Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1706 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 13/08/2020), n.17006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13847-2014 proposto da:

IMMOBILIARE GIULIA 90 SNC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 265/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 27/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Immobiliare Giulia 90 s.n.c. ricorre per la cassazione della sentenza n. 265/10/13 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, svolgendo tre motivi, in controversia relativa all’impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e art. 52, comma 5 bis, con cui si rettificava il valore di immobile oggetto di compravendita con atto notaio B.T., registrato in data 6.8.2007. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.

Con memoria del 14 novembre 2019, la ricorrente ha proposto istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, tenuto conto che è intervenuta definizione agevolata della lite, D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, effettuata dalla coobbligata Immobiliare Isotta s.r.l. in relazione alla cartella n. (OMISSIS), allegando relativo provvedimento di sgravio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La contribuente ha depositato memoria, assumendo che la controversia è stata definita dal coobbligato solidale Immobiliare Isotta s.r.l., allegando provvedimento di sgravio dell’Agenzia delle entrate. Il suddetto provvedimento reca come motivazione: “Definizione agevolata D.L. 193 del 2016, ex art. 6, effettuata da soggetto coobbligato Immobiliare Isotta S.r.l., in relazione alla cartella di pagamento n. (OMISSIS))”.

Immobiliare Giulia 90 s.n.c. ha, pertanto, concluso perchè sia dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Sulla base della documentazione così prodotta, attestante l’avvenuta definizione della lite e tenuto conto della richiesta espressa dalla ricorrente, il giudizio deve essere dichiarato estinto.

Si rileva, infatti, che l’Agenzia delle entrate ha provveduto allo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo dovute dalla contribuente, in relazione alla definizione del giudizio effettuata dalla società coobbligata solidale, che fa venire a mancare il provvedimento impugnato. Conseguentemente, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 2, deve dichiararsi l’estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del processo per cessata materia del contendere e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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