Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17053 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 13/08/2020), n.17053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23466/2013 proposto da:

D.S.T., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo

Ingarao, e Rosario Campione, elettivamente domiciliati presso lo

studio dell’Avv. Raffaele Lauretta in Roma, via Cesare Baronio n.

50;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– controricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale di Catania, in persona

del Direttore pro-tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia Sezione staccata di Catania n. 254/34/12, pronunciata il

2.2.2012 e depositata il 25.6.2012;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28 febbraio 2020 dal Consigliere Giuseppe Saieva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.S.T. impugnava la cartella. di pagamento di complessivi Euro 30.704,19 relativa ad ILOR ed IRPEF per gli anni 1991-1992, eccependo l’avvenuto pagamento delle somme iscritte a ruolo, nonchè la decadenza della pretesa tributaria in quanto notificata oltre il termine prescrizionale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

2. La Commissione tributaria provinciale di Catania riduceva l’importo dovuto dalla contribuente, avendo l’Ufficio finanziario proceduto allo sgravio totale per l’anno 1991 e parziale di Euro. 19.334,61 per l’anno 1992 e, nel ribadire la legittimità dell’iscrizione a ruolo operata, respingeva l’eccezione di decadenza della contribuente il cui appello proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, veniva rigettato con sentenza n. 254/34/12, pronunciata il 2.2.2012 e depositata il 25.6.2012.

3. Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28.2.2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo la ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 “violazione dell’art. 2220 c.c., dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 388 del 2000, art. 138” ritenendo infondata la pretesa di esibizione della documentazione contabile oltre il decimo anno ex art. 2220 c.c., essendo venuto meno l’onere per la contribuente di fornire la prova del versamento effettuato e comunque dovendo nella fattispecie in contestazione trovare applicazione solo la disciplina speciale contemplata nella L. n. 388 del 2000, art. 138.

2. Il ricorso merita di essere accolto.

3. La L. n. 388 del 2000, art. 138, primi tre commi, stabiliscono che “1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’O.M. 21 dicembre 1990, n. 2057, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002. – 2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1. – 3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata.”

3.1. La disposizione di cui al comma 3, sopra trascritto, prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, non alla data di notifica della cartella), per l’azione di riscossione di somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione, da effettuare entro il 15.12.2002, data prevista dallo stesso articolo, comma 1; tale disposizione, dunque, non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla menzionata data dei 15.12.2002, l’Amministrazione finanziaria fosse decaduta dall’azione di riscossione, come è appunto avvenuto nella fattispecie.

3.2. Nel caso di specie non è contestato che la contribuente non ha presentato alcuna istanza di pagamento rateizzato delle imposte relative al triennio 1990-1992 e pertanto avrebbe dovuto versare il dovuto entro il 15 dicembre 2002, con la conseguenza che le imposte non versate avrebbero dovuto essere iscritte a ruolo entro il 31 dicembre 2003, e non nel 2006 (v. sentenza C.T.R.) come è avvenuto nella specie.

3.2. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che in tema di accertamento e riscossione dei tributi, la L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, nel consentire ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 un’ampia rateazione per il versamento dei tributi dovuti, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui deve essere emesso, dall’ufficio, l’atto impositivo (cfr. Cass. n. 956 del 2014; n. 7274 del 2014, Cass. n. 16074 del 2014; Cass. n. 3987 del 2017 e, da ultimo, Cass. n. 7961/19).

4. La Commissione Tributaria Regionale non ha fatto buon governo dei principi espressi, con la conseguenza che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; le spese dei gradi di merito vanno viceversa compensate tra le parti essendosi l’orientamento giurisprudenziale in materia consolidato dopo la pronuncia della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Condanna l’Agenzia delle entrate al rimborso delle spese di giudizio di legittimità sostenute dalla ricorrente, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi. Compensa le spese di giudizio dei gradi di merito.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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