Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17052 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/08/2016, (ud. 24/09/2015, dep. 11/08/2016), n.17052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8961-2014 proposto da:

CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS), in persona del suo Amministratore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 7, presso lo

studio dell’avvocato RODOLFO CORONATI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati BARBARA BINATO, MARIA PAOLA CANEPARI giusta

procura speciale a margine della seconda pagina del ricorso;

– ricorrente –

contro

EDILE CRESI DI P.L. E C. SAS, in persona del socio

accomandatario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CELINIONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASSIMO LUPI giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4588/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

4/12/2013, depositata il 16/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Rodolfo Coronati difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Alessandro Ardizzi (delega avvocato Paolo Panariti)

difensore della controricorrente che si riporta agli atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Condominio di via (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 16.12.2013 che ha annullato la Delib. condominiale 20 novembre 2007 relativamente al capo 2 “interventi urgenti di manutenzione straordinaria della copertura e della facciata interna dell’edificio condominale” in riforma di quella di primo grado del Tribunale di Milano che aveva ritenuto la novità delle domande proposte con memoria ex art. 183 c.p.c. da Edile Cresi sas.

La Corte di appello ha escluso la novità della domanda perchè fin dall’atto introduttivo era stata allegata l’illegittimità della delibera sotto due differenti profili ed, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, i lavori di manutenzione straordinaria del tetto e della facciata non potevano non essere deliberati tenendo presente la tabella millesimale di proprietà di tutti i condomini in base all’art. 1136 c.c., a nulla rilevando che, in relazione a taluni servizi, le spese tra i proprietari condomini fossero diversamente ripartite e che fosse stata adottata a tal fine una diversa tabella.

Il ricorrente denunzia 1) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 7, 14, 15 reg. cond., 4b, 4c e 7 dei patti speciali contenuti nei rogiti in relazione all’art. 1123; 2) violazione dell’art. 1123 c.c., commi 2 e 3 per avere la sentenza del tutto ignorato che l’autorimessa costituisce un corpo di fabbrica del tutto autonomo rispetto al condominio; 3) violazione degli artt. 1123 e 342 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto che l’autorimessa avesse titolo per partecipare alla votazione in forza dell’art. 14 del regolamento il che estenderebbe alla stessa la partecipazione alle spese straordinarie, trascurando la natura devolutiva dell’appello; 4) violazione dell’art. 14 del reg. cond. che prevede la ripartizione tra tutti i condomini compresi negozi ed autorimessa con esclusione delle spese comuni di esclusivo interesse dello stabile ad uso abitazioni ma con l’accollo di quelle di manutenzione.

Resiste Edile Cresi sas eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili in relazione all’art. 366 c.p.c., n. 3, art. 360 bis c.p.c., art. 366 c.p.c., n. 6, art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 per essere mera trascrizione dei motivi di opposizione posti a fondamento del giudizio di secondo grado, perchè la questione è stata decisa in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e perchè si richiamano svariati documenti non trascritti.

Al riguardo si osserva che il ricorso è ammissibile e fondato.

La sentenza impugnata ha richiamato il principio che i lavori di manutenzione straordinaria del tetto e della facciata non potevano non essere deliberati tenendo presente la tabella millesimale di proprietà di tutti i condomini a nulla rilevando che, in relazione a taluni servizi, le spese fossero diversamente ripartite.

L’estensione della proprietà condominiale ad edifici separati ed autonomi può essere giustificato soltanto in ragione di un titolo idoneo a far ricomprendere il manufatto nella proprietà del condominio a nulla rilevando la presenza tra gli allegati di una tabella di ripartizione delle spese dei garages tra i proprietari; ma la tabella dei servizi prevista in aggiunta a quella di proprietà non è idonea a legittimare l’esclusione dalla maggioranza dei votanti del proprietario dell’autorimessa, fermo restando che, in base all’art. 14 del regolamento, le spese di manutenzione straordinaria vanno ripartite in ragione dei valori delle singole proprietà di tutti i condomini, compresi negozi ed autorimessa.

Questa Corte si è occupata sotto vari profili della ripartizione delle spese in tema di condominio di edifici (Cass.19.7.2007 n. 16075, Cass. 28.6.2004 n. 11960, Cass. 18.3.2002 n. 3944).

Ad esempio, il lastrico solare, anche se in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini, svolge funzione di copertura del fabbricato e perciò l’obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all’art. 1126 cc (Cass. 6.3.2012 n. 3465).

La previsione che le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione delle terrazze, anche a livello, equiparate ai lastrici solari, sono disciplinate dall’art. 1126 c.c., che ne prevede la ripartizione in ragione di un terzo a carico del condomino, che abbia l’uso esclusivo, restando gli altri due terzi a carico dei proprietari dei piani o porzioni di piano sottostanti, si colloca nel solco di consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema sul punto (S.U. 29.4.1997 n. 3672, Cass. 13.12.2007 n. 26239, Cass. 17.10.2001 n. 12682, Cass. n. 3465/2012).

La diversa ipotesi contemplata dalla fattispecie è stata risolta dalla sentenza impugnata, come dedotto, con la enunciazione dei principi che i lavori di manutenzione straordinaria del tetto e della facciata non potevano non essere deliberati tenendo presente la tabella millesimale di proprietà di tutti i condomini in base all’art. 1136 c.c., a nulla rilevando che, in relazioni a taluni servizi, le spese tra i proprietari condomini fossero diversamente ripartite e che fosse stata adottata a tal fine una diversa tabella, fermo restando che, in base all’art. 14 del regolamento, le spese di manutenzione straordinaria vanno ripartite in ragione dei valori delle singole proprietà di tutti i condomini, compresi negozi ed autorimessa.

Ciò premesso, vero è che l’opera dell’interprete è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 c.c. e ss., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

Tuttavia la sentenza fa generico riferimento all’art. 14 del regolamento; il ricorrente ne riporta i capoversi da a) ad e) evidenziando che il punto d) si riferisce alle spese di ordinaria manutenzione e funzionamento dell’ascensore ripartite come indicato,mentre quelle di straordinaria manutenzione e di impianto si dividono in proporzione ai valori delle singole proprietà di tutti i condomini, compreso i negozi e l’autorimessa e per il punto e) la proprietà dell’autorimessa non partecipa alla ripartizione delle spese comuni.

Ciò impone la cassazione con rinvio per un riesame alla luce di quanto sopra considerato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, altra sezione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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