Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17056 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TERRE CORTESI MONCARO SCARL, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C

POMA 4 SC E INT 1, presso lo studio dell’avvocato MASSIDDA MAURIZIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PERINI CLAUDIO, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAMERANO;

– intimato –

sul ricorso n. 3603/2005 proposto da:

COMUNE DI CAMERANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell’avvocato

MORABITO MARIA CHIARA, rappresentato e difeso dall’avvocato BELELLI

MASSIMO, giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente inc. –

contro

TERRE CORTESI MONCARO SCARL (gia’ denominata TERRE CORTESI MONCARO

SOC. COOP. ARL), in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C POMA 4 SC E INT

1, presso lo studio dell’avvocato MASSIDDA MAURIZIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PERINI CLAUDIO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/2004 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 20/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Ancona la societa’ Terre Cortesi Moncaro soc. coop. agr. rl. – originariamente con diversa ragione sociale – proponeva opposizione avverso il silenzio – rifiuto per il rimborso delle somme versate per lei dal 1995 al 2001 a favore del Comune di Camerano per un fabbricato di sua proprieta’. Essa deduceva che l’imposta pretesa era carente dei presupposti, atteso che si trattava di costruzione rurale adibita alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci, e costituiti dalle uve trasformate in vini pertanto chiedeva l’annullamento di quell’atto negativo.

Instauratosi il contraddittorio, l’ente territoriale resistente contestava la fondatezza del ricorso introduttivo, dal momento che, per la prima annualita’, il pagamento dell’imposta era stato effettuato a seguito di avviso di accertamento, divenuto definitivo, e per tutti gli anni ormai la contribuente era incorsa in decadenza per il decorso del relativo termine perentorio; nel merito eccepiva che la costruzione era iscritta in catasto con rendita, ed apparteneva a soggetto diverso dai singoli proprietari dei terreni.

Quella commissione rigettava il ricorso introduttivo.

Avverso la relativa decisione la contribuente proponeva appello, cui l’ente appellato resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale delle Marche, la quale rigettava il gravame, osservando che il tributo era dovuto, posto che il fabbricato non e’ di carattere rurale.

Contro questa pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ed ha depositato memoria.

Il Comune ha resistito con controricorso, e a usa volta ha svolto sia ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi, sia altro semplice con un motivo, cui la ricorrente resiste con altro controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c. atteso che essi sono stati proposti contro la stessa sentenza.

A) Ricorso principale.

Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di diverse disposizione di legge, e segnatamente D.Lgs. n. 504 del 1992, del D.P.R. n. 917 del 1986, L. n. 133 del 1993, D.P.R. n. 139 del 1998, D.P.R. n. 1142 del 1949, in quanto la CTR non considerava che il fabbricato in questione era di carattere rurale; vi si compivano delle operazioni di manipolazione, trasformazione e conservazione e smercio dei prodotti agricoli (uve), le quali costituivano la continuazione dell’attivita’ agraria dei singoli coltivatori, soci della cooperativa, e cio’ in stretta connessione con la loro attivita’, tanto che tutta la legislazione succedutasi negli anni in sostanza ha via via riconosciuto la ruralita’ di tale tipo di fabbricati, ancorche’ intestati a soggetti aventi una autonoma personalita’ giuridica, con un graduale processo di interpretazione autentica della precedente disciplina.

Il motivo e’ infondato.

La questione di fondo, proposta col ricorso principale, e’ stata risolta da Cass., Sez. un., 18565/2009, secondo cui: “In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con attribuzione della relativa, categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti DAL D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. in L. n. 133 del 1994, non e’ soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23 bis, comma 1, conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sara’ onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo, assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovra’ impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale (OMISSIS), al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato ad imposta”.

“In tema di ICI, l’applicabilita’ dell’esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni nella L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), e’ subordinata, per i fabbricati non iscritti in catasto, all’accertamento dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. in L. n. 133 del 1994 e successive modifiche, accertamento questo che puo’ essere condotto dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l’onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identita’ fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralita’ essere riconosciuta anche egli immobili delle cooperative agricole che svolgono attivita’ di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci”.

Cio’ posto, non e’ possibile condividere sia l’impostazione del ricorso introduttivo, sia quella successivamente illustrata nell’ultima memoria difensiva – che richiama, in particolare, la L. n. 14 del 2009, art. 23, comma 1 bis, Corte Cost. n. 227 del 2009, Cass., 5^, 24299 (e 24300)/2009, nonche’ la piu’ recente circolare dell’Agenzia del territorio n. 10933 del 26 febbraio 2010 -, anche se la motivazione della sentenza impugnata merita di essere corretta, nei sensi di seguito precisati.

In realta’, la sentenza della Corte Costituzionale si e’ limitata a dichiarare l’illegittimita’ della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 4, (che aveva negato il diritto alla restituzione dell’ICI, versata per annualita’ anteriori al 2008, ai destinatari delle disposizioni sulla ruralita’ degli immobili, di cui alla lett. i del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis introdotta dal D.L. n. 159 del 2007, art. 42 bis), senza pronunziarsi sul sopravvenuto della L. n. 14 del 2009, art. 23, comma 1 bis ai sensi e per gli effetti della L. 127 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a) deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unita’ immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralita’ di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni”, soltanto constatando il valore di interpretazione autentica della norma sopravvenuta, che non appariva in grado di risolvere i dedotti dubbi di costituzionalita’, semmai, li rafforzava.

