Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17053 del 11/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 11/08/2016, (ud. 05/11/2015, dep. 11/08/2016), n.17053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 528-2014 proposto da:

D.M.U., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, via

Bressanone 3, presso lo studio dell’avvocato DIVA PENNACCHIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTA CASTINI, come da

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE RIETI – COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, in persona del sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Lombardia 23/C,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO GUIDI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FAUSTO EMILIANO FELIZIANI, come da procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 189/2013 del TRIBUNALE di RIETI, depositata il

06/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/11/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Feliziani per il resistente, che si riporta agli

atti, alla memoria deposita e alle conclusioni assunte.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. D.M.U. impugna la sentenza del Tribunale di Rieti n. 189/2013, pubblicata il 06.05.2013, che ha dichiarato inammissibile il suo appello, per tardività, avverso la sentenza del locale giudice di pace che aveva convalidato con ordinanza la cartella esattoriale n. (OMISSIS), emessa a seguito del mancato pagamento della sanzione pecuniaria relativa ad un verbale elevato nell’anno 2005 dalla Polizia Municipale di Rieti per violazioni al codice della strada.

2. Afferma il ricorrente che nel giudizio di primo grado, iniziato con ricorso inoltrato a mezzo posta il 16 settembre 2010, il Comune di Rieti si costituiva all’udienza del 21/01/2011, depositando memoria unitamente alla copia delle raccomandate di notifica del verbale oggetto di contestazione, chiedendo il rigetto dell’opposizione. Aggiunge che il giudice di pace, in assenza del ricorrente a tale udienza, convalidava il provvedimento impugnato, compensando le spese di lite. Chiarisce che l’appello fu notificato al Comune di Rieti in data 15.09.2011, essendo stata l’ordinanza di convalida pubblicata il 24/01/2011, aggiungendo di aver eccepito: a) la mancata comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza e la mancata instaurazione del contraddittorio, con conseguente nullità del giudizio di primo grado e del provvedimento emesso; b) nel merito, l’inesistenza dell’atto di costituzione in giudizio del Comune, per mancanza di sottoscrizione da parte del difensore; l’inesistenza dell’atto di costituzione per vizi attinenti alla procura; la omessa notifica del verbale di accertamento e la conseguente nullità della cartella di pagamento e dell’atto presupposto.

3. Precisa ancora il ricorrente che il giudice unico del Tribunale di Rieti, con la sentenza impugnata (n. 189/2013, emessa il 30.03.2013, depositata il 6.05.2013) dichiarava inammissibile l’appello, condannando il D.M. alle spese di lite. In particolare, il giudicante riteneva inammissibile l’appello perchè proposto oltre il termine di sei mesi (ai sensi dell’art. 327, applicabile ratione temporis per essere stato introdotto il giudizio in primo grado dopo il 4 luglio 2009) e dovendosi computare il termine dal 24.1.2011, data di attestazione del deposito in cancelleria, mentre l’appello risultava proposto il 15.9.2011, ben oltre il termine semestrale.

4. Il ricorrente articola due motivi. Resiste con controricorso la parte intimata, che ha depositato memoria nella quale il difensore si dichiara antistatario per le spese.

5. I motivi di ricorso

5.1 – Col primo motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. A, dell’art. 176 c.p.c., comma 2, e dell’art. 136 c.p.c. in tema di forma e comunicazione delle ordinanze, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Osserva il ricorrente di aver proposto tempestivamente appello avverso l’ordinanza di convalida della cartella di pagamento opposta, depositata in cancelleria il 24 gennaio 2011 e a lui comunicata in data 1 febbraio 2011. Tenendo conto dei termini feriali, il termine lungo di impugnazione veniva a scadere il 16 settembre 2011, mentre la notifica era stata effettuata il 15 settembre 2011. Il computo dei termini doveva essere effettuato prendendo come dies a quo il giorno della avvenuta comunicazione e non quello del deposito, posto che la L. n. 689 del 1981, art. 23 pur rendendo appellabile tale provvedimento, non lo ha equiparato ad una sentenza, con conseguente applicabilità dell’art. 176 c.p.c..

