Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17054 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/08/2016, (ud. 18/11/2015, dep. 11/08/2016), n.17054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11965/2014 proposto da:

M.G., M.M., M.P., quali eredi di

M.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CORONAS, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato UMBERTO CORONAS,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 135/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

16/12/2013, depositato il 21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato ANDREA SGUEGLIA, per delega allegata al verbale

dell’Avvocato S. CORONAS, difensore dei ricorrenti, che si riporta

agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.E. con ricorso del 14 dicembre 2010, proponeva domanda ai sensi della L. n. 89 del 2001, per ottenere l’equa riparazione del danno sofferto a causa dell’eccessiva e non ragionevole durata del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Lazio instaurato con ricorso depositato in data 5 ottobre 2001 e deciso con sentenza del 2 novembre 2006 con la quale veniva rigettato il ricorso.

La Corte di Appello di Perugia con decreto n. 135 del 2014 rigettava il ricorso e compensava le spese del giudizio. Secondo la Corte di Perugia nel caso di specie non ricorreva alcun paterna d’animo dal momento che la questione sottoposta all’esame della Corte dei Conti era stata da tempo decisa con pronunce di giudici amministrativi e ordinari datate nel tempo, indirizzo costante confermato anche da recenti sentenze.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta dagli eredi di M.E. con ricorso affidato a due motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Gli eredi M. lamentano:

a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 3, comma 4 e art. 5 e dell’art. 6 della CEDU (convenzione europea dei diritti dell’uomo) ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 848 del 1955, dei consolidati principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla S.C. di Cassazione in tema di danno da violazione del diritto alla ragionevole durata del processo presupposto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe respinto la pretesa avanzata dal loro dante causa dando rilievo risolutivo all’asserito (non vero) esito certamente negativo del giudizio amministrativo presupposto, ossia ad una circostanza che non può assurgere a prova dell’esistenza di una situazione di abuso del diritto. E, per di più, il Giudice del merito avrebbe fatto ciò non accertando la sussistenza di una situazione di abuso, che non risulta neppure specificamente evidenziata nel decreto impugnato. E, comunque, evidenziano i ricorrenti il giudizio presupposto instaurato innanzi alla Corte dei Conti, a differenza di quanto erroneamente affermato nel decreto impugnato, si è concluso con la sentenza n. 2597/06 con la quale è stata accolta parzialmente la domanda dichiarandosi il diritto del ricorrente agli interessi legali e alla rivalutazione sui ratei di pensione corrispostigli in ritardo. b) con il secondo motivo, omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.). Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale avrebbe pronunciato sulla fattispecie de qua sulla base di una ricostruzione palesemente carente ed erronea dei fatti sottostanti alla stessa i quali ove correttamente esaminati avrebbero comportato una decisione di accoglimento pieno. In particolare il giudice del merito non avrebbe tenuto conto che il giudizio presupposto si era concluso con esito parzialmente favorevole

1.1 – I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione – il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla ragionevole durata del processo secondo le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale, sempre che non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 19288 del 2005 e 6655 del 2012). Inoltre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2 e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – come nella specie – sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 9938 del 2010, 25595 del 2008, 21088 del 2005).

Nella specie, i Giudici a quibus hanno sostanzialmente – ed erroneamente – fondato la ratio decidendi sull’esito del giudizio presupposto, senza accertare la sussistenza dei presupposti della fattispecie di abuso del processo sulla base delle prove eventualmente dedotte dal Ministro resistente.

Pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte;

La causa deve essere rinviata alla stessa Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, la quale provvederà ad eliminare i rilevati vizi ed a pronunciare sul merito del ricorso, provvedendo altresì a regolare anche le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di Appello di Perugia in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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