Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17052 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 13/08/2020), n.17052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22783/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

F.M.;

– intimato –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli

Venezia Giulia n. 55/08/12, pronunciata il 19.6.2012 e depositata il

3.7.2012;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28 febbraio 2020 dal Consigliere Giuseppe Saieva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria provinciale di Udine confermava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate che, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l’anno 2004, aveva contestato a F.M., ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, una indebita deduzione di oneri relativamente ai contributi versati dal contribuente per l’assegno vitalizio a lui spettante in occasione della futura cessazione dalla carica di consigliere regionale.

2. L’appello proposto dal contribuente veniva viceversa accolto con sentenza n. 55/08/12, pronunciata il 19.6.2012 e depositata il 3.7.2012 della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia nella considerazione che i contributi versati dal consigliere regionale a titolo di trattenuta sull’indennità di presenza destinata alla provvista per l’erogazione dell’assegno vitalizio, erano deducibili quali contributi previdenziali obbligatori, essendo previsti da una specifica normativa regionale avente natura previdenziale.

3. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il contribuente non ha contrapposto alcuna difesa.

4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo l’agenzia ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 “violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, lett. e), e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50, 51 e 52, nonchè della L.R. del Friuli Venezia Giulia n. 38 del 1995, artt. 1, 2, 3 e 7” contestando la decisione della C.T.R. che aveva ritenuto la natura previdenziale e, quindi, la deducibilità dei contributi versati dal consigliere regionale, a titolo di trattenuta sulla indennità di presenza destinata alla provvista per l’erogazione del futuro assegno vitalizio.

2. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.

3. Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. e), riconosce la deducibilità dal reddito complessivo dei soli contributi aventi natura previdenziale ed assistenziale, purchè versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

4. Questa Corte, con riferimento ad altre regioni (Marche e Molise), ma enunciando un principio di valenza generale, ha affermato che in tema di imposte sui redditi, le trattenute obbligatorie operate sull’indennità di carica dei consiglieri regionali, a titolo di contributo per la corresponsione dell’indennità di fine mandato, devono essere assoggettate a tassazione, non potendo ad esse applicarsi la causa di esclusione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 2, lett. a), (relativa ai “contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”) in quanto ad esse non può essere riconosciuta natura previdenziale, essendo finalizzate all’erogazione di un vitalizio che si differenzia dalle prestazioni di natura pensionistica, come risulta sia dal tenore letterale della disposizione, sia dai principi espressi dalla corte costituzionale con la pronuncia n. 289 del 1994 relativa all’assegno vitalizio in favore dei parlamentari sia infine alla qualificazione tributaria dell’indennità in quanto normativamente rientrante tra le indennità per cariche elettive (Cass., V sez., 17.3.2017, n. 7631; e nello stesso senso Cass., V sez., 1.1.2010, n. 20538; Cass., V sez., 24.11.2010, n. 23793).

5. La natura non previdenziale dell’assegno vitalizio in questione è stata di recente ribadita dalle Sezioni Unite di questa Corte, pronunciatesi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione (Cass. SU, 20.7.2016, n. 14920). Si è, al riguardo, osservato che “l’assegno vitalizio previsto dalla legislazione regionale in favore del consigliere regionale dopo la cessazione del mandato non può essere assimilato alla pensione del pubblico dipendente: i consiglieri regionali non sono prestatori di lavoro, ma titolari di un munus previsto dalla Costituzione; il Consiglio regionale non è un datore di lavoro del consigliere regionale; l’investitura del consigliere regionale avviene per elezione e non consegue alla assunzione per pubblico concorso”. Le Sezioni Unite hanno inoltre rilevato che “la diversità tra assegno vitalizio e trattamento di quiescenza costituisce un dato acquisito nella giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte. Il Giudice delle leggi ha chiarito, con la sentenza n. 289 del 1994, che tra la situazione del titolare di assegno vitalizio goduto in conseguenza della cessazione di una determinata carica e quella del titolare di pensione derivante da un rapporto di pubblico impiego ‘non sussiste… una identità nè di natura, nè di regime giuridico, dal momento che l’assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all’esercizio di un mandato pubblico: indennità che, neì suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego “.

6. Alla stregua degli enunciati principi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Poichè l’orientamento giurisprudenziale in materia si è consolidato dopo la pronuncia della sentenza impugnata, le spese dei gradi di merito sono compensate tra le partì. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito. Condanna il contribuente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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