5.2 – Col secondo motivo si deduce: “Violazione e “lisa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, commi 4 e 5, e dell’art. 101 c.p.c., in tema di contraddittorio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per mancata comunicazione del decreto e fissazione dell’udienza del 21.01.2011 – Mancata instaurazione del contraddittorio – conseguente nullità del giudizio di primo grado e del provvedimento giudiziale emesso, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 conseguente ammissibilità dell’appello proposto”.

6. Il ricorso è infondato e va rigettato, essendo infondato il primo motivo e restando assorbito il secondo.

6.1 – Col primo motivo il ricorrente sostiene che il termine per l’impugnazione dell’ordinanza di convalida decorrerebbe dalla data della sua comunicazione, ad opera della Cancelleria, alle parti, e non già dal giorno della pubblicazione del provvedimento. Di qui la violazione: a) della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, che “costituisce un’ipotesi di norma eccezionale in quanto prevede lo strumento dell’appello per un tipo di provvedimento, l’ordinanza, che normalmente è inappellabile”, e ciò perchè difetta una esplicita equiparazione dell’ordinanza di convalida alla sentenza; b) dell’art. 176 c.p.c., comma 2, che, regolando la conoscibilità delle ordinanze, stabilisce che “le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dall’udienza sono comunicate a cura del Cancelliere entro i tre giorni successivi”; nel caso in questione l’ordinanza fu pronunciata a seguito di scioglimento di riserva e comunicata al ricorrente il 1 febbraio 2011; c) dell’art. 136 c.p.c. “in tema di forma e comunicazione delle ordinanze”. Al riguardo, il ricorrente osserva che “nel corpo dello stesso L. n. 689 del 1981, art. 23 il legislatore distingue nettamente l’ordinanza di convalida dalla sentenza emessa a chiusura del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, lasciando a quest’ultima tutte le caratteristiche sue proprie. Non a caso, infatti, parla di ordinanza per la convalida al comma 5, lasciando così intendere di voler trattare quel provvedimento giurisdizionale a tutti gli effetti come tale., salvo a considerarla appellabile”. Rileva che “trattandosi di vera e propria ordinanza e non di sentenza deve ritenersi alla stessa applicabile il regime suo proprio previsto in generale dall’art. 176 c.p.c.” con la conseguenza che “il termine per proporre appello decorreva per il D.M.U. dalla data di comunicazione de3ll’ordinanza e non dalla data in cui l’ordinanza stessa era stata depositata”. Aggiunge che “diversamente il legislatore avrebbe dovuto prevedere espressamente per l’ordinanza di convalida un termine d’impugnazione decorrente da un momento diverso da quello normalmente previsto per le ordinanze”, come ha fatto nell’art. 702 quater c.p.c..

6.2 – Il motivo è infondato con riguardo a tutte le argomentazioni avanzate. La ricostruzione operata dal ricorrente con riguardo alla tipologia di provvedimento impugnato, alla sua natura di ordinanza e al relativo regime delle impugnazioni (quanto al relativo termine) non è confortata dalla normativa specifica richiamata (L. n. 689 del 1981, art. 23), che anzi nell’aver affermato specificamente l’appellabilità implicitamente ne indica la natura decisoria del giudizio e la conseguente sua soggezione alle regole generali in materia di impugnazione. Inoltre, occorre osservare che la distinzione tra ordinanze e sentenze, anche quanto alla natura decisoria, è ormai superata non solo dai chiari orientamenti giurisprudenziali, che fanno riferimento alla natura decisoria o meno del provvedimento impugnato ai fini della decorrenza del relativo termine di impugnazione, ma anche con riguardo alle recenti evoluzioni normative, che hanno valorizzato lo strumento dell’ordinanza ai fini della decisione del giudizio.

Nel caso in questione, va rilevato che il termine “lungo” di impugnazione era ormai decorso, sicchè anche la strada della rimessione in termine per fatto non colpevole non era adeguatamente percorribile.

6.3 – Il rigetto del primo motivo determina l’assorbimento del secondo.

7. Le spese seguono la soccombenza, distratte al difensore antistatario Feliziani. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 500,00 (cinquecento) Euro per compensi e 100,00 (cento) Euro per spese, oltre accessori di legge, spese distratte al difensore antistatario avv.to Feliziani. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA