Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1706 del 20/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2022, (ud. 24/11/2021, dep. 20/01/2022), n.1706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi, n. 12, in Roma;

– ricorrente –

contro

B.O. e N.M. Snc, in persona del legale

rappresentante pro tempore, nonché N.M., B.L.

e B.I., tutti rappresentati e difesi, giusta procura

speciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv.to Salvatore

Sammartino del Foro di Agrigento, che ha indicato recapito PEC, ed

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.to Giuseppe

Piero Siviglia, alla via dell’Elettronica n. 20, in Roma;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza n. 43, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia il 28.2.2011, e pubblicata il 25.3.2011;

ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di Processi Verbali di Costatazione redatti dalla Guardia di Finanza nel 2000 e nel 2002, notificava alla Snc B.O. e N.M. l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), mediante il quale contestava maggiori ricavi percepiti dalla società nell’anno 2000, e richiedeva maggiori tributi ai fini Irap ed Iva. In conseguenza notificava pure, ai tre soci, gli avvisi di accertamento ai fini Irpef, n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), e n. (OMISSIS), per il reddito di partecipazione conseguito. Quindi, con gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), erano recuperate nei confronti dei soci le perdite dichiarate dalla società nell’anno 2000, nella misura in cui erano state computate in diminuzione del reddito personale nel 2001. Infine, con gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), sono state ancora recuperate nei confronti dei soci le perdite dichiarate dalla società, sempre in riferimento all’anno 2000, come computate dai contribuenti in diminuzione del reddito di partecipazione dichiarato nell’anno 2004.

2. La società ed i soci proponevano separati ricorsi avverso gli atti impositivi, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, lamentando in primo luogo l’invalidità dell’accertamento, fondato su pretesa documentazione extracontabile di incerto significato. La CTP accoglieva i ricorsi ed annullava gli atti impositivi impugnati.

3. Avverso le sentenze sfavorevoli conseguite in primo grado, l’Amministrazione finanziaria spiegava appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che riuniva i ricorsi (controric., p. 8) e confermava l’annullamento dei dieci atti impositivi.

4. Avverso la decisione adottata dalla CTR di Palermo ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a cinque motivi di ricorso. Resistono mediante controricorso la società ed i soci.

4.1. I controricorrenti hanno anche depositato memoria, sostenendo di avere provveduto a tutti gli adempimenti di legge, ai fini della definizione agevolata della controversia, e di non aver ricevuto dall’Agenzia delle Entrate alcun provvedimento di diniego della definizione della lite nei termini di legge.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Non sussistono le condizioni perché siano esaminati nel merito i motivi di ricorso proposti dalla ricorrente Agenzia delle Entrate.

1.1. In relazione agli avvisi di accertamento n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), l’Agenzia delle Entrate (AG) ha comunicato con proprie note del 30.8.2012, n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), che è intervenuta la definizione degli accertamenti tributari, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, come conv., avendo la parte presentato regolare domanda il 6.3.2012, ed avendo “il ricorrente effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; pertanto è cessata la materia del contendere”.

1.2. In relazione agli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), l’Agenzia delle Entrate (AG) ha comunicato con proprie note, ancora del 30.8.2012, n. (OMISSIS), e n. (OMISSIS), che è intervenuta la definizione degli accertamenti tributari, ai sensi del del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, come conv., avendo la parte presentato regolare domanda il 6.3.2012, ed avendo “il ricorrente effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; pertanto è cessata la materia del contendere”.

1.3. In relazione agli avvisi di accertamento n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), poi, l’Agenzia delle Entrate (AG) ha comunicato con proprie note, ancora del 30.8.2012, n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) e (OMISSIS), che è intervenuta la definizione degli accertamenti tributari, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, come conv., avendo la parte presentato regolare domanda il 6.3.2012, ed avendo “il ricorrente effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; pertanto è cessata la materia del contendere”.

2. Inoltre, i ricorrenti avevano depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, come conv., allegando, per gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) (socio N.M., Irpef anno 2000), e n. (OMISSIS) (società, Irap e Iva, anno 2000), copia delle domande di ammissione alla procedura beneficiale, regolarmente ricevute dall’Amministrazione finanziaria, che ha annotato gli oneri dovuti, e prova del pagamento della prima rata.

Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, prima parte) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.

3. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 6 e 13, come conv., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46.

3.1. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ult. periodo, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

La Corte.

PQM

dichiara estinto il giudizio introdotto dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, come conv., e del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, come conv., e dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022

 

 

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