Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17057 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

EMILIAFRUTTA SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROTELLINI 88, presso lo studio

dell’avvocato BELLI ERMANNO, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo studio

dell’avvocato ROSA LAURA, rappresentato e difeso dall’avvocato DEL

FEDERICO LORENZO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/2 0 04 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 17/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. BOGNANNI Salvatore;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per

il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Modena la societa’ Emiliafrutta soc. coop. rl. proponeva opposizione avverso il diniego di rimborso della somma versata per lei relativamente al 1999 a favore del Comune di Castelfranco Emilia per capannoni di sua proprieta’. Essa deduceva che l’imposta pretesa era carente dei presupposti, atteso che si trattava di costruzioni rurali adibite allo stoccaggio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci, e costituiti da ortaggi e frutta.

Instauratosi il contraddittorio, l’ente territoriale resistente contestava la fondatezza del ricorso introduttivo, dal momento che i fabbricati erano iscritti in catasto con categoria di opifici industriali e con relativa rendita, peraltro non impugnate; vi si commercializzavano prodotti acquistati anche presso terzi, ed inoltre essi appartenevano a soggetto diverso dai singoli proprietari dei terreni.

Quella commissione accoglieva il ricorso introduttivo.

Avverso la relativa decisione l’ente proponeva appello, cui la contribuente appellata resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, la quale, in riforma di quella impugnata, rigettava l’opposizione, osservando che il tributo era dovuto, posto che i fabbricati erano di carattere industriale.

Contro questa pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ed ha depositato memoria.

Il Comune ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di diverse disposizioni di legge, e segnatamente D.Lgs. n. 504 del 1992, D.P.R. n. 917 del 1986, L. n. 133 del 1993, L. n. 662 del 1996, D.P.R. n. 139 del 1998, D.P.R. n. 1142 del 1949, in quanto la CTR non considerava che i capannoni in questione erano di carattere rurale, e vi si compivano delle operazioni di manipolazione, trasformazione e conservazione e smercio dei prodotti agricoli dei soci, e solo in parte acquisiti presso terzi, sicche’ esse costituivano la continuazione dell’attivita’ agraria dei singoli coltivatori, soci della cooperativa, e cio’ in stretta connessione con la loro attivita’, tanto che tutta la legislazione succedutasi negli anni in sostanza ha via via riconosciuto la ruralita’ di tale tipo di fabbricati, ancorche’ intestati a soggetti aventi una autonoma personalita’ giuridica, con un graduale processo di interpretazione autentica della precedente disciplina.

Il motivo e’ infondato.

La questione di fondo, proposta col ricorso, e’ stata risolta da Cass., Sez. un. 18565/2009, secondo cui: “In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale con attribuzione della relativa categoria ((OMISSIS)), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. in L. n. 133 del 1994, non e’ soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23 bis, comma 1, conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sara’ onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo, assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovra’ impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale (OMISSIS), al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato ad imposta”.

“In tema di ICI, l’applicabilita’ dell’esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23 bis, comma 1 convertito con modificazioni nella L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), e’ subordinata, per i fabbricati non iscritti in catasto, all’accertamento dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. in L. n. 133 del 1994 e successive modifiche, accertamento questo che puo’ essere condotto dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l’onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identita’ fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralita’ essere riconosciuta anche egli immobili delle cooperative agricole che svolgono attivita’ di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci”.

Cio’ posto, non e’ possibile condividere sia l’impostazione del ricorso introduttivo, sia quella successivamente illustrata nell’ultima memoria difensiva, che richiama, in particolare, la L. n. 14 del 2009, Corte Cost. n. 227 del 2009, Cass., 5^, 24299 (e 24300/2009, nonche’ la piu’ recente circolare dell’Agenzia del territorio n. 10933 del 26 febbraio 2010.

