Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17053 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GEST LINE SPA (già GE.RO.CO. SPA) per il Concessionario del Servizio

Riscossione Tributi di Rovigo, elettivamente domiciliato in ROMA L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.FERRARI 11

presso lo studio dell’avvocato VALENZA DINO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FEDOZZI FRANCO, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

e sul ricorso 16386/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.A., GEST LINE SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 62/2004 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 06/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato COSENTINO VALERIA per delega AVV.

MARESCA, che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato FEDOZZI FRANCO, che si riporta al

controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro che ha concluso per l’accoglimento;

PER R.G.16386/06;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Gest Line s.p.a.- Servizio Riscossione Tributi – propone ricorso per cassazione nei confronti di P.A. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartella di pagamento Irpef e Ilor 2000, la C.T.R. Veneto confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso della contribuente) rilevando che la cartella opposta era priva di sottoscrizione ed inoltre non indicava, L. n. 212 del 2000, ex art. 7 l’Ufficio presso il quale era possibile ottenere informazioni sull’atto notificato e il nome del responsabile del procedimento.

Al presente ricorso (recante il n. 9237/06) va riunito il ricorso recante il n. 16386/09, in quanto proposto dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti di P.A. nonchè della Gest Line s.p.a., e avverso la medesima sentenza della C.T.R. Veneto.

2. Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso n. 9237/06 proposte in sede di controricorso.

Deve in proposito innanzitutto rilevarsi l’infondatezza della eccezione di carenza di legittimazione processuale del ragioniere C.E. (che ha proposto il ricorso per cassazione e rilasciato la procura alle liti) in quanto il medesimo non è il legale rappresentante della Gest Line s.p.a. bensì il responsabile della Concessione locale di Rovigo e perciò avrebbe potuto agire esclusivamente nelle vesti di delegato.

Premesso che nella specie si tratta di una società e non di un ente pubblico, pertanto più che fare riferimento all’istituto della delega occorre fare riferimento al conferimento di poteri rappresentativi tramite procura, occorre rilevare che risulta agli atti procura notarile anteriore al ricorso con la quale, tra l’altro, il legale rappresentante della Gest Line s.p.a. conferisce al ragionier C. potere di rappresentanza davanti ai giudici nonchè potere di conferire mandati ad avvocati e periti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria in ogni ordine e grado. E’ vero che, ai sensi dell’art. 77 c.p.c., il potere rappresentativo processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori, può essere conferito soltanto a colui che sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, ma è da rilevare che nella medesima procura si attribuiscono al C. anche poteri di rappresentanza sostanziale e in ogni caso che lo stesso controricorrente afferma che il C. è il responsabile della concessione locale di Rovigo, onde deve ritenersi che allo stesso, in virtù di preposizione institoria, sia conferito il potere sostanziale di rappresentare il preponente in un gruppo omogeneo dei suoi affari (caratterizzato nella specie dal collegamento locale) paragonabile ad un’azienda commerciale o ad un suo settore (v. tra numerose altre cass. n. 5425 del 2003), in quanto la preposizione alla sede locale implica il potere di agire e di impegnare la responsabilità dell’impresa per gli atti che rientrano nell’esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dal conferimento di specifiche procure, costituendo il potere di rappresentanza sostanziale effetto naturale della collocazione nell’organizzazione dell’impresa (v. in particolare la giurisprudenza di legittimità secondo la quale nelle società per azioni la rappresentanza processuale può essere conferita anche a soggetti che siano preposti a un settore con poteri di rappresentanza sostanziale o inseriti con carattere sistematico nella gestione sociale o in un suo ramo, v. tra le tante cass. n. 14455 del 2003).

Anche l’affermazione della controricorrente secondo la quale, per mancanza di appello sul punto, si sarebbe formato il giudicato in relazione alla statuizione della sentenza di primo grado concernente l’omessa indicazione del responsabile del procedimento risulta destituita di fondamento.

