Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17054 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 16/06/2021), n.17054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossanna – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11734-2019 proposto da:

R.C., R.A., R.L.,

R.N.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 82,

presso lo studio dell’avvocato RUSSO PAOLA, rappresentati e difesi

dall’avvocato MATURO GIUSEPPE;

– ricorrenti –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AL QUARTO

MIGLIO N. 50, presso lo studio dell’avvocato ROSA CARLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VERRILLO SALVATORE NICOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 172/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

R.A., R.N.M., R.L., R.C. e Riccardi Riccardo, premesso di essere eredi di R.N. e che nell’asse ereditario di quest’ultimo erano ricompresi anche dei fondi siti in (OMISSIS) indicati al catasto al foglio n. (OMISSIS), particelle (OMISSIS) e (OMISSIS) ed un appezzamento di terreno graffato alla particella (OMISSIS), evocavano, dinanzi al Tribunale di Benevento, S.G., proprietario di immobile confinante, per sentirlo condannare ad eliminare le opere dallo stesso realizzate sulle predette particelle nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) consistenti in un porticato con terrazzo, oltre ad un viale di accesso alla sua proprietà.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, che spiegava anche domanda riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione delle aree che si assumevano occupate, il giudice adito, con sentenza n. 2717 del 2014, condannava il S. alla rimozione di un muretto e delle opere di predisposizione del cancello di accesso al porticato realizzate sulla corte comune, rigettata la riconvenzionale.

In virtù di appello interposto dal S., la Corte di appello di Napoli, nella resistenza degli appellati, con sentenza n. 172/2018, in parziale accoglimento del gravame, accoglieva il primo motivo di impugnazione con il quale veniva accertato che gli appellati non erano proprietari esclusivi delle particelle nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), nonchè dell’appezzamento di terreno graffato con la particella n. (OMISSIS), dovendo essere la fattispecie inquadrata nell’ambito del disposto dell’art. 1102 c.c. trattandosi di corte comune, con conseguente mutatio libelli e rigetto della domanda attorea; confermava la pronuncia di prime cure quanto alla domanda riconvenzionale di usucapione.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli hanno proposto ricorso per cassazione i R., fondato su un unico motivo, cui ha resistito il S. con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

con unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione di norme, in particolare dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di appello errato nell’interpretazione o nella individuazione della norma ovvero nella qualificazione giuridica della fattispecie concreta riconducendola nell’ambito dell’azione di rivendicazione, diversamente da quanto correttamente fatto dal giudice di prime cure. In altri termini, i giudici distrettuali avrebbero ravvisato una inammissibile mutatio libelli rispetto alla originaria domanda nel configurare il diritto degli attori esercitato ai sensi dell’art. 1102 c.c. anzichè quale diritto di proprietà esclusiva. La censura non può trovare accoglimento.

Va in primo luogo rilevato che la difesa di parte ricorrente non contesta che la domanda avanzata con l’originario atto di citazione presupponeva la loro qualità di proprietari esclusivi dell’area in contestazione, accertato dal giudice di prime cure che si trattava in realtà di situazione diversa da quella proposta e da riferire alla qualità di comproprietari, ma si assume che ciò comporterebbe una mera emendatio libelli e non già una mutatio libelli, come ritenuto dal giudice distrettuale. Del resto, la lettura dell’atto di citazione, unitamente alle premesse in fatto, permette di affermare che effettivamente la domanda era stata proposta nella qualità di proprietari esclusivi.

In ogni caso rileva il Collegio di dover condividere la soluzione alla quale sono pervenuti i giudici di appello, occorrendo ribadire che effettivamente la domanda di rivendica proposta da coloro che assumano di essere proprietari esclusivi del bene sia diversa da quella avanzata invece quali comproprietari e rivolta ad ottenere la eliminazione di presunte condotte illegittime poste in esser dal comproprietario.

Ed, invero, non coglie nel segno la deduzione dei ricorrenti che invocano la natura autodeterminata del diritto di proprietà al fine di giustificare la deduzione in grado di appello della qualità di comproprietari come idonea a giustificare l’adozione di quegli stessi provvedimenti ripristinatori che erano stati invece invocati in citazione assumendo la proprietà esclusiva del bene.

