Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17057 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 16/06/2021), n.17057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossanna – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17615-2019 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

AVEZZANA 3, presso lo studio dell’avvocato TURINI RAFFAELLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASETTO PAOLO;

– ricorrente –

contro

Z.G., T.M.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1063/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1561 depositata il 10.06.2015, accoglieva le domande proposta da Z.G. e T.M. nei confronti di F.M. volta ad ottenere l’accertamento della responsabilità precontrattuale del convenuto per ingiustificato recesso dalle trattative intercorse con le attrici in base ad accordo del 13 aprile 2010 per la conclusione di contratto di compravendita di immobile di proprietà delle medesime e lo condannava al pagamento di Euro 20.000,00 a titolo di danno da interesse negativo.

In virtù di appello interposto dal F., la Corte di appello di Venezia, nella resistenza delle appellate, respingeva il gravame e confermava la pronuncia di responsabilità precontrattuale.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione l’originario convenuto, fondato su cinque motivi.

Z.G. e T.M. sono rimaste intimate.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore del ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa.

Atteso che:

– con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 112c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per avere il giudice del gravame del tutto omesso di esaminare e di dare specifica e adeguata considerazione alle allegazioni difensive della parte appellante.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omessa esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti rappresentato dal fatto che la scrittura in questione non era stata sottoscritta dalla compagna del ricorrente, M.F., ragione per la quale lui era receduto dalle trattative.

Con il terzo motivo deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1337 c.c. per essere il recesso del ricorrente fondato sul venir meno del contributo economico della M. nell’acquisto.

Con il quarto motivo è denunciata la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1337,1223,2043 e 2056 c.c. per essere stato illegittimamente calcolato il danno da interesse positivo, ricomprendendo quanto le resistenti avrebbero ricavato dalla stipula ed esecuzione del contratto con il F..

Con il quinto ed ultimo motivo è lamentata la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciarsi su circostanza decisiva circa la rinuncia all’affare con i Ciprini da parte delle resistenti pur essendo consapevoli che l’affare con il F. necessitava ancora di una definizione. I cinque motivi – da trattare unitariamente per la evidente connessione argomentativa che li avvince – non possono trovare ingresso per essere manifestamente infondati.

Va premesso che, perchè possa ritenersi integrata la responsabilità nella parte che invoca l’altrui responsabilità è necessario dimostrare che: -) tra le parti siano incorse delle trattative; -) le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; -) la controparte, cui si addebita la responsabilità, interrompa le trattative senza un giustificato motivo; -) infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.

La verifica della ricorrenza di tutti i suddetti elementi, risolvendosi in un accertamento di fatto, è, tuttavia, demandata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass. n. 7768 del 2007; Cass. n. 7545 del 2016)).

E’ evidente, allora, che il procedimento logico seguito dalla Corte d’Appello di Venezia, il quale merita di essere condiviso, abbia spiegato come possa ravvisarsi comportamento di malafede, idoneo ad integrare la fattispecie di cui all’art. 1337 c.c., nel fatto che le trattative erano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nelle proprietarie dell’immobile il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto per avere il F. sottoscritto la proposta, dalle stesse accettata, per l’acquisto del bene al prezzo di Euro 370.000,00, per cui si erano ritenute libere da altre (precedenti) trattative, ancora in corso di definizione, da cui avevano ricevuto un’offerta per l’acquisto del loro immobile di Euro 350.000,00 (o Euro 355.000,00), salvo poi venderlo in concreto a terzi per l’importo ancora minore di Euro 285.000,00.

Nè incideva su tale circostanza il fatto che il prezzo fosse superiore al valore di mercato ovvero che la moglie del proponente non condividesse la scelta del marito di acquisto del bene de quo.

Quanto all’interesse negativo, poi, per il risarcimento del danno la Corte di appello ha correttamente ravvisato lo stesso nella differenza tra il prezzo indicato dal F. (Euro 370.000,00) ed il prezzo che le appellate hanno poi effettivamente ricavato dalla successiva vendita a terzi dell’immobile (Euro 285.000,00), che però doveva essere limitato ad Euro 20.000,00 per non avere le proprietarie proposto appello incidentale sul punto.

Le censure, dunque, si risolvono in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di Cassazione.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non essendo state svolte difese dalla controparte rimasta intimata, non vi è pronuncia sulle spese processuali.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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