In realta’, la sentenza della Corte Costituzionale si e’ limitata a dichiarare l’illegittimita’ della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 4 (che aveva negato il diritto alla restituzione dell’ICI, versata per annualita’ anteriori al 2008, ai destinatari delle disposizioni sulla ruralita’ degli immobili, di cui alla del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, lett. i, introdotta dal D.L. n. 159 del 2007, art. 42), senza pronunziarsi sul sopravvenuto della L. n. 14 del 2009, art. 23, comma 1 bis “Ai sensi e per gli effetti della L. 127 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a) deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unita’ immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralita’ di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni”, soltanto constatando il valore di interpretazione autentica della norma sopravvenuta, che non appariva in grado di risolvere i dedotti dubbi di costituzionalita’, ma, semmai, li rafforzava.

Cass., 5, 24299 (e 24300)/2009, pure affermando che “non e’ oggetto di ICI il fabbricato della societa’ cooperativa che, indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasto fabbricati, e’ rurale in quanto utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci”, riguarda pur sempre fabbricati inizialmente classificati (OMISSIS) e poi divenuti, appunto, (OMISSIS).

Cass., Sez. un., 18565/2009, enunciata in premessa, invece, ha preso atto del diritto vivente secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il requisito della ruralita’ del fabbricato, ai fini del trattamento agevolato, non esclude l’assoggettamento all’imposta, ma produce effetti solo ai fini dell’accatastamento, e (dell’eventuale attribuzione della rendita, poiche’ l’iscrizione nel catasto fabbricati e l’attribuzione della rendita costituiscono presupposti (contestabili unicamente nei confronti dell’organo preposto alle relative operazioni e non nei confronti del Comune) necessari e sufficienti ai fini dell’assoggettamento dell’immobile all’imposta stessa, senza che possano indurre a diversa conclusione il D.L. 10 dicembre 1993, n. 567, art. 9 (convertito in L. 26 febbraio 1994, n. 133) e successive modifiche e integrazioni di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, e al D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 (convertito in L. 29 novembre 2007, n. 222), che hanno influito sui criteri della classificazione catastale e dell’attribuzione della rendita, ma non hanno determinato la non assoggettabilita’ all’ICI del fabbricato qualificato come rurale (Cass., 5^, 15321/2008;

indirizzo mantenuto fermo, fra le altre, da Cass., 5^, 20632, 21163, 21274/2008), cosi’ ribadendo che, pure in presenza della norma interpretativa sopravvenuta, e’ necessaria, in caso di iscrizione in catasto, l’impugnativa dell’atto di classamento, mentre al giudice tributario e’ consentito l’accertamento incidentale del carattere rurale in discussione solo in ipotesi di immobili non iscritti.

Con la conseguenza che, per i fabbricati iscritti, il Comune e’ tenuto ad applicare l’imposta secondo i criteri fissati nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 senza autonoma legittimazione alla impugnativa della rendita (cfr., fra le altre, Cass., 5^, 25678/2008, 15321/2008 citata, 9203/2007, 18271/2004), in sede tributaria – tanto che Cass. Sez.un., 675/2010 ha piu’ di recente affermato le giurisdizione amministrativa nella controversia tra Comune ed Agenzia del territorio, per l’annullamento di un provvedimento di conferma della dichiarazione DOCFA presentata dal contribuente -. E la possibilita’, per il Comune stesso, di riconoscere l’esclusione dall’imposta per ruralita’, in relazione ad immobili iscritti in catasto – affermata invece nella circolare piu’ sopra richiamata “i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralita’ di un immobile (…) sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile”, oltre a rivelarsi incompatibile col rilevato difetto di legittimazione, risulterebbe, in via di principio, sovvertitrice dei criteri legali fissati nel citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2.

A tali criteri si e’ attenuta la sentenza impugnata, nella quale si da atto dell’accatastamento del complesso immobiliare in categoria (OMISSIS), e, quindi, con tipologia industriale.

Al rigetto del ricorso puo’ conseguire, in dipendenza della soluzione solo di recente individuata dalla Sezioni unite, la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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