Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17053 del 05/08/2011

Cassazione civile sez. II, 05/08/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 05/08/2011), n.17053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.F. C.F. (OMISSIS), S.G. C.F.

(OMISSIS), F.L. C.F. (OMISSIS),

QUEST’ULTIMO IN PROPRIO E QUALE PROCURATORE DEGLI ALTRI elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE LIBIA 174, presso lo studio dell’avvocato

F.L., che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

T.B.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

19/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’accoglimento del

primo motivo, assorbito il secondo motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 28 gli avvocati S.G., S.F. e F.L. chiedevano al Tribunale di Venezia la liquidazione della parcella per spese, diritti e onorari relativi alla difesa di T.B. in un procedimento civile. Il T., con un documento scritto, contestava la pretesa manifestando l’intenzione di formulare richiesta riconvenzionale di rimborso per danni materiali e morali.

Con ordinanza depositata in data 14/12/2004 il Tribunale di Venezia dichiarava di non accogliere il ricorso in quanto, per la radicale contestazione della pretesa da parte del T., non poteva trovare applicazione lo speciale procedimento previsto dalla L. n. 794 del 1992, artt. 29 e 30 limitato ai casi aventi ad oggetto la determinazione della misura del compenso e pertanto i ricorrenti dovevano far valere il proprio credito ricorrendo alle vie ordinarie.

Avverso tale decisione propongono ricorso straordinario per Cassazione, notificato il 2/11/2005, S.G., F. S. e F.L. sulla base di due motivi. Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando violazione della L. n. 794 del 1942, art. 29, comma 6 censurano la decisione impugnata laddove ha escluso l’ammissibilità del procedimento speciale; si assume che il giudice avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della mancata comparizione di controparte e, quindi, liquidare la parcella, anche tenendo conto che il T. manifestava l’intenzione di proporre domanda riconvenzionale senza peraltro proporla.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione art. 24 Cost., comma 2, art. 111 Cost., comma 2 e art. 101 c.p.c. lamentano che il Tribunale, una volta esclusa la sussistenza delle condizioni per la decisione secondo il procedimento camerale, avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito e, quindi, decidere nel merito.

3. Il Tribunale di Venezia ha ritenuto (con valutazione di merito ad esso riservata) che il credito del professionista fosse contestato e che, di conseguenza, non fosse applicabile lo speciale procedimento abbreviato di cui alla L. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29 e del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 68 che l’avvocato può promuovere per ottenere dal suo cliente il pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari relativi all’attività professionale prestata. L’ordinanza in tal senso pronunziata non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. perchè non ha contenuto decisorio, non acquista autorità di giudicato e non preclude la possibilità di proporre la domanda di liquidazione degli onorari in via ordinaria (cfr. Cass. sez. 2, 29/1/1996, n. 672; Cass. Sez. 2, 30/8/2001 n. 11346).

Inammissibile è anche la richiesta di annullamento del provvedimento al fine di ottenere il mutamento del rito con conseguente conservazione degli effetti dell’iniziale ricorso: il mutamento del rito, nel caso di specie, non è previsto da alcuna norma nè potrebbe trovare fondamento sulla base di applicazione analogica di norme dettate per altre controversie posto che il mutamento del rito ha finalità di consentire la conservazione degli atti già compiuti, ma presuppone l’esistenza di due procedimenti a cognizione piena, mentre lo speciale procedimento per la liquidazione degli onorari è sommario e ha un oggetto diverso rispetto a quello per il quale si procede con cognizione ordinaria; ne discende che la conservazione degli atti non potrebbe essere realizzata (cfr. Cass. sez. 2, 9/9/2008 n. 23344, modificando il precedente e risalente orientamento di cui a Cass. sez. 2, 24/2/2004 n. 3637).

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ma non v’è luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio di Cassazione in quanto l’intimato non si è costituito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011

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