Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17058 del 11/07/2017

Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017, (ud. 17/03/2017, dep.11/07/2017),  n. 17058

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14123-2015 proposto da:

P.A., P.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

V.LE G.MAZZINI 112, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MASSIMO

CANDREVA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE RAGO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MEDIOLANUM ASSICURAZIONI SPA, in persona dell’Amministratore

Delegato, Dott. G.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G. D’AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato MATTEO MUNGARI,

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

GENERALI ITALIA SPA DIVISIONE INA ASSITALIA SPA, L.C.;

– intimate –

nonchè da:

L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO

25, presso lo studio dell’avvocato ANNA LISA MONTANO, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIUSEPPINA CIRIGLIANO giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

P.F., P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 122/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 15/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del motivo 1 del

ricorso incidentale di L.;

udito l’Avvocato GIUSEPPE RAGO;

udito l’Avvocato ORNELLA PROVVIDENZA PISA per delega;

udito l’Avvocato ALESSANDRO GRACIS per delega;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il (OMISSIS) a (OMISSIS) si verificò un sinistro stradale che coinvolse il motociclo condotto da P.A., minorenne, e l’autoveicolo condotto da L.C..

Nel 1992 P.F., padre di P.A., agendo sia in proprio che in rappresentanza del figlio minorenne, convenne dinanzi al Tribunale di Matera L.C. e il suo assicuratore della r.c.a., la società Mediolanum Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro.

L.C. si costituì e formulò domanda riconvenzionale; fu di conseguenza chiamata in causa la società Assitalia s.p.a., assicuratore del motociclo condotto dal minore.

2. La controversia fu decisa dal Tribunale di Matera con sentenza 10 giugno 2006 n. 421, con la quale venne accolta la domanda principale e rigettata quella riconvenzionale.

La sentenza venne appellata da L.C. e dalla Mediolanum.

Con sentenza 15 aprile 2014 n. 122 la Corte d’appello di Potenza:

(a) dichiarò il concorso di colpa paritario dei due conducenti coinvolti nel sinistro;

(b) rideterminò il danno patito da P.A., riducendolo rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado:

(c) rigettò perchè non provata la domanda proposta da P.F.;

(d) dichiarò inammissibile l’appello di L.C.: per genericità, nella parte in cui censurava la stima del danno patito da P.A.; e per estraneità della censura rispetto alla ratio decidendi, nella parte in cui lamentava il rigetto della propria riconvenzionale.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione in via principale da P.F. e da P.A., con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria.

La medesima sentenza è stata altresì impugnata, in via incidentale, da L.C., con ricorso fondato su due motivi.

Si è difesa con controricorso la Mediolanum, la quale ha altresì depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale.

1.1. Col primo motivo i ricorrenti principali sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 2043 e 2054 c.c..

Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 2054 c.c., erroneamente ritenendo che nessuno dei conducenti avesse superato la presunzione di pari responsabilità.

1.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto censura un tipico apprezzamento di fatto, quale è la ricostruzione della dinamica d’un sinistro stradale.

2. Il secondo motivo del ricorso principale.

2.1. Col secondo motivo i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (non indicano, tuttavia, in modo puntuale quali norme assumono essere state violate); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello errato nel ritenere non provato il danno patrimoniale patito da P.F., e consistito sia nella distruzione del motociclo di sua proprietà, sia negli altri danni patrimoniali sofferti.

Deducono che la prova di tali danni era stata invece fornita (si richiamano, al riguardo, “gli allegati n. 8 e 9 del fascicolo di parte attrice nel giudizio di primo grado”).

2.2. Nella parte in cui lamenta il vizio di violazione di legge il motivo è manifestamente inammissibile, giacchè lo stabilire se c’è o non c’è la prova di un esborso pecuniario costituisce un accertamento di fatto. L’eventuale erroneità di tale accertamento, pertanto, non è sindacabile in sede di legittimità.

2.3. Nella parte in cui lamenta l’omesso esame del fatto decisivo controverso, il motivo è del pari inammissibile.

Come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, chi intenda dedurre in sede di legittimità il vizio di omesso esame del fatto decisivo all’onere di indicare in modo chiaro quale sia il fatto materiale non esaminato dal giudice; quando sia stato dedotto nel giudizio; come sia stato provato; per quale ragione doveva ritenersi “decisivo” (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014).

Nel caso di specie, invece, il ricorrente P.F. si è limitato dedurre (pagine 17 e 18 del ricorso) di avere prodotto in giudizio “una serie di documenti comprovanti sostanziosi esborsi direttamente sostenuti in conseguenza del sinistro”.

Da un lato, pertanto, il ricorrente ha nella sostanza dedotto non già l’omesso esame di un fatto decisivo, ma l’omesso esame di una fonte di prova, vizio non deducibile in questa sede (nella motivazione della sentenza n. 8053/14, appena ricordata, si precisa infatti che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”).

Dall’altro lato, ed in ogni caso, il ricorrente pur lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo non ha assolto agli oneri di indicazione e di allegazione prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., n. 3, e art. 369 c.p.c..

Infatti chi denunci in sede di legittimità l’omesso esame di un documento da parte del giudice del merito, ha l’onere di riassumere il contenuto del documento del cui mancato esame si duole, e spiegare le ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19150 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 25756 del 05/12/2014).

3. Il terzo motivo del ricorso principale.

3.1. Anche col terzo motivo (riferibile al solo P.F.) il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sia affetta sia dal vizio di violazione di legge (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 147, 2043, 2059, 2056 e 1226 c.c.); sia dal vizio di omesso esame del fatto decisivo.

Deduce che la corte d’appello avrebbe errato nel ritenere non provato il danno non patrimoniale da lui patito, e consistito nella sofferenza provata per la malattia del figlio.

Il ricorrente deduce di avere ritualmente formulato la relativa domanda; e che il danno morale patito dal congiunto del macroleso si doveva nella specie ritenere provato sulla base del notorio e delle presunzioni semplici, considerato che:

– la vittima era minorenne;

– conviveva col padre;

– era stata in coma ed in pericolo di vita;

– era guarita con consistenti postumi permanenti.

2.1. Nella parte in cui lamenta il vizio di violazione di legge il motivo è infondato, in quanto lo stabilire se esista o non esista la prova di un danno non patrimoniale non è una valutazione in diritto, ma un accertamento di fatto.

2.2. Nella parte in cui lamenta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo il motivo è fondato.

La Corte d’appello, accogliendo il gravame proposto dalla società Mediolanum, ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accordato a P.F. il risarcimento del danno non patrimoniale. Ha motivato tale decisione affermando che P.F. non avesse “in alcun modo fornito prova in ordine ai danni di diversa natura” rispetto a quello patrimoniale, consistito nel danneggiamento del motociclo di sua proprietà.

2.3. P.F. aveva domandato con l’atto introduttivo del giudizio il risarcimento del danno non patrimoniale da lui personalmente sofferto, in conseguenza del ferimento e del ricovero del proprio figlio minorenne.

La sofferenza patita dal prossimo congiunto di persona ferita in modo non lieve costituisce un danno non patrimoniale risarcibile, come da tempo stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 9556 del 01/07/2002).

Un pregiudizio di questo tipo, consistendo in un moto dell’animo, ben difficilmente potrà essere provato in concreto con le prove c.d. storiche, per l’ovvia ragione che solo in interiore homine habitat veritas. L’esistenza del danno in esame, pertanto, di norma non potrà che avvenire con ricorso alle c.d. prove critiche, prima fra tutte la prova presuntiva (art. 2727 c.c.).

Il ricorso alla prova presuntiva per dimostrare l’esistenza d’un danno non patrimoniale consistito nella sofferenza interiore non può certo ridursi ad un acritico automatismo, per cui provata l’esistenza della lesione personale, se ne debba inferire automaticamente l’esistenza d’un danno morale in capo ai prossimi congiunti della vittima primaria. Tuttavia, se da un lato la prova presuntiva non può essere svilita ad una mera massima di esperienza, è altresì vero che essa deve pur sempre essere cercata anche d’ufficio, una volta che la parte abbia dedotto e provato i fatti noti che ne possono costituire il fondamento. La prova presuntiva, infatti, in null’altro consiste se non in un ragionamento logico-deduttivo che, sulla base di fatti noti, consente di risalire a fatti ignorati.

Pertanto, quando i fatti noti siano ritualmente entrati nel materiale utilizzabile ai fini della decisione, quel ragionamento il giudice deve comunque farlo: vuoi per trarne la prova che cerca; vuoi per concludere che i fatti noti di cui dispone sono privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e non consentono di risalire al fatto ignorato.

Nel caso oggi in esame, nel corso del giudizio di merito non erano in contestazione, ovvero erano state debitamente provate, le seguenti circostanze:

– che la vittima fosse minorenne;

– che la vittima fu ricoverata in ospedale;

– che la vittima patì lesioni non lievi (invalidità permanente del 25%);

– che la vittima patì un periodo di invalidità temporanea assoluta di oltre quattro mesi;

– che la vittima conviveva col padre.

Tali circostanze costituiscono altrettanti “fatti”, ovviamente decisivi, che il giudice di merito non ha preso in considerazione, per trarne le debite conclusioni ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., circa la sussistenza del danno lamentato da P.F..

La gravità delle lesioni patite dal minore, ed il rapporto di parentela tra questi e il padre P.F., costituivano infatti elementi (probabilmente gli unici elementi) dai quali desumere secondo l’id quod plerumque accidit la circostanza che il padre della vittima si mise in allarme per la salute del figlio. Sussiste, pertanto, sia l’omissione denunciata dal ricorrente, che la decisività dei fatti trascurati dalla Corte d’appello.

4. Il quarto motivo del ricorso principale.

4.1. Col quarto motivo (riferibile al solo P.A.) i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Deducono, al riguardo, che la Corte di appello ha liquidato il danno biologico patito da P.A. sulla base di una invalidità permanente del 25%. Tuttavia secondo i ricorrenti la Corte d’appello non si sarebbe avveduta che in primo grado erano state effettuate due consulenze tecniche d’ufficio: una per la valutazione del danno alla salute fisica; l’altra per la valutazione del danno alla salute psichica. Da tali consulenze era emerso che P.A. aveva patito una complessiva invalidità permanente superiore a quella ritenuta dal Tribunale, ovvero pari al 35%.

4.2. La Mediolanum ha eccepito l’inammissibilità del motivo per l’avvenuta formazione d’un giudicato interno. Sostiene che già il Tribunale aveva determinato il grado di invalidità permanente nella misura del 25%, e non vi era stata impugnazione sul punto.

4.2.1. Tale eccezione è infondata.

P.A. in primo grado vide accolta la sua domanda. La Mediolanum propose appello lamentando la nullità della sentenza per totale mancanza dell’indicazione dei criteri seguiti per la liquidazione del danno biologico.

La Corte d’appello ha accolto questo motivo e indicato nel 25% il grado di invalidità permanente.

Sulla questione dell’entità del danno alla salute non si è dunque formato alcun giudicato, perchè proprio la genericità della sentenza di primo grado impedisce di ritenere che essa abbia “accertato” il grado di invalidità permanente residuato al sinistro.

4.3. Prima di esaminare il motivo nel merito, v’è da rilevare come il suo contenuto non sia coerente con la sua intitolazione.

Il ricorrente infatti, pur lamentando formalmente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nella sostanza lamenta che il giudice di merito non abbia tenuto conto dei postumi di natura psichica residuati all’infortunio patito da P.A.: e dunque lamenta l’omesso esame d’un fatto.

Il ricorrente pertanto ha errato nell’inquadrare nella previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, un vizio che andava invece inquadrato nella previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Questo errore nell’inquadramento della censura, tuttavia, non è di ostacolo all’esame nel merito del quarto motivo del ricorso principale.

Infatti, nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d. “vizio di sussunzione” (e cioè sbagli nell’inquadrare, in una delle cinque categorie previste dall’art. 360 c.p.c., l’errore commesso dal giudice di merito), il ricorso non può per ciò solo dirsi inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile il vizio censurato, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).

Nel caso di specie, l’illustrazione contenuta nelle pp. 25-28 del ricorso è sufficientemente chiara nel prospettare l’omissione, da parte della Corte d’appello, della valutazione della natura dei postumi permanenti sofferti da P.A.: e quindi il motivo è ammissibile, previa qualificazione d’ufficio come denuncia dell’omesso esame d’un fatto decisivo e controverso.

4.4. Nel merito, il motivo è fondato.

Risulta infatti effettivamente che il grado di invalidità permanente posto dalla Corte d’appello a fondamento della liquidazione del danno biologico non è coerente con le indicazioni fornite dal consulente d’ufficio B.G., il quale concluse per l’esistenza d’una invalidità permanente complessiva del 35%, pari alla valutazione unitaria (e non alla sommatoria, come vorrebbe il ricorrente) dei postumi permanenti lasciati dalle fratture (15%) e di quelli di natura psichica (25%).

