Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17059 del 11/08/2016

Cassazione civile sez. lav., 11/08/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 11/08/2016), n.17059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16382-2014 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DI RAGIONIERI,

C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46,

presso lo studio degli avvocati MATTIA PERSIANI, GIOVANNI BERETTA

che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.V., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GOLAMETTO 4, esso lo studio dell’avvocato FRANCO ANTONAZZO, che

o rappresenta e difende unitamente all’avvocato ADRIANO DEL BIANCO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1611/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/12/2013 R.G.N. 450/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l’Avvocato BERETTA GIOVANNI;

udito l’avvocato ANTONAZZO FRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Rimini, G.V., titolare di pensione di anzianità totalizzata a carico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i Ragionieri ed i Periti commerciali (CNRP) con decorrenza dal 1.02.10, chiedeva che la Cassa fosse condannata, in applicazione del criterio del pro rata previsto dalla L. 8 agosto 1995, art. 3, comma 12, a riliquidare il trattamento pensionistico secondo le modalità di calcolo previste antecedentemente alla delibere adottate dal Comitato dei delegati della Cassa in date 22.6.2002 e 7.06.03.

2. Accolta la domanda e proposto appello dalla CNRP, la Corte d’appello di Bologna con sentenza del 12.12.13 rigettava l’impugnazione.

La Corte, per quanto oggi interessa, rilevava che la prestazione era stata liquidata dopo l’entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, (legge finanziaria 2007), che aveva introdotto un concetto di pro rata meno rigoroso. Detto art. 1, comma 763, oltre a ridisegnare il pro rata, aveva anche fatto salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di previdenza privatizzati (e quindi anche quelli della CNRP) approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge. Tale disposizione, fermo restando che le delibere adottate dalla CNRP successivamente all’entrata in vigore della legge avrebbero dovuto essere valutate avendo come parametro di legittimità il nuovo testo della L. n. 335, art. 3, comma 12, andava interpretata non nel senso che erano sanate eventuali precedenti violazioni di legge, ma nel senso che le delibere precedentemente adottate avrebbero per detto successivo periodo potuto rimanere vigenti, senza necessità di essere reiterate, ove ritenute coerenti con il nuovo concetto di pro rata. Essendo le delibere CNRP contestate dall’assicurato antecedenti alla L. n. 296 e non conformi all’originario criterio di pro rata, rigettava l’impugnazione.

4. La Cassa ha impugnato per cassazione la sentenza di appello con ricorso e memoria. G. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. I motivi di ricorso della Cassa possono essere sintetizzati come segue.

5.1. Con il primo motivo è dedotta violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 1, in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente considerato “nuova” la domanda formulata dalla CNRP in appello per ottenere la condanna dell’INPS all’erogazione del trattamento pensionistico di anzianità totalizzato (ovvero determinato sulla base dei contributi versati a più enti assicuratori).

5.2. Con il secondo motivo è dedotta violazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, come novellato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, in relazione alla norma di interpretazione autentica della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488, sostenendosi che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice, le norme sopravvenute hanno sanato retroattivamente le delibere adottate dalle forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria (e, quindi, anche dalla CNRP) che non hanno applicato rigorosamente il principio del pro rata, conservandone, pertanto, la piena legittimità ed efficacia.

5.2. Con il secondo motivo è dedotta violazione del solo L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, lamentandosi che la sentenza impugnata avrebbe ricostruito il principio del pro rata in maniera distorta ritenendo che esso, derogando al generale criterio dell’applicazione della normativa vigente al momento della maturazione dei requisiti per la pensione, consente di salvaguardare periodi di anzianità contributiva per i quali non è maturato alcun diritto a pensione; e nel senso che detto principio consente al pensionato di conservare, nell’ambito dello stesso sistema, il criterio quantitativo di determinazione della pensione a sè più favorevole. Non sussiste, invece, un diritto quesito dell’assicurato a conservare i più favorevoli criteri di liquidazione della prestazione precedentemente vigenti, in quanto il diritto a pensione viene ad esistenza solo nel momento in cui sono realizzati i requisiti previsti dalla legge. In conseguenza, le delibere adottate ben potevano rettificare in senso peggiorativo il previgente regime di calcolo del trattamento pensionistico, con riguardo alle posizioni assicurative degli iscritti che non avessero ancora maturato i requisiti per accedere a quel trattamento.

