Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17055 del 11/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 11/08/2016, (ud. 03/12/2015, dep. 11/08/2016), n.17055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.S., ((OMISSIS)), rappresentato e difeso, per procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Pier Francesco Lotito,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Ovidio n. 32, presso lo

studio dell’Avvocato Michele Allegro;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Genova, depositato in

data 3 ottobre 2013 (R.G.V.G. n. 343/13).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3

dicembre 2015 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato Michele Alliegro, per delega.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Genova, P.S. chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al pagamento del danno non patrimoniale sofferto a causa della irragionevole durata di un giudizio civile iniziato con citazione notificata il 21 giugno 1993 dinnanzi al Tribunale di Firenze, deciso in primo grado con sentenza del 3 marzo 1999, proseguito in appello con citazione notificata il 22 settembre 1999, deciso in appello con sentenza depositata il 9 maggio 2007, e quindi definito con sentenza della Corte di cassazione depositata il 13 novembre 2012, a seguito di ricorso notificato il 12 luglio 2007;

che il consigliere designato accoglieva la domanda ritenendo che il giudizio presupposto avesse avuto una durata irragionevole di dodici anni e liquidando in favore del ricorrente un indennizzo di 6.000,00 Euro;

che il P. proponeva opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, dolendosi della esiguità dell’indennizzo riconosciuto e chiedendo che lo stesso venisse determinato in ragione di 1.500,00 Euro per ciascuno degli anni di durata del processo;

che la Corte d’appello di Firenze, in composizione collegiale, disattendeva l’eccezione di inefficacia del decreto perchè unitamente all’atto di opposizione non era stato notificato il decreto opposto, in quanto la previsione di cui all’art. 5, comma 1, secondo cui l’opponente deve notificare, a pena di inefficacia, il ricorso e il decreto doveva essere riferita unicamente all’ipotesi in cui la parte intendesse prestare acquiescenza al decreto emesso dal consigliere designato, e non anche nel caso di opposizione proposta dalla parte;

che, nel merito, la Corte d’appello rigettava l’opposizione, rilevando che il calcolo della durata era stato correttamente effettuato nel provvedimento opposto, atteso che, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quater, ai fini del computo non si deve tenere conto del tempo intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre impugnazione e la proposizione della stessa, sicchè la durata complessiva del giudizio presupposto andava determinata in diciotto anni, dai quali dovevano poi essere detratti i sei anni di durata ragionevole per i tre gradi di giudizio;

che, quanto alla entità dell’indennizzo, la Corte d’appello rilevava che la stessa era conforme ai parametri della L. n. 89 del 2001, come modificate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, e che la giurisprudenza di questa Corte aveva più volte affermato che la somma di 500,00 Euro per anno di ritardo è idonea ad indennizzare il pregiudizio da irragionevole durata;

che avverso questo decreto P.S. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto, posto che il decreto impugnato è stato depositato il 7 novembre 2013 e non è stato notificato, il termine lungo di sei mesi veniva a scadenza il 7 maggio 2014, sicchè la notificazione del ricorso, richiesta il 24 aprile 2014, deve ritenersi tempestiva;

che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione/falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, errata quantificazione dell’indennizzo, violazione dei criteri di cui della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, dolendosi che la Corte d’appello abbia ritenuto congrua una liquidazione di 500,00 Euro per anno di ritardo senza svolgere alcuna valutazione in ordine ai criteri indicati dallo stesso art. 2-bis per la determinazione dell’indennizzo tra il minimo di 500,00 Euro e il massimo di 1.500,00 Euro;

che, in particolare, la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto della natura degli interessi coinvolti nel giudizio presupposto, in cui egli aveva agito per risarcimento del danno biologico conseguito ad un errato intervento odontoiatrico;

che, d’altra parte, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo individua il parametro di indennizzo in una somma compresa tra 1.000,00 e 1.500,00 Euro per anno di durata del processo, e il detto parametro costituisce un criterio orientativo per il giudice nazionale, la cui inosservanza comporta violazione di legge;