In proposito deve innanzitutto evidenziarsi che l’individuazione dell’ambito censorio, anche in relazione all’esistenza di un eventuale giudicato interno, spetta al giudice dell’impugnazione attraverso l’interpretazione diretta degli atti dai quali detto giudicato interno potrebbe emergere, ed inoltre che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (v.

cass. n. 1574 del 2005), essendo irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell’atto o separatamente (v., con riguardo alla previgente L. n. 636 del 1972, Cass. n. 10317 del 1981), posto che, in assenza di una specifica disciplina richiedente il rispetto di rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere “specifici” nel senso voluto dal citato art. 53 i motivi d’appello possono essere ricavati (anche per implicito, purchè in maniera univoca) da tutto l’atto d’impugnazione considerato nel suo complesso, ivi comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni. Tanto premesso, dalla lettura dell’atto d’appello risulta che l’appellante, censurando la sentenza di primo grado in relazione alla ratio decidendi fondata sulla omessa sottoscrizione della cartella, cita a sostegno delle proprie ragioni la sentenza di una C.T.R., ed afferma infine che “con tale statuizione (i.e. della sentenza citata) viene assorbita perciò anche l’eccezione relativa alla mancata indicazione del responsabile del procedimento che perde di significato per i motivi appena illustrati”. L’affermazione virgolettata, ancorchè sintetica, è tuttavia chiara (specie se letta nell’intero contesto e avendo riguardo alla parte narrativa dell’atto d’appello – nella quale tra l’altro si esplicitano le argomentazioni opposte fin dall’inizio dal concessionario anche con riguardo alla eccezione di mancata indicazione del responsabile del procedimento- e al tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza richiamata a sostegno delle proprie ragioni dall’appellante) nell’esplicitare che, secondo l’appellante, gli argomenti tratti dalla sentenza citata ed esposti a sostegno dell’impugnazione relativa alla ratio decidendi della sentenza impugnata concernente l’omessa sottoscrizione della cartella dovevano ritenersi estesi anche alla ratio decidendi relativa alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, essendo le argomentazioni suddette tali da far perdere significato anche alla circostanza della omessa indicazione del responsabile del procedimento. In tali termini interpretata, la frase soprariportata si pone come una implicita ma chiara (ancorchè sintetica) impugnazione anche della ratio decidendi fondata sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento.

Passando all’esame dei due ricorsi, giova rilevare che il primo motivo del ricorso recante il n. 9237/06 (col quale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7) e il secondo motivo del ricorso recante il n. 16386/06 (col quale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25) affrontano la medesima problematica, evidenziando che sulla disposizione generale di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 citata, prevedente che gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari devono recare l’indicazione dell’Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull’atto notificato e il nome del responsabile del procedimento, prevale la norma speciale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e che, in ogni caso, l’eventuale mancata indicazione delle notizie di cui al citato art. 7 non risulta sanzionata con l’invalidità dell’atto.

Tali motivi sono fondati (con riguardo alle conseguenze derivabili della mancata indicazione del responsabile del procedimento) alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale scio con il D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter convertito dalla L. n. 31 del 2008, è stato previsto, in ordine alla cartella di pagamento, “a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella”, ed è stata nel contempo fissata la decorrenza di tale disciplina dal 1 giugno 2008, con la precisazione, di evidente portata interpretativa, che “la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse”, (v. cass. n. 10805 del 2010 e 12464 del 2010).

Il secondo motivo del ricorso n. 9237/06 (col quale, deducendo “insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti”, la ricorrente sostiene che i giudici d’appello hanno affermato che la sottoscrizione si presenta “come requisito essenziale degli atti produttivi di giuridiche conseguenze e più in particolare destinati ad incidere sulla sfera giuridica patrimoniale di altri soggetti” omettendo di indicare i motivi posti a base dell’affermazione e i relativi riferimenti normativi, e, in particolare, omettendo ogni riferimento alla disciplina degli atti dell’amministrazione finanziaria) è inammissibile, posto che la ricorrente censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 non l’accertamento in fatto operato dai giudici d’appello, bensì la motivazione in diritto della sentenza impugnata (deducendone inl’ufficienza e contraddittorietà).

Il primo motivo del ricorso recante il n. 16386/06 (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e dei relativi decreti di attuazione oltre che vizio di motivazione, la sentenza impugnata viene censurata per avere i giudici d’appello ritenuto che la sottoscrizione si presenti cerne requisito essenziale anche della cartella di pagamento benchè essa non sia menzionata dalla legge tra i relativi requisiti) è fondato alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali esso sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (V. cass. n. 10805 del 2010 e n. 4757 del 2009).

Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolto il ricorso n. 16386/06 nonchè il primo motivo del ricorso n. 9237/06, mentre deve essere dichiarato inammissibile il secondo motivo di tale ultimo ricorso; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altro giudice che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso n. 16386/06 nonchè il primo motivo del ricorso n. 9237/06, e dichiara inammissibile il secondo motivo del predetto ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Veneto.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

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