6. Con la memoria presentata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la Cassa di Previdenza chiede alla Corte di cassazione di dare interpretazione all’art. 53, comma 4, del regolamento di esecuzione del 2004 (testo introdotto dalle Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 dicembre 2003), nella parte in cui prevede che la quota retributiva delle pensioni di anzianità, così come fissata dal precedente art. 50, sia ridotta mediante l’applicazione del coefficiente di neutralizzazione fissato in relazione all’età compiuta dall’assicurato. Tale richiesta riprende un passo del ricorso per cassazione, inserito nella trattazione del terzo motivo di impugnazione, ove è compiutamente descritta la dinamica dell’applicazione del coefficiente in questione (capo n. 46). La questione, tuttavia, non è stata oggetto di trattazione nella sentenza di appello e nello stesso ricorso per cassazione non è posta a base dell’impugnazione, costituendo il riferimento all’art. 50 del regolamento ivi contenuto un mero passaggio dell’esposizione della complessa normativa applicabile al trattamento pensionistico applicabile agli iscritti alla CNRP.

Al riguardo deve rilevarsi che nel giudizio civile di legittimità le memorie di cui all’art. 378 c.p.c. sono destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, ma non possono specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con detto atto introduttivo, nè possono dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, in quanto ne risulterebbe violato il diritto di difesa della controparte (S.u. 15.05.06 n. 11097 e, a sez. semplice, 28.08.07 n. 18195). Ne consegue che con la memoria è stata dedotta una questione nuova, inammissibilmente proposta ed estranea al presente giudizio di legittimità.

7. Anteponendo la trattazione dei motivi di ricorso secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente perchè pongono questioni di interpretazione delle leggi che delineano l’intero quadro normativo che disciplina la materia dei trattamenti pensionistici erogati dalla CNRP, debbono richiamarsi i seguenti principi enunziati dalle Sezioni unite con la sentenza 16.09.15 n. 18136 a composizione di un contrasto giurisprudenziale insorto nell’ambito della Sezione ordinaria.

A) Nel regime dettato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche apportare dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, c. 763, alla disposizione dell’art. 3, comma 12 legge di riforma, e quindi con riferimento alle prestazioni pensionistiche maturate prima del 1 gennaio 2007, la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata – il cui rispetto è prescritto per gli enti previdenziali privatizzati ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, quale è la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti – ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare degli enti suddetti.

Pertanto con riferimento alle modifiche regolamentari adottate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 dicembre 2003), che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera – per il calcolo della quota A dei trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006 – il principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo della pensione.

B) Invece per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1 gennaio 2007 trova applicazione il medesimo L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, ma nella formulazione introdotta dal citato L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006. Tali atti e deliberazioni, in ragione della disposizione qualificata di interpretazione autentica recata dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine. Consegue che è legittima la liquidazione dei trattamenti pensionistici fatta dalla Cassa con decorrenza del 1 gennaio 2007 nel rispetto della citata normativa regolamentare interna (Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 novembre 2003)”.

8. Tenendo conto di tali principi, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame l’assicurato ha maturato il diritto a pensione a decorrere dal 1.02.2010 e che, quindi, risultano rilevanti tanto la modifica apportata alla L. n. 335, art. 3, comma 12, dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, quanto l’interpretazione data dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488.

Ne deriva la fondatezza dei motivi secondo e terzo e l’assorbimento del primo, con il quale la Cassa ricorrente mirava a spostare su altro soggetto la ulteriore quota di prestazione richiesta dall’assicurato.

Il ricorso è, dunque, fondato e deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, pronunzia di rigetto della domanda.

9. In ragione dell’incertezza della giurisprudenza e dei dubbi interpretativi che hanno sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite, sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

10. Deve darsi atto che non sussistono le condizioni oggettive richieste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda, compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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