Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17057 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 13/08/2020), n.17057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22545/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Tributi.net S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via Trionfale

n. 5637, presso lo Studio dell’Avv. Ferdinando D’Amario, che la

rappresenta e difende, giusta delega in calce a controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo n. 38/4/12, depositata il 2 luglio 2012.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 5 marzo 2020

dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.

 

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che la Regionale dell’Abruzzo, per quanto ancora di interesse, con l’impugnata sentenza, in riforma della prima decisione, accoglieva il ricorso promosso da Tributi.net S.r.l. avverso un avviso di accertamento che per l’anno d’imposta 2005 recuperava a tassazione costi per sponsorizzazioni sportive, costi che dall’ufficio non erano stati ritenuti deducibili;

2. che, dopo aver dato conto del fatto che l’amministrazione non aveva riconosciuto i suddetti costi perchè aveva giudicato la spesa antieconomica, dopo aver inoltre premesso che le libere scelte dell’imprenditore non potevano essere sindacate, la Regionale reputava che i rammentati costi di sponsorizzazione fossero giustificati dalla “indiretta promozione” che la contribuente avrebbe potuto ottenere sul territorio;

3. che l’ufficio ricorreva per due motivi, mentre la contribuente resisteva con controricorso;

4. che, con il primo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricordato che il passivo societario di circa Euro 400.000,00 non poteva razionalmente spiegare una sponsorizzazione di circa Euro 50.000,00, l’ufficio rimproverava alla Regionale di non aver onerato il contribuente della dimostrazione della giustificazione economica della spesa, con la conseguente violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109 e dell’art. 2697 c.c.;

5. che, con il secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’ufficio addebitava alla Regionale di non aver considerato talune circostanze, come ad es. quella dell’errata indicazione della partita IVA di una delle due Società sportive sponsorizzate, come ad es. quella della mancanza di contratti di sponsorizzazione aventi data certa, come ad es. quella dell’antieconomicità delle operazioni di sponsorizzazione, con il derivato vizio motivazionale;

6. che i due motivi, che per la loro stretta connessione è utile trattare assieme, sono complessivamente fondati;

7. che, per evidenziare l’errore in diritto commesso dalla Regionale, può essere sufficiente richiamare la costante giurisprudenza della Corte, secondo cui l’amministrazione può procedere al disconoscimento dei costi anche a causa della loro eccessività, cioè per il carattere antieconomico della spesa, imponendo così al contribuente di provare a giustificare quest’ultima, secondo il meccanismo analitico induttivo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d); quindi, da tale prospettiva, l’insindacabilità delle scelte imprenditoriali, che nessuno mette in discussione, non può certo servire a sollevare il contribuente dal dovere di chiarire le ragioni economiche di una scelta altrimenti incomprensibile, a cagione di una apparentemente totale assenza di inerenza dell’impegno economico rispetto all’importanza dell’azienda; una antieconomicità, una mancanza di inerenza, che l’ufficio ha pertanto correttamente posto a base presuntiva della ripresa (Cass. sez. trib. n. 33574 del 2018; Cass. sez. trib. n. 27786 del 2018; Cass. sez. trib. n. 18904 del 2018; Cass. sez. trib., 06/06/2018, n. 14579 del 2018); quindi, tenuto presente il quadro giuridico appena esposto, l’apodittica conclusione della Regionale, che non trova sostegno in alcun fatto o argomento riportati in sentenza, come,, ad esemplificare, avrebbero potuto essere la diffusione territoriale dello sport sponsorizzato, l’evidenziazione in maglie del nome dell’azienda della contribuente, la partecipazione di clienti della contribuente alle manifestazioni sportive delle sponsorizzate, dà luogo ad una palese deficienza motivazionale;

7. che la sentenza deve essere perciò cassata e rinviata al giudice a quo per gli ulteriori accertamenti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza; rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo che, in diversa composizione, dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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