che, da ultimo, il ricorrente censura il decreto impugnato per avere lo stesso mantenuto ferma la liquidazione delle spese fatta nel decreto opposto in Euro 300,00 per compensi, lamentando la esiguità di tale somma e comunque il mancato riconoscimento delle spese vive per estrazione di copia degli atti prodotti sostenute nella misura di Euro 96,57;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce ancora violazione/falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, errata quantificazione dell’an debeatur; risarcibilità dell’intero arco di durata temporale del processo;

che con il terzo motivo il ricorrente propone, in via subordinata, eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2-quater e dell’art. 2-bis, per violazione dell’art. 117 Cost., comma 1 e art. 11 Cost., conseguenti alla violazione degli obblighi internazionali di cui agli artt. 6, 13, 41 e 46 della CEDU e della L. 4 agosto 1955, n. 858, nonchè per violazione degli artt. 111 e 24 Cost., rilevando l’insanabile contrasto esistente tra la normativa nazionale, che limita la liquidazione dell’indennizzo agli anni di durata irragionevole, e la giurisprudenza della Corte europea, che invece ritiene che l’indennizzo debba essere parametrato alla intera durata del giudizio presupposto;

che il primo motivo di ricorso è infondato;

che, invero, la Corte d’appello ha determinato l’indennizzo nell’ambito dei limiti stabiliti della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, ritenendo che gli stessi siano stati fissati dal legislatore nell’ambito di una normativa d’urgenza dettata al fine di porre rimedio alla grave crisi economica del Paese, con valutazione che questa Corte ha già ritenuto immune da vizi di legittimità costituzionale, sicchè non può ritenersi integrata la denunciata violazione di legge;

che, in particolare, questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6, par. 1, della CEDU, della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, nella parte in cui limita la misura dell’indennizzo in una somma di denaro, non inferiore a 500,00 Euro e non superiore a 1.500,00 Euro, nonchè della L. n. 89 del 2011, stesso art. 2, comma 2-bis, in considerazione della derogabilità dei criteri ordinari di liquidazione e del riconoscimento della ragionevolezza del criterio di 500,00 Euro per anno di ritardo provenienti dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. e di questa stessa Corte;

che d’altra parte, il rinvio alla giurisprudenza della Corte EDU, cui il giudice nazionale è tenuto ad uniformarsi, è per sua natura di tipo mobile o dinamico, sicchè questi non può limitarsi a recepire un dato indirizzo modellatosi in determinate circostanze di tempo, ma deve seguirne l’evoluzione pretoria;

che, in questa prospettiva, non può non rilevarsi come la stessa Corte di Strasburgo, nei precedenti M. e C. c. Italia del 20 aprile 2010, D.C. e Co. c. Italia del 5 giugno 2007 e S. c. Italia del 31 marzo 2009, ha osservato che il solo indennizzo, come previsto dalla L. n. 89 del 2001, del pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole, si correla ad un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese, conseguendone che non è decisivo che il citato metodo di calcolo previsto dalla legge italiana non corrisponda in modo esatto ai parametri enunciati dalla Corte EDU, purchè i giudici italiani concedano un indennizzo per somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle disposte dalla CEDU per casi simili;

che questa Corte ha quindi avuto modo di osservare che, sebbene tali precedenti siano riferiti alla legge Pinto nella sua formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, tra le quali l’introduzione dell’art. 2-bis, l’affermazione di principio ivi formulata è chiara nel consentire, alla condizione anzi detta, tecniche di ristoro del danno non patrimoniale diverse da quelle adottate dal giudice della Convenzione; e tali tecniche sono già state ritenute del tutto ragionevoli, sempre con riguardo al testo originario della L. n. 89 del 2001, essendosi precisato che liquidazioni inferiori al campo di variazione compreso tra Euro 750,00 ed Euro 1.500,00 sono ben possibili, anche in relazione alla posta in gioco nel giudizio presupposto, al fine di evitare il rischio di sovracompensazioni (Cass. n. 12937 del 2012; Cass. n. 10893 del 2014; Cass. n. 13082 del 2014);

