Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17054 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017, (ud. 28/02/2017, dep.11/07/2017),  n. 17054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22658-2015 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLITUNNO, 51,

presso lo studio dell’avvocato STEFANIA FRAGALITA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA CARMEN DE CESARE giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMAG SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore sig.ra

BI.RI.LE., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIALTO 47,

presso CENTRO SERVIZI LEGALI E PROFESSIONALI IUS ET DOMUS,

rappresentata e difesa dall’avvocato GILIOLA SCHIRALDI giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1204/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’inammissibilità, rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato MARIA CARMEN DE CESARE;

udito l’Avvocato GIUSEPPE STANCO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In forza della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2834/2006 – la quale disponeva ex art. 2932 cod. civ. il trasferimento della proprietà di un immobile sito in (OMISSIS) in favore di B.E. subordinandolo al versamento da parte di quest’ultimo di una somma di danaro -, la Comag s.r.l. in liquidazione intimava ad B.E. atto di precetto per il pagamento dell’importo complessivo di Euro 186.375,93.

Parte intimata proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ., assumendo – per quanto ancora qui di interesse – l’inidoneità in executivis della sentenza azionata. L’opposizione, accolta in prime cure dall’adito Tribunale di Monza – sezione distaccata di Desio veniva poi, a seguito di gravame interposto dalla società, interamente rigettata dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 1204/2015 del 18 marzo 2015. Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione B.E., affidandosi a tre motivi; resiste con controricorso la società Comag s.r.l. in liquidazione.

Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi di ricorso, strettamente connessi, l’impugnante deduce, sub specie di violazione e falsa applicazione degli artt. 474 e 615 cod. proc. civ. e dell’art. 2932 cod. civ., la inesistenza (rilevabile di ufficio dal giudice dell’opposizione, ma non rilevata nella specie) di un valido titolo esecutivo alla base del contestato precetto di pagamento, per essere l’azionata sentenza, pronunciata in accoglimento di domanda ex art. 2932 cod. civ., priva di statuizione condannatoria del promissario acquirente al pagamento del saldo prezzo, condanna peraltro (seppur in stratta ipotesi ravvisabile) munita di efficacia esecutiva soltanto dal passaggio in giudicato.

Il ricorso è inammissibile per tardività.

Come evincesi dalla copia depositata dallo stesso ricorrente, la sentenza qui impugnata è stata notificata in data 19 giugno 2015 “al sig. B.E. nel domicilio eletto alla via (OMISSIS) presso lo studio dell’Avv. Maria Carmen De Cesare” (difensore costituito nel giudizio di appello), con consegna a mani di persona incaricata alla ricezione dell’atto.

Siffatta notificazione, recante nel corpo della relata il riferimento nominativo al procuratore della parte in tale sua veste, deve reputarsi idonea al decorso del termine breve previsto dall’art. 326 cod. proc. civ..

Sul punto, intende la Corte dare continuità al principio di diritto – reiteramente espresso in precedenti arresti – secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la notifica della sentenza effettuata alla parte, nel domicilio eletto presso il difensore, equivale a quella compiuta, ai sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., al procuratore costituito, atteso che entrambe le forme di notifica assicurano l’esigenza della piena conoscenza del contenuto della sentenza per la parte tramite il suo difensore, ovvero del soggetto qualificato professionalmente a valutare la convenienza e l’opportunità della proposizione del gravame, a garanzia della effettività del diritto di difesa (così Cass. 03/02/2016, n. 2133; Cass. 27/02/2014, n. 4698; Cass. 12/09/2011, n. 18640).

Tanto acclarato, il ricorso, notificato il 17 settembre 2015, si appalesa tardivo, dacchè proposto elasso il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata fissato, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, dall’art. 326 cod. proc. civ..

Per le controversie di opposizione all’esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi non trova infatti applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e dell’art. 92 dell’Ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12: detta inoperatività, riferendosi la norma alla natura della lite, vale per ogni fase del processo, incluse le impugnazioni, legittimando pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (per l’affermazione del principio, tra le innumerevoli, si veda, da ultimo, Cass. 20/04/2016, nn. 78177823; Cass. 09/02/2016, n. 2596; Cass. 09/04/2015, n. 7115; Cass. 12/02/2015, n. 2749; Cass. 22/10/2014, n. 22484; con specifico riferimento alla non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 15/02/2017, n. 4031; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass., 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/09/2016, n. 18439; Cass., 30/03/2016, nn. 6186-6189; Cass. 17/02/2016, n. 3162; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 25/02/2015, n. 3858; Cass. 03/02/2015, n. 1892; Cass. 05/12/2014, n. 25827).

Dichiarata la inammissibilità del ricorso, il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue la soccombenza ex art.91 cod. proc. civ., con liquidazione operata alla stregua dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, come in dispositivo.

Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): in base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato assistente di studio, dott. R.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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