Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17059 del 10/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17059 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 7022-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

IMMOBILIARE RECOVATO SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato RUOZZI EDGARDO con studio in MODENA

Data pubblicazione: 10/07/2013

CORSO CANALCHIARO 116 (avviso postale), giusta delega
a margine;
– controri corrente nonchè contro

PRANDINI MARIA, PRANDINI GINO, ARTIOLI NORMA, PRANDINI
DANIELA, PRANDINI PIERGIORGIO;
intimati

avverso la sentenza n. 136/2006 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 16/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/05/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

R.G. 7022/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia, con sentenza n. 136/09/2006, depositata il
16.1.2007 confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Modena n202/04/2004 che annullava l’avviso di rettifica e liquidazione imposta di registro nei confronti
degli acquirenti e compratori di un terreno sito nel comune di Castelfranco, ritenendo trattarsi di
terreno ubicato in una frazione ben distante dal centro

a) omessa motivazione su un punto decisivo della controversia,in relazione all’articolo 360, numero
cinque, c.p.c., rilevando come la appartenenza del terreno alla zona cinque (periferica), è stato
fondato dalla CTR attribuendo valenza probatoria a un documento che n’era privo, senza motivare
in ordine alla prova offerta dall’ufficio, fondata sulle prescrizioni urbanistiche del PRG del Comune
di Castelfranco Emilia nel quale i mappali alienati risultavano inseriti in zona tre;
b) violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360, numero
quattro, c.p.c. avendo omesso di pronunciare la CTR in ordine ad eccezione dell’ufficio relativa
all’inadeguatezza probatoria e alle incomprensibilità dello stralcio di delibera del Comune ai fini Ici
senza esaminare l’eccezione dell’inadeguatezza probatoria formulata dall’ufficio che aveva offerto,
a fini probatori il PRG dal quale risultava espressamente l’inserimento dell’immobile nella zona tre.
L’ Immobiliare Recovato s.r.l. si costituiva con controricorso nel giudizio di legittimità,
presentando anche memoria
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 30.5.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione del ricorso dell’Agenzia per tardività che risulta, in
base alla stessa prospettazione dell’intimato, consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario in
data 3 marzo 2008.
La sentenza impugnata è stata depositata in data 17 gennaio 2007, non notificata, con conseguente
applicazione del termine lungo (vigente ratione temporis) di un anno e 46 gg per effetto della
sospensione feriale.
L’anno 2008 era bisestile e per il computo dei termini a mesi e anno si osserva il calendario
comune, con riferimento al mese e al giorno di scadenza , essendo irrilevante la durata bisestile
dell’anno, qualora il termine scada in epoca successiva al 29 febbraio essendo, in tal caso il mese di
febbraio ricompreso nel termine da computarsi ad anno (cfr Cass. 27.3.2013,n. 7735).

1

./

Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo i seguenti motivi:

CSFNITF_ DA REGIA RAZIONE
AI SENSJ

24:.

N.131
I 3 N 3
MATEWA TRIB GTAki A

Invece, nel caso in cui, come nella fattispecie, il termine annuale scada prima del mese di febbraio,
la residua frazione di termine da computare a giorni deve tenere conto del numero di giorni
dell’anno bisestile (29).
Il ricorso, comunque, risulta tempestivamente proposto in quanto aggiungendo 46 gg alla scadenza
dell’anno (16 gennaio 2008) il termine utile per la notifica scadeva il 2 marzo 2008 (considerati i 29
gg di febbraio), prorogato al 3 marzo, essendo il 2 marzo 2008 domenica.
2. Il primo motivo difetta di autosufficienza non essendo stato allegato al ricorso o riprodotto il

documento al quale questa corte non può accedere direttamente e la cui conoscenza è necessaria per
valutare la fondatezza della censura di difetto di motivazione dell’atto proposta in questa sede.
Anche il secondo motivo va disatteso.
Premesso che lo stesso è stato erroneamente formulato quale omessa pronuncia, ai sensi degli
articoli 112 c.p.c. e 360 numero quattro, c.p.c., dovendo essere formulato quale difetto di
motivazione, sotto il profilo della omessa motivazione (art. 360 n, 5 c.p.c.), va comunque rilevato
che non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi
difensiva), quando debba ritenersi che tale questione sia stata esaminata e decisa non solo con una
pronuncia implicita della sua irrilevanza o di infondatezza – in quanto superata e travolta, anche se
non espressamente trattata, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame
comporti e presupponga , come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o
infondatezza. Nel caso in esame , peraltro, la pronuncia disattende espressamente la valutazione
dell’ufficio che ritiene l’aria individuabile nel comparto qualificato quale “periferia” (zona tre),
attribuendo rilevanza ad una mappa del Comune prodotta dal contribuente in cui risulta che l’area
compravenduta e situata in una frazione, denominata Recovato, distante dal centro e ricompresa
nell’ultima zona (zona 5) , quella delle “aree sparse”.
Trattasi di valutazione di merito non illogica, fondata su documentazione non ritualmente
contestata, prodotta dal contribuente, come tale incensurabile in cassazione
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in E.1.500 per compensi professionali, E 200 per sp e , oltre accessori di legge
DEPOSITATO IN CANCELIERiA
Così deciso in Roma, il 29.5.2013
L

1 O lila 2013

PRG, nella parte di interesse, con l’indicazione della sua collocazione negli atti del giudizio,

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