che, del resto, la legittimità di una liquidazione dell’indennizzo compresa tra 500,00 e 1.500,00 ad anno è stata di recente ribadita da questa Corte, con sentenza n. 22772 del 2014, con la quale si è osservato che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6, par. 1, della CEDU, riguardanti della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, nella parte in cui limita la misura dell’indennizzo in una somma di denaro, non inferiore a 500 Euro e non superiore a 1.500 Euro;

che, dunque, una volta che la Corte d’appello abbia determinato l’indennizzo tra il minimo e il massimo stabilito dalla legge, la possibilità di sindacare la concreta determinazione in sede di legittimità va limitata ai soli casi in cui la motivazione del provvedimento impugnato si riveli sul punto inesistente o meramente apparente, secondo quanto affermato da Cass., S.U., n. 8053 del 2014, con riguardo alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis applicabile nel caso di specie;

che il motivo di ricorso in esame è invece inammissibile per quanto concerne la determinazione delle spese e degli esborsi;

che, invero, dalla lettura del decreto impugnato non emerge che la questione della quantificazione delle spese e degli esborsi effettuata dal consigliere designato nel decreto oggetto di opposizione della L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, abbia formato oggetto di specifica censura;

che era quindi onere del ricorrente proporre la censura ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e non assumendo come avvenuta una implicita statuizione di conferma della determinazione assunta nel decreto monocratico;

che il secondo e il terzo motivo, all’esame dei quali può procedersi congiuntamente, sono infondati e manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale che il ricorrente sollecita questa Corte a sollevare;

che invero questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine di ragionevole durata, non essendo ravvisabile alcuna violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento alla compatibilità con gli impegni internazionali assunti dall’Italia mediante la ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali. Infatti, qualora sia sostanzialmente osservato il parametro fissato dalla Corte EDU ai fini della liquidazione dell’indennizzo, la modalità di calcolo imposta dalla norma nazionale non incide sulla complessiva attitudine della legislazione interna ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto in argomento, non comportando una riduzione dell’indennizzo in misura superiore a quella ritenuta ammissibile dal giudice europeo; diversamente opinando, poichè le norme CEDU integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello subcostituzionale, dovrebbe valutarsi la conformità del criterio di computo desunto dalle norme convenzionali, che attribuisce rilievo all’intera durata del processo, rispetto al novellato art. 111 Cost., comma 2, in base al quale il processo ha un tempo di svolgimento o di durata ragionevole, potendo profilarsi, quindi, un contrasto dell’interpretazione delle norme CEDU con altri diritti costituzionalmente tutelati. Nè a conclusioni diverse perviene la stessa giurisprudenza della predetta Corte internazionale che – nei precedenti M. e C. c. Italia del 20 aprile 2010, D.C. e Co. c. Italia del 5 giugno 2007 e S. c. Italia del 31 marzo 2009 – ha osservato che il solo indennizzo, come previsto dalla L. n. 89 del 2001, del pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole, si correla ad un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese, conseguendone che il citato metodo di calcolo previsto dalla legge italiana, pur non corrispondendo in modo esatto ai parametri enunciati dalla Corte EDU, non è in sè decisivo, purchè i giudici italiani concedano un indennizzo per somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle disposte dalla CEDU per casi simili (Cass. n. 8947 del 2015; Cass. n. 478 del 2011; Cass. n. 10415 del 2009);

che, dunque, il ricorso va respinto;

che, tenuto conto della natura delle questioni trattate, le spese del giudizio di cassazione possono essere interamente compensate tra le parti;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui dell’art. 13, comma 1-quater del T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA