Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17053 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017, (ud. 17/02/2017, dep.11/07/2017),  n. 17053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5533-2015 proposto da:

COMUNE ACI CASTELLO, in persona del Sindaco pro-tempore On.

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso

lo studio dell’avvocato GIOVANNI MAGNANO SAN LIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNA MIANO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO

DELLA VALLE 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SCHILLACI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI CHIARENZA giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1746/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La sig.ra A.F. citava, dinanzi il Tribunale di Catania, il Comune di Aci Castello e ne chiedeva la condanna al pagamento della complessiva somma di Euro 18.698,50 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a titolo di risarcimento dei danni occorsi in data 23/11/2004, quando, percorrendo a piedi la (OMISSIS) alle ore 18.15, era caduta rovinosamente a terra, a causa di una buca presente nel manto stradale.

A seguito del sinistro aveva riportato un trauma contusivo alla spalla e all’omero con frattura omerale e contusione al ginocchio destro e chiedeva pertanto di essere risarcita del danno biologico anche da invalidità temporanea.

Il Comune di Aci Castello si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. A seguito di espletamento di CTU il Tribunale rigettava la domanda. In appello l’ A. denunciava l’erroneo disconoscimento dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 2043 c.c., chiedendo la riforma della sentenza.

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 16/12/2014, premessa un’ampia ed esaustiva ricostruzione della giurisprudenza di questa Corte e della Corte costituzionale sull’applicabilità dell’art. 2051 c.c. alla pubblica amministrazione per la custodia dei beni destinati all’uso dei cittadini, accertava in fatto, che la caduta della A. fosse da ascrivere alla buca presente sul selciato, come del resto confermato in sede istruttoria, e che il contesto in cui la caduta era avvenuta risultava connotato da specifiche condizioni di pericolosità a causa delle scarse condizioni di illuminazione della via pubblica. Sul quantum la Corte d’Appello valutava le diverse voci di danno e riconosceva dovuta dal Comune la somma complessiva di Euro 15.856, oltre interessi e spese del doppio grado di giudizio.

Avverso la sentenza il Comune di Aci Castello propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste l’ A. con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il Comune denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ad avviso del Comune ricorrente la Corte d’Appello avrebbe fatto malgoverno dell’art. 2051 c.c., limitandosi a considerare come astrattamente configurabile il rapporto di custodia tra il Comune e la strada senza però svolgere alcuna indagine, in concreto, circa l’attitudine della buca a costituire, per la danneggiata, trabocchetto o insidia. La sentenza non conterrebbe alcun giudizio sulla potenzialità lesiva della buca, le cui caratteristiche sarebbero state tali da non poter creare una fonte di pericolo, nè avrebbe considerato il comportamento disattento dell’ A. quale concausa concorrente del danno.

Premesso che le censure pretenderebbero da questa Corte un riesame di elementi di fatto sottratti alla cognizione del giudice di legittimità, sì da radicare una preliminare valutazione di inammissibilità del ricorso, occorre altresì considerare che i motivi, connessi e quindi da trattarsi congiuntamente, sono anche infondati in quanto l’attitudine lesiva della strada è stata ampiamente valutata dal giudice del gravame mentre il comportamento dell’attrice non appare in alcun modo apprezzabile per radicare un’eventuale concausa nella produzione dell’evento, sì da escludere il fortuito quale causa liberatoria della responsabilità per danni provocati dalla cosa in custodia. Nè alcun pregio può essere accordato all’argomento del ricorrente secondo il quale la Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare la prevedibilità dell’evento dannoso anche in ragione della possibilità per la danneggiata di ravvisare il pericolo con l’ordinaria diligenza, in quanto detti elementi sono stati tenuti in considerazione dalla impugnata sentenza con un apprezzamento di merito che non è sindacabile in questa sede. E’ noto infatti che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’indagine relativa alla effettiva sussistenza della situazione di insidia o trabocchetto e alla sua efficienza causale nella produzione dell’evento dannoso è demandata al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da congrua motivazione (Cass., 3, 14/4/2007 n. 8847; Cass., 3, 27/9/2006 n. 20953, Cass., 3, 30/9/2009 n. 20943; Cass., 3, 13/5/2010 n. 11592; Cass., 3, 13/5/2010 n. 11592; Cass., 3, 27/7/2011 n. 16422; Cass., 3, 18/9/2014 n. 19657; Cass., 3, 9/6/2016 n. 11815).

Per quel che riguarda il vizio di motivazione il medesimo è inammissibile in quanto il Comune ricorrente ha omesso di indicare il fatto storico che sia stato oggetto di discussione tra le parti ed abbia avuto decisività nella decisione. Di contro la sentenza impugnata è più che adeguatamente motivata laddove ha accertato che il danno si è verificato nell’ambito del dinamismo connaturato alla cosa e che, sulla base degli elementi di prova acquisiti agli atti, esso fosse certamente riconducibile alla buca presente sulla strada, alla mancanza di segnalazione della stessa buca, alla scarsa illuminazione della strada. “Il tutto per affermare che sul rapporto di custodia si innesta un dinamismo lesivo proprio della strada, sufficiente a costituire il titolo della dedotta responsabilità da doversi riconoscere in termini di integralità se sol si consideri che non vi è prova in atti di qualsivoglia condotta imprudente della A.” (p. 16).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio di cassazione ed all’ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.300 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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