Pur vero che questa Corte ha affermato che (Cass. n. 4571 del 1997) poichè il diritto di comproprietà di un bene si esercita sull’interezza di questo, e non su una sua frazione, l’analogo diritto altrui ne costituisce il limite, che, se viene meno, determina la espansione di quel diritto, ossia la proprietà esclusiva. Perciò anche in secondo grado, e pur in comparsa conclusionale, può modificarsi l’originaria domanda di accertamento della comproprietà su di un bene in quella della proprietà esclusiva, senza incorrere nel divieto di “jus novorum” (art. 345 c.p.c.), ovvero il giudice può dichiarare l’inesistenza di limite al diritto di proprietà su di un bene, in base alle risultanze processuali, senza che ciò implichi vizio di “ultra petita” (art. 112 c.p.c.), ovvero che (cfr. Cass. n. 12953 del 2015) in tema di rivendicazione, il giudice può riconoscere l’esistenza di una proprietà “pro quota” pure laddove si assuma esistere una proprietà esclusiva, senza con ciò trasmodare dai limiti della domanda, ricorrendo il vizio di ultrapetizione soltanto allorchè dalla pronunzia derivino effetti giuridici più ampi di quelli richiesti dall’attore, ma trattasi di precedenti che non appaiono pertinenti rispetto all’ipotesi in esame.

Il principio dell’indifferenza tra accertamento della proprietà esclusiva ovvero della comproprietà deve reputarsi effettivamente operante nel caso in cui l’azione sia diretta verso il terzo estraneo, asseritamente autore della condotta lesiva del diritto di proprietà ovvero nei cui confronti sia richiesto il rilascio del bene, in quanto in tal caso l’assenza di diritti di comunione sul bene da parte del convenuto implica che l’accertamento circa la fondatezza della domanda non involga apprezzamenti anche in fatto differenti, atteso che in entrambe le ipotesi la fondatezza della domanda, presuppone l’assenza di un contrastante o concorrente diritto di proprietà del convenuto, posto che il mutamento della prospettazione della causa giustificativa della domanda si pone in un ambito solo quantitativo, investendo la misura del diritto di proprietà attribuito al richiedente.

Per la situazione che invece ricorre nella vicenda in esame, in cui a fronte di una domanda inizialmente avanzata verso un terzo sul presupposto della assenza di qualsivoglia diritto dominicale in capo al convenuto, deve invece qualificarsi come nuova la domanda che, fermo restando il petitum, assuma invece che la tutela sia richiesta nella qualità di comproprietario contro altro comproprietario.

In tal senso deve darsi continuità a quanto già in passato affermato da questa Corte (Cass. n. 3409 del 1978), ribadito recentemente (Cass. n. 32146 del 2018), a mente della quale esorbita dai limiti di una consentita emendatio libelli il mutamento della causa petendi che consista in una vera e propria immutazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, in guisa tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo, perchè fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza. Pertanto è inammissibile la domanda che i ricorrenti assumono essere fondata già nell’atto introduttivo su una pretesa violazione del diritto di proprietà esclusiva, mentre in esito agli accertamenti esperiti in primo grado, in particolare consulenza tecnica d’ufficio, risultava violato il diritto della cosa comune non conforme al dettato dell’art. 1102 c.c..

In tale ipotesi deve invero ritenersi che la differenza tra la richiesta di tutela della proprietà esclusiva ex art. 949 c.c. e quella volta invece a riconoscere la violazione dell’art. 1102 c.c., come appunto accaduto nella fattispecie, non sia di carattere meramente quantitativo, ma investa un profilo anche ed evidentemente qualitativo, che si ripercuote quindi sulla possibilità di ravvisare o meno un’identità tra le due domande.

Colui che invoca la tutela della proprietà esclusiva può infatti limitarsi ad allegare la compromissione del suo diritto con la lesione della sfera dominicale, senza la necessità di alcun altro apprezzamento circa la compatibilità dell’uso con il pari diritto del comproprietario, indagine che invece si impone nella diversa ipotesi di cui all’art. 1102 c.c., occorrendo verificare il mantenimento della destinazione e la non compromissione del pari uso degli altri comunisti.

Trattasi quindi di elementi che in quanto necessari da verificare ai fini della fondatezza della domanda, investono anche la causa petendi, e che depongono quindi per la diversità delle due domande.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza, con liquidazione del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Verrillo Salvatore Nicola, dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-qualer D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA