Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17058 del 05/08/2011

Cassazione civile sez. II, 05/08/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 05/08/2011), n.17058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.E. (OMISSIS), R.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell’avvocato

FABBRINI FABIO, che li rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.L., D.R.;

– intimati –

sul ricorso 1499-2006 proposto da:

D.R. (OMISSIS), T.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, L.RE FLAMINIO

26, presso lo studio dell’avvocato BALDI FRANCESCO, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIARDINI LUCA;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

M.E., R.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 285/2004 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 05/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Fabbrini Fabio difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto di

entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 12.6.1997 T.L. e D. R. convenivano davanti al Tribunale di Orvieto M. E. e R.G. esponendo di essere proprietari in agro di (OMISSIS) di un appezzamento di terreno NCT foglio 11 parti 10 e 345;

più precisamente della prima la T. esclusivamente e dell’altra il D. unitamente ai fratelli R. e S., appezzamento confinante a valle con terreno dei convenuti, particelle 280 e 281 salvo altre, dai medesimi acquistato nel 1987.

Aggiungevano gli attori che la T., il defunto marito ed i figli a lui succeduti avevano posseduto da oltre 30 anni il detto appezzamento e la striscia a valle identificabile come scarpata, con altro tratto a minore pendenza fino alla grande quercia di cui alla foto (all. 3), usucapendo detta porzione e che vi erano stati contrasti con i convenuti circa il confine; nella primavera del 1996, a seguito di un taglio di alberi fatto dal M., le parti avevano fatto apporre pali confinari in legno alla fine del tratto più ripido della scarpata ma nel marzo 1997 il M., che aveva operato lo spianamento della parte più a valle della scarpata, aveva rimosso i picchetti apponendo pali in cemento ed usurpando una striscia di terreno in danno degli attori.

Stante l’incertezza soggettiva dei confini chiedevano il relativo accertamento, l’apposizione dei termini e la restituzione della striscia. I convenuti contestavano chiedendo il rigetto della domanda.

Nella memoria ex art. 183 c.p.c. gli attori, in subordine, svolgevano domanda di accertamento di acquisto per usucapione della particella 281, cui si eccepiva la novità e la non accettazione del contraddittorio.

Con sentenza 10.3.2001 il tribunale dichiarava che il confine tra le particelle 10 e 345 degli attori e 281 e 463 dei convenuti andava accertato secondo le risultanze della ctu, ordinava l’apposizione dei confini, rigettava la domanda di usucapione degli attori e compensava le spese, decisione appellata dagli attori e dai convenuti in via incidentale per le spese.

La Corte di appello di Perugia, con sentenza 285/2004, in parziale riforma dichiarava che gli attori avevano acquistato per usucapione la proprietà della scarpata tra le particelle 10 e 345 e la particella 281, come indicato dalla ctu, confermando nel resto la sentenza e condannando gli appellati a metà delle spese dei due gradi.

La Corte, premesso che sull’ammissibilità della domanda affermata dal primo giudice, gli appellati non avevano più sollevato contestazioni, riferiva delle risultanze testimoniali univoche e concordanti, tranne una di segno contrario, ritenendo sussistere i requisiti dell’usucapione.

Ricorrono M. e R. con tre motivi (il terzo porta ancora il n. 2), resistono le controparti svolgendo ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione criticando l’opzione probatoria della Corte territoriale, riportando le deposizioni e concludendo che almeno dal 30.1.1984 ci si era attenuti al rispetto dei confini stabiliti dalle mappe e confermati dalla ctu.

Col secondo motivo si lamentano ancora vizi di motivazione circa la maturazione del ventennio elencando otto circostanze.

Col terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 1140 e 1158 c.c. circa il possesso ad usucapionem.

Col ricorso incidentale si invocano l’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4. Sia nelle conclusioni di primo grado che in sede di appello i T. D. avevano chiesto la restituzione di quella parte della scarpata occupata dai ricorrenti.

Diversi testimoni avevano risposto confermando che parte della scarpata era stata modificata nel 1997 dai M. – R., veniva da loro usata e vi avevano apposto picchetti.

Il punto non era stato affrontato dalla Corte di appello. Ciò premesso, osserva questa Corte Suprema:

Come dedotto, la Corte di appello, premesso che sull’ammissibilità della domanda affermata dal primo giudice, gli appellati non avevano più sollevato contestazioni, riferiva delle risultanze testimoniali univoche e concordanti, tranne una di segno contrario, ritenendo sussistere i requisiti dell’usucapione.

Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454), ove sia congruamente logica e giuridicamente corretta. Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).

Tuttavia le riportate testimonianze non hanno supportato l’esistenza di un possesso utile ai fini dell’usucapione, riferendosi genericamente alla pulizia della scarpata ed al taglio di alberi per ricavarne legna da ardere, senza riferimenti temporali alla maturazione del ventennio.

Donde l’accoglimento del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale e rinvio per un nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Roma.

PQM

La Corte, riuniti i ricorso, accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto sopra e rinvia per un nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011

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