Cass., 5^, 24299 (e 24300)/2009, pure affermando che “non e’ oggetto di ICI il fabbricato della societa’ cooperativa che, indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasto fabbricati, e’ rurale in quanto utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci”, riguarda pur sempre fabbricati inizialmente classificati (OMISSIS) e poi divenuti, appunto, (OMISSIS).

Cass., Sez.un., 18565/2009, enunciata in premessa, invece, ha preso atto del diritto vivente secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il requisito della ruralita’ del fabbricato, ai fini del trattamento agevolato, non esclude l’assoggettamento all’imposta, ma produce effetti solo ai fini dell’accatastamento e dell’eventuale attribuzione della rendita, poiche’ l’iscrizione nel catasto fabbricati e l’attribuzione della rendita costituiscono presupposti (contestabili unicamente nei confronti dell’organo preposto alle relative operazioni e non nei confronti del Comune) necessari e sufficienti ai fini dell’assoggettamento dell’immobile all’imposta stessa, senza che possano indurre a diversa conclusione il D.L. 10 dicembre 1993, n. 567, art. 9 (convertito in L. 26 febbraio 1994, n. 133) e successive modifiche e integrazioni di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, e al D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 (convertito in L. 29 novembre 2007, n. 222), che hanno influito sui criteri della classificazione catastale e dell’attribuzione della rendita, ma non hanno determinato la non assoggettabilita’ all’ICI del fabbricato qualificato come rurale” (Cass., 5^, 15321/2008;

indirizzo mantenuto fermo, fra le altre, da Cass., 5^, 20632, 21163, 21274/2008), cosi’ ribadendo che, pure in presenza della norma interpretativa sopravvenuta, e’ necessaria, in caso di iscrizione in catasto, l’impugnativa dell’atto di classamento, mentre al giudice tributario e’ consentito l’accertamento incidentale del carattere rurale in discussione solo in ipotesi di immobili non iscritti.

Con la conseguenza che, per i fabbricati iscritti, il Comune e’ tenuto ad applicare l’imposta secondo i criteri fissati nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 senza autonoma legittimazione alla impugnativa della rendita (cfr., fra le altre, Cass., 5^, 25678/2008, 15321/2008 citata, 9203/2007, 18271/2004), in sede tributaria – tanto che Cass. Sez. un., 675/2010 ha piu’ di recente affermato le giurisdizione amministrativa nella controversia tra Comune ed Agenzia del territorio, per l’annullamento di un provvedimento di conferma della dichiarazione DOCFA presentata dal contribuente -. E la possibilita’, per il Comune stesso, di riconoscere l’esclusione dall’imposta per ruralita’, in relazione ad immobili iscritti in catasto – affermata invece nella circolare piu’ sopra richiamata “i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralita’ di un immobile (…) sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile”, oltre a rivelarsi incompatibile col rilevato difetto di legittimazione, risulterebbe, in via di principio, sovvertitrice dei criteri legali fissati nel citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2.

In tali termini va rettificata la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo appare conforme a diritto, in quanto gli immobili dei quali si controverte risultano accatastati, come si legge nello stesso ricorso della contribuente (p. 5), nella categoria (OMISSIS); ed il ricorso principale va, conseguentemente, rigettato.

B) Ricorso incidentale condizionato.

Esso rimane assorbito dal principale.

C) Ricorso incidentale.

Col motivo addotto a suo sostegno il Comune ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. nonche’ contraddittoria motivazione, giacche’ il giudice del gravame doveva porre le spese del giudizio a carico della parte soccombente e non compensarle, posto che il fabbricato della cantina non poteva godere dell’esenzione, anche se si controverte circa la ruralita’ di esso.

La censura non ha pregio. Secondo la testuale previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1 le commissioni tributarie di merito potevano compensare le spese processuali sostenute dalla cooperativa in tutto o in parte a mente dell’art. 92 c.p.c., comma 2, norma quest’ultima emendata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), come modificata dalla L. n. 519 del 2006, art. 39 quater.

Infatti la modifica della norma del codice di rito, che richiede la concorrenza di “altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione” per ritenere la compensazione delle spese, si applica, pero’, solo a decorrere dal primo marzo 2006, data di entrata in vigore di tale ultimo provvedimento legislativo e, quindi, ai soli procedimenti instaurati successivamente a tale data. Per tutti gli altri antecedenti, come quello in esame, continua ad applicarsi il principio, secondo cui la valutazione dei giusti motivi – che non risultavano enunciati specificamente, sfuggendo a qualsiasi elencazione che non fosse esemplificativa – e’ rimessa alla discrezionalita’ del giudice di merito (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 1030 del 18/01/2008, n. 14964 del 2007). inoltre va rilevato che il sindacato della S.C. e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, o che non siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneita’, lo stesso processo formativo della volonta’ decisionale del giudice del merito, almeno per tutti i procedimenti instaurati in epoca anteriore alla intervenuta suindicata riforma in tale materia (V. pure Cass. Sentenze n. 9262 del 20/04/2006, n. 8540 del 2005).

Ne deriva che anche il ricorso incidentale deve essere rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, esse vanno compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza, oltre che dell’innovazione normativa.

P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e l’incidentale;

dichiara assorbito l’incidentale condizionato, e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

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