Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17058 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 13/08/2020), n.17058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2141/2012 R.G. proposto da:

Salmotor s.n.c. di S.S. & Co., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

Roma, via Latina n. 20, presso lo studio BFC & Associati,

rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Bongianni giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia – Sezione staccata di Messina n. 126/27/10, depositata il 25

novembre 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2020

dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 126/27/10 del 25/11/2010, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione staccata di Messina (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da Salmotor s.n.c. di S.S. & Co. (di seguito Salmotor) avverso la sentenza n. 697/01/08 della Commissione tributaria provinciale di Messina (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2003;

1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito del disconoscimento della qualità di esportatore abituale in capo a Salmotor, con conseguente rettifica della dichiarazione IVA, richiesta di pagamento dell’IVA evasa in relazione alle operazioni effettuate a seguito di dichiarazione di intento e comminatoria delle relative sanzioni;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello di Salmotor osservando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) la società contribuente non poteva essere riconosciuta esportatore abituale, non avendo effettuato, nell’anno precedente a quello oggetto di contestazione, esportazioni per un ammontare superiore al dieci per cento del proprio volume di affari, con conseguente conferma della sentenza di primo grado; b) le sanzioni erano state legittimamente comminate in quanto la violazione compiuta da Salmotor non poteva ritenersi formale;

2. Salmotor impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. va pregiudizialmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla difesa erariale in ragione della inesatta individuazione del soggetto destinatario della notificazione del ricorso per cassazione;

1.1. invero, l’atto è stato legittimamente notificato all’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Messina, in quanto la notificazione del ricorso per cassazione può essere effettuata alternativamente presso la sede centrale ovvero presso le sedi periferiche dell’Amministrazione finanziaria (Cass. S.U. n. 3116 del 14/02/2006);

1.2. in ogni caso, la notificazione è andata a buon fine, avendo consentito all’Agenzia delle entrate di costituirsi tempestivamente, con conseguente sanatoria del (per il vero, insussistente) vizio della notifica ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3;

2. con l’unico motivo di ricorso Salmotor contesta la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 e del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 5, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, evidenziando che la richiesta di versamento dell’imposta senza riconoscimento del diritto alla relativa detrazione costituisce, di fatto, una doppia imposizione, comunque non sanzionabile quale dichiarazione infedele, non essendovi danno per l’erario;

3. il motivo, che sostanzialmente denuncia una violazione di legge (come si deduce anche dal riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, solo n. 3, contenuto nelle richieste finali di cui al ricorso) sebbene si faccia impropriamente riferimento anche al vizio di motivazione, è inammissibile e, comunque, infondato;

3.1. il motivo è inammissibile nella parte in cui si sostiene l’esistenza di una doppia imposizione insita nel mancato riconoscimento della detrazione, con conseguente illegittimità della pretesa erariale concernente il pagamento dell’IVA;

3.2. trattasi, infatti, di questione che la CTR non ha affrontato senza neppure darne atto nella parte relativa alla narrazione dei fatti di causa, essendosi limitata a ritenere la legittimità della ripresa in ragione del semplice disconoscimento della qualifica di esportatore abituale in capo a Salmotor (sicchè la censura avrebbe dovuto essere eventualmente formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4);

3.3. in ogni caso, la censura è anche infondata in quanto il principio di neutralità fiscale – invocato dalla ricorrente – esige che la detrazione dell’IVA a monte sia accordata solo se gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, anche se taluni obblighi formali siano stati, in ipotesi, omessi dai soggetti passivi (cfr. CGUE 27 settembre 2007, in causa C- 146/05, Collee; CGUE 8 maggio 2008, in cause C95 e 96/07, Ecotrade; Cass. S.U. n. 17757 del 08/09/2016);

3.3.1. senonchè, con riferimento alla fattispecie in esame, l’illegittima esportazione in esenzione di imposta ha comportato il mancato tempestivo versamento dell’IVA, sicchè gli obblighi sostanziali risultano all’evidenza violati, essendo stata alterata l’ordinaria sequenza del versamento e della detrazione, indefettibile nel sistema dell’IVA (cfr. Cass. n. 22430 del 22/10/2014);

3.3.2. Salmotor avrebbe dovuto procedere alla tempestiva emissione di autofattura, assolvendo all’obbligo di pagamento dell’IVA senza arrecare danno all’Erario e solo allora avrebbe potuto legittimamente portare in detrazione l’imposta, in ragione della sussistenza del credito;

3.4. le considerazioni che precedono implicano l’infondatezza del motivo anche nella parte in cui si ritiene non dovuta la sanzione per infedele dichiarazione;

3.5. il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 4, nella formulazione applicabile ratione temporis, così recita: “se dalla dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza”;

3.6. non è dubbio che dalla dichiarazione IVA presentata dalla società contribuente risulta un importo di IVA a debito inferiore a quanto da essa dovuto ove la stessa non avesse operato, illegittimamente, come esportatore abituale;

3.6.1. nè vale in proposito sostenere che la ricorrente avrebbe potuto comunque detrarsi l’IVA atteso che l’imposta non è stata mai versata, con conseguente sicura violazione non formale della disciplina concernente la dichiarazione;

4. in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore della lite dichiarato superiore ad Euro 52.000,01.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 5.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA