Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17055 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 16/06/2021), n.17055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossanna – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12809-2019 proposto da:

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato AMATO ALFONSO;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GALLITIELLO GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 203/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 15/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI

MILENA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Sala Consilina, con sentenza n. 200 del 21.05.2013, in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. proposta da C.M. nei confronti di P.V., trasferiva all’attore la proprietà di immobile sito in (OMISSIS), sospendendo il pagamento del residuo prezzo alla cancellazione di iscrizione ipotecaria gravante sul bene a cura del venditore.

A seguito di appello proposto dal Porpora, la Corte di appello di Salerno, nella resistenza dell’appellato, rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno il medesimo Porpora ha proposto ricorso per cassazione, fondato su cinque motivi, cui ha resistito il C. con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato improcedibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

è superflua l’illustrazione dei motivi di doglianza essendo il ricorso improcedibile – come eccepito nel controricorso – per le ragioni di seguito esposte.

Occorre dare atto che nel medesimo ricorso viene affermato che la sentenza impugnata è stata notificata dalla controparte, notificazione che parte indica essersi perfezionata nei propri confronti il 18 febbraio 2019 (pag. 1 del ricorso), ma unitamente al ricorso è stata depositata solo copia autentica di detta sentenza non accompagnata dalla relata di notificazione, in violazione di quanto stabilito, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c. comma 2, n. 2. Viene, dunque, in rilievo il principio di diritto secondo il quale la previsione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., c. 2, n. 2, dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve.

Nell’ipotesi in cui parte ricorrente, espressamente o implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve, quindi essere dichiarato improcedibile (cfr Cass., Sez. Un., n. 10648 del 2017; Cass. n. 9005 del 2009).

Peraltro nella specie non ricorre l’ipotesi di notificazione del ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data di deposito della sentenza impugnata che renderebbe comunque procedibile il ricorso, poichè il collegamento tra la data della pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accettarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, avendo la ricorrente provveduto alla notificazione del ricorso in data 18 aprile 2019 a fronte del deposito della sentenza il giorno nel 15 febbraio 2019 (da ultimo, Cass. Sez. Un. 25513 del 2016).

Infine occorre rilevare che ancorchè Cass. Sez.Un. 10648 del 2017 abbia in motivazione affermato che, come peraltro sostenuto anche dalla di poco precedente Cass. Sez.Un. 25513 del 2016, l’improcedibilità non potrebbe essere dichiarata se la copia autentica della sentenza con relata di notifica, oltre che essere stata prodotta dalla controparte, sia già in possesso dell’ufficio perchè presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello, nella specie non ricorre alcuna di siffatte ipotesi.

Del resto l’improcedibilità, essendo verifica preliminare rispetto all’inammissibilità, determina l’irrilevanza della circostanza che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, con liquidazione in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Gallitiello Giuseppe, dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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