Beninteso, il giudice di merito non ha alcun obbligo di recepire le conclusioni del consulente medico legale, che resta – giustappunto consulente e non giudice. Potrà, dunque, condividere quelle conclusioni, oppure ritenere che il grado di invalidità permanente residuato all’infortunio sia maggiore o minore di quello suggerito dal consulente.

E tuttavia va da sè che, qualora l’entità complessiva del danno risulti non da una, ma da più consulenze che tra loro si integrano a vicenda, queste andranno lette unitariamente, ed incorrerà pertanto nel vizio di omesso esame del fatto decisivo il giudice che condividendone una, trascuri di esaminare anche le altre.

5. Il primo motivo del ricorso incidentale.

5.1. Col primo motivo del suo ricorso incidentale L.C. lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha affermato la sua responsabilità concorrente sul presupposto che, in occasione del sinistro, avesse eseguito una non consentita svolta a sinistra.

Soggiunge però che sul luogo del sinistro esistevano sì dei segnali verticali di obbligo e di divieto, ma tali segnali andavano interpretati nel senso che essi consentivano la manovra da essa L. compiuta (svolta a sinistra); che tale interpretazione della segnaletica nel senso a lei favorevole era emersa dalla deposizione testimoniale resa dal sottufficiale di polizia giudiziaria che eseguì i rilievi nell’immediatezza del fatto; che la Corte d’appello non ne tenne conto, sul presupposto che tale deposizione non potesse infirmare le risultanze del rapporto redatto dal testimone in occasione del sinistro.

5.2. Anche questo motivo del ricorso incidentale è affetto da un vizio di sussunzione.

Stabilire infatti se una deposizione testimoniale possa o meno vincere le risultanze di un rapporto redatto dalla pubblica autorità costituisce una valutazione in iure, non una ricostruzione in facto.

Tuttavia, poichè il senso della doglianza proposta dalla ricorrente incidentale è chiaro (avere, cioè, la Corte d’appello erroneamente pretermesso e/o postergato la deposizione del testimone F.G., maresciallo dei Carabinieri), in virtù dei princìpi già esposti al precedente p. 4.3 tale motivo va riqualificato d’ufficio come censura della violazione dell’art. 2700 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e sotto tale profilo esaminato.

5.3. Nel merito, il motivo è fondato.

Il rapporto redatto dagli agenti di polizia giudiziaria in occasione d’un fatto reato fa piena fede, fino a querela di falso, dei fatti oggettivi direttamente percepiti dai verbalizzanti.

Nel caso di specie gli agenti verbalizzanti hanno riferito dell’esistenza, sul luogo del sinistro, di un segnale di “divieto di accesso” e di uno di “direzione obbligata”.

La deposizione resa dal testimone F., trascritta dalla ricorrente incidentale alle pagine 5-7 del proprio ricorso, non ha affatto negato che in loco esistessero i segnali verticali indicati nel rapporto (da lui stesso redatto); ha, invece, precisato a quali strade e da quali direzioni andassero riferiti le prescrizioni di obbligo o divieto imposte da quei segnali.

Il testimone, dunque, non ha affatto dichiarato circostanze contrastanti col rapporto, ma ha solo precisato dove fossero i segnali e cosa indicassero: ha riferito circostanze integrative, e non correttive, del suddetto rapporto.

Pertanto, negando alla suddetta deposizione testimoniale qualsiasi rilievo ai fini della ricostruzione del sinistro e all’attribuzione delle rispettive responsabilità, la corte d’appello ha effettivamente violato l’art. 2700 c.c..

6. Il secondo motivo del ricorso incidentale.

6.1. Col secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c..

Deduce, al riguardo, che nonostante la Corte d’appello avesse attribuito ai due conducenti la colpa paritaria, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento proposta da L.C..

6.2. Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte d’appello non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta da L.C.. Si è pronunciata, stabilendo che:

(a) il Tribunale rigettò la domanda proposta da L.C., ritenendo che i danni da essa patiti non fossero stati causati dalla condotta colposa di P.A.;

(b) tale statuizione non era stata impugnata;

(c) ergo, sulla irrisarcibilità dei danni patiti da L. si era formato il giudicato (così la sentenza impugnata, p. 9, p. 7).

Il vizio di omessa pronuncia, dunque, non sussiste; nè mette conto in questa sede esaminare la correttezza della suddetta statuizione della corte d’appello, non essendovi stata impugnazione sul punto.

7. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

 

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale; rigetta gli altri motivi;

(-) accoglie il primo motivo del ricorso incidentale; rigetta il secondo;

(-) cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 17 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA