Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17052 del 10/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17052 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 17523-2008 proposto da:
SCIORTINO AGNESE, VITRANO STEFANO, FRICANO FRANCESCO,
FRICANO GIUSEPPE, FRICANO VINCENZO, VITRANO CARMELO,
POLEDRI PIERANGELA, elettivamente domiciliati in ROMA
VIA ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato RIZZO
CARLA, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PACI ALDO giusta delega in calce;
– ricorrenti contro

AMM. FIN. STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SICILIA UFFICIO
LOCALE PALERMO TRE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 10/07/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

resistente con atto di costituzione

avverso la sentenza n. 66/2007 della COMM.TRIB.REG.
di PALERMO, depositata il 17/05/2007;

udienza del 16/05/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. 17523/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 66/25/07, depositata il
19.5.2007, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo n.
162/04//2005 nei confronti di Sciortino Agnese + altri, nella loro qualità di parte venditrice e
acquirente di un lotto di terreno in territorio di Trabia (PA) che aveva accolto parzialmente il ricorso

quanto riguarda la costruzione insistente sul terreno, ritenendo che la stessa non avesse formato
oggetto della compravendita, rigettando il ricorso per il resto, ritenendo congrui i valori attribuiti al
terreno.
Proponevano ricorso per cassazione i contribuenti deducendo i seguenti motivi:
a) omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, in relazione all’art. 360, n. cinque, c.p.c.con riferimento alla ritenuta congruità del valore
del bene,
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 51 d.p.r. 131/ 1986, in relazione all’art. 360, n. tre e
cinque, c.p.c., ritenendo che atti in epoca posteriore alla data del trasferimento possono costituire
valida prova del valore di mercato dell’immobile oggetto della verifica;
c) relazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’ art. 360 n. quattro, c.p.c., non
essendosi la CTR pronunciata sulla domanda di rettifica del valore iniziale in misura non inferiore
al 50% del determinando valore finale, ritenendosi consentito da parte giudice tributario, in caso di
rettifica del valore finale da parte dell’amministrazione finanziaria, modificare in aumento il valore
iniziale dichiarato dal contribuente
L’Agenzia delle Entrate non ho svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 16.5.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
I primi due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi.
Con valutazione di merito non illogica ed esente da censure in sede di legittimità la CTR ha ritenuto
congrua, ai fini della determinazione del valore del terreno, la stima UTE disattendendo il
riferimento ad altra vendita di terreno sito nella stessa zona in epoca successiva (1999),rispetto
all’epoca della vendita del terreno in questione (1991).
L’epoca diversa delle due cessioni, indipendentemente dalla correttezza o meno delle ulteriori
valutazioni relative alle diverse caratteristiche tecniche dei terreni, costituisce elemento di
1

dei contribuenti annullando l’avviso di accertamento Registro, per 1′ anno d’imposta 1991, per

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valutazione non illogico della motivazione della sentenza al fine di escludere il giudizio di
comparazione tra le due cessioni, ritenendo, invece, congrua la valutazione UTE.
Anche l’ultimo motivo è infondato. Non è configurabile invero il vizio di omesso esame di una
questione (connessa a una prospettata tesi difensiva), quando debba ritenersi che tale questione sia
stata esaminata e decisa – sia pure con una pronuncia implicita della sua irrilevanza o di
infondatezza – in quanto superata e travolta, anche se non espressamente trattata, dalla
incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come

esame in cui la pronuncia ha implicitamente disatteso la richiesta degli appellanti della rettifica in
aumento del valore iniziale dichiarato ai fini INVIM, difettando peraltro il motivo anche di
autosufficienza non avendo allegato l’avvenuta deduzione della questione asseritamente proposta
in grado di appello innanzi al giudice di merito,né di averle precedentemente formulate in sede di
ricorso introduttivo, senza neanche indicare in quale specifico atto dei giudizi precedenti lo abbia
fatto, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità
dell’asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass. 11 gennaio 2007, n. 324).
Sussiste, infatti, il difetto di autosufficienza, se vengono sottopongono all’esame del Giudice di
legittimità questione nuove non esaminate dai giudici di merito se non risulta dalla sentenza
impugnata che la parte abbia formulato le relative questioni con il ricorso introduttivo, né -ove
l’avesse proposte- che abbia “riproposto” tali questioni davanti al giudice di appello.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimata.
PQM
Rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, il 16.5.2013

necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza. Ciò ricorre nel caso in

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