Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17055 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017, (ud. 28/02/2017, dep.11/07/2017),  n. 17055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26705-2015 proposto da:

SEMAR – SERVIZI MARINI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, Dott. G.S., elettivamente domiciliata in ROMA,

V.LE DELL’UMANESIMO 69, presso lo studio dell’avvocato CARMELA DEL

PRETE, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

140, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI LUCATTONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO MAMBELLI

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4805/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LUCA LENTINI per delega;

udito l’Avvocato PIERLUIGI LUCATTONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza di distribuzione del ricavato dalla procedura di espropriazione forzata di imbarcazione promossa dalla Semar Servizi marini s.r.l. in danno della Enterprise Marine S.p.A., il G.E. del Tribunale di Forlì riconosceva in favore di R.G., a titolo di compenso per l’attività svolta quale commissionario per la vendita del bene staggito, la somma di Euro 17.964,17, posta a carico del creditore procedente.

Avverso il precetto di pagamento intimato dal R. in forza di detto provvedimento, la Semar s.r.l. proponeva opposizione all’esecuzione, disattesa in prime cure dal Tribunale di Roma e, a seguito di gravame, dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 4805/2015 del 24 agosto 2015.

Ricorre per la cassazione di questa sentenza la Semar s.r.l., affidandosi ad un unico motivo; resiste con controricorso R.G..

Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione dell’art. 475 cod. proc. civ. e degli artt. 52 e 53 norme att. c.p.c. e del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”, il ricorrente assume che il provvedimento azionato come titolo esecutivo non sia costituito dal decreto di liquidazione previsto dagli artt. 52-53 disp. att. cod. proc. civ.e dal testo unico sulle spese di giustizia, bensì da un’ordinanza di assegnazione somme pronunciata ex art. 510 cod. proc. civ., erroneamente e senza motivazione contenente la determinazione del compenso all’ausiliario del G.E., la quale, spiegando i propri effetti unicamente nei riguardi delle parti del processo esecutivo, non poteva essere rilasciata in copia spedita in forma esecutiva in favore del commissionario precettante.

Il ricorso è infondato.

La complessa doglianza testè riassunta si limita, a ben vedere, a riproporre, senza particolare approfondimento, i motivi già illustrati a fondamento dell’appello disatteso con la sentenza qui impugnata e si concreta in un’articolazione generica, priva di specifiche argomentazioni contrarie rispetto alle affermazioni in punto di diritto contenute nella pronuncia gravata.

Per confutare gli assunti di parte ricorrente, è qui sufficiente rilevare come alcuna violazione delle evocate norme configuri la liquidazione delle spettanze dell’ausiliario del G.E. operata contestualmente (o per meglio dire uno acta) alla distribuzione delle somme ricavate dall’espropriazione.

Come correttamente sottolineato dalla Corte territoriale, la ordinanza del G.E. sulla quale si attagliano le critiche del ricorrente ha assunto, nella peculiarità della vicenda esaminata, un duplice contenuto precettivo: per un verso, di determinazione del compenso al commissionario per le espletate attività di vendita del compendio pignorato; d’altro canto, di assegnazione al creditore procedente del ricavato dell’espropriazione.

Nella prima delle due cennate statuizioni, detto provvedimento, seppur non ammantato della veste formale di decreto prescritto dalla norma regolatrice della materia (ovvero il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168), integra una valida modalità di liquidazione del compenso in favore dell’ausiliario, nominativamente indicato, con precisa individuazione della parte (il creditore procedente) obbligato al relativo pagamento: in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, infatti, la natura di un provvedimento giudiziale si determina non già dalla schema tipologico di emanazione ovvero dalla denominazione attribuita dal giudice che lo abbia pronunciato, bensì dal contenuto sostanziale del dictum e dall’effetto giuridico che è destinato a produrre (tra le tante, cfr. Cass. 23/05/2003, n. 8190; Cass. 20/12/2008, n. 28233; Cass. 19/12/2014, n. 27127).

Dalla esposta premessa discende che la ordinanza in discorso, nella parte recante la liquidazione del compenso:

costituiva titolo esecutivo in favore dell’ausiliario, specificamente menzionato come beneficiario del provvedimento, dunque ben legittimamente azionabile in via coattiva nei riguardi del soggetto obbligato al pagamento;

– era impugnabile, per eventuali ragioni di nullità o altri errores in procedendo o in judicando, con il rimedio ad hoc previsto dall’ordinamento (ovvero l’opposizione regolata dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170), talchè (in parte qua imponendosi un’emenda delle argomentazioni esposte dalla Corte territoriale) il lamentato difetto di motivazione (e cioè, più precisamente, la omessa esplicitazione dei parametri di computo delle spettanze) non rappresentava ragione deducibile in sede di opposizione alla esecuzione minacciata con il precetto intimato in virtù della ordinanza stessa.

Disatteso il ricorso per le considerazioni che precedono, il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., con liquidazione operata alla stregua dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, come in dispositivo.

Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): in base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato assistente di studio, dott. R.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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