Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17051 del 26/06/2019

Cassazione civile sez. III, 26/06/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 26/06/2019), n.17051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6570-2014 proposto da:

C.A., (OMISSIS), S.S. (OMISSIS),

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO

CORRIDONI 4 C/O ST MAZZUTI GIUSEPPE, presso lo studio dell’avvocato

FRIDA MAZZUTI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA ANTONIETTA SPALLUTI;

MA.AN., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA

24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LORENZO DURANO;

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA ANTONIETTA SPALLUTI;

– controricorrenti –

e contro

MA.LU.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 90/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 28/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/03/2019 dal Consigliere Dott. CRISTIANO VALLE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento dei primi due

motivi del ricorso C., assorbito il terzo e per l’accoglimento

del primo motivo del ricorso Ma., assorbiti i restanti.

uditi l’Avvocato Paolo Mandari per delega dell’Avvocato Frida Mazzuti

per C.A. ed altri, l’Avvocato Lorenzo Durano per Lu. ed

Ma.An. e l’Avvocato Maria Antonietta Spalluti per

M.R. ed altri;

osserva quanto segue:

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Lecce, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, con sentenza n. 90 del 28 gennaio 2013, in riforma parziale di sentenza del Tribunale di Brindisi, pronunciando sulla domanda di retratto agrario proposta da M.R. rideterminava in Euro cinquemilacinquecento, la somma da questi dovuta da corrispondere “all’avente diritto” e condannava Lu. ed Ma.An. al pagamento in favore di C.A. e di G. e S.S., della somma di oltre Euro ventiquattromila, oltre interessi dalla domanda al soddisfo con onere delle spese di lite sui C.- S. nei confronti del M. e dei Ma. in favore dei C.- S..

Avverso la sentenza propongono separati ricorsi C.A., G. e S.S. e Lu. ed Ma.An..

Il ricorso di C.A., G. e S.S. è articolato su tre motivi di cui il primo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 590 del 1965, art. 8 e della L. n. 817 del 1971, art. 7 nonchè dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione alla L. n. 590 del 1965, art. 8 e della L. n. 817 del 1971, art. 7.

Il secondo motivo investe la sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’art. 2729 (e non 2719, come fatto palese dal tenore complessivo del ricorso) c.c. ed alla L. n. 590 del 1965, art. 8 e della L. n. 817 del 1971, art. 7. Il terzo mezzo censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione alla L. n. 817 del 1971, art. 7 e della L. n. 203 del 1982, art. 6 sulla qualifica di coltivatore diretto del fondo.

Il ricorso, successivo e pertanto da considerarsi incidentale, di An. e Ma.Lu. è articolato su cinque motivi, di cui il primo è formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 590 del 1965, art. 8 ed alla L. n. 817 del 1971, art. 7 e dell’art. 2697 c.c. nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il secondo mezzo investe la sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 590 del 1965, art. 8 ed alla L. n. 817 del 1971, art. 7 nonchè in relazione agli artt. 1417,2722 e 2724 c.c.

Il terzo mezzo formula censure sulla base dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione agli artt. 132 c.p.c., art. 111 Cost., comma 6, artt. 345 e 346 c.p.c..

Il quarto motivo censura la sentenza della Corte territoriale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione all’art. 112 c.p.c. ed infine il quinto mezzo propone censure di violazione ejo falsa applicazione e di omesso esame in relazione all’art. 2033 c.c.

M.R. ha resistito con separati controricorsi sia al ricorso di C.A., G. e S.S., sia al ricorso di Lu. ed Ma.An..

Ma.An. ha resistito con controricorso al ricorso di C.A. e di G. e S.S..

La causa era avviata per la trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Con ordinanza interlocutoria del 14 febbraio 2018 n. 03567, in considerazione della valenza nomofilattica delle questioni rilevanti ai fini del decidere ne era disposta rimessione alla pubblica udienza.

C.A., G. e S.S. hanno depositato memoria.

Lu. ed Ma.An. hanno pure depositato memoria.

All’udienza pubblica del 20 marzo 2019 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione sulle conclusioni sopra riportate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale di C.A., G. e S.S. e quello incidentale di Lu. ed Ma.An. possono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto rivolti avverso la stessa sentenza.

Il primo motivo del ricorso principale afferma che la sentenza della Corte territoriale, laddove ha ritenuto che l’insediamento sul fondo oggetto del retratto di P.D. fosse irrilevante, ha violato e comunque falsamente applicato la L. n. 590 del 1965, art. 8 e la L. n. 817 del 1971, art. 7 e inoltre ha omesso di considerare fatto decisivo oggetto di discussione.

Il secondo mezzo del ricorso principale censura la pronuncia d’appello per omessa considerazione fatto decisivo oggetto di discussione in relazione alla L. n. 590 del 1965, art. 8 ed alla L. n. 817 del 1971, art. 7 ed all’art. 2729 c.c. per non avere ritenuto che fosse onere del retrattante dimostrare che non sussistesse la condizione impeditiva, al sorgere del diritto di prelazione, consistente nella circostanza negativa che il fondo non fosse coltivato da affittuario, compartecipe o enfiteuta.

I due mezzi, che possono essere trattati congiuntamente, per la loro stretta connessione, sono entrambi fondati.

E’ incontroverso tra le parti che il contratto preliminare di compravendita del fondo oggetto di retratto agrario sia stato stipulato il 4 gennaio 2002 tra Lu. ed Ma.An., quali promittenti venditori e P.D., quale promissario acquirente, e che questi abbia partecipato, quale acquirente, alla stipula quale affittuario del fondo. Ne consegue che il diritto di prelazione in favore del confinante non poteva essere utilmente esercitato, stante la presenza sul fondo di un affitto e comunque di un rapporto agrario da parte di altro soggetto, in aderenza alla più recente e comunque consolidata giurisprudenza di questa Corte, sia in quanto (Cass. n. 08454 del 27/03/2019) “Il contratto preliminare che il proprietario, ai sensi della L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 4, è tenuto a notificare al coltivatore diretto del fondo confinante, può essere anche stipulato “per sè o per persona da nominare”, in quanto il proprietario finitimo, a differenza del colono o dell’affittuario coltivatore diretto del fondo, non ha interesse a conoscere l’esatta identità dell’acquirente, non subentrando in alcun rapporto giuridico con il nuovo proprietario del fondo.”, come accaduto nel caso di specie, in cui il P. dichiarò di acquistare per sè o per persona da nominare, ed inoltre in quanto (Cass. n. 19234 del 29/09/2015) “In materia di prelazione e retratto agrario, la condizione ostativa all’esercizio del diritto da parte del proprietario del fondo confinante, prevista dalla L. n. 817 del 1971, art. 7, comma 2, n. 2, e costituita della esistenza di un rapporto di affitto sul fondo oggetto del diritto, non viene meno quando, al momento in cui il fondo sia venduto al terzo, siano pendenti, ma non ancora definite, trattative per la cessazione del rapporto di affitto, persistendo l’insediamento del coltivatore titolare del contratto agrario”, non risultando cessato al momento della stipula del definitivo l’insediamento del P. e non potendosi ritenere che egli avesse ritenuto rinunciare alla prelazione, laddove non stipulava il contratto definitivo di compravendita.

Nel caso di specie è, infatti, irrilevante che al momento della stipula del contratto definitiva di compravendita, il successivo 18 novembre 2002, non sia comparso P.D. ma i suoi nipoti G. e S.S. e la C.A., nuora dello stesso, e che il contratto sia stato da questi stipulato pur non essendo essi coltivatori diretti di fondi finitimi, giacchè la condizione ostativa all’esercizio della prelazione in favore del M., proprietario coltivatore diretto finitimo, e consistente nella coltivazione del fondo da parte del P. era ancora sussistente, con la conseguenza che il diritto di prelazione non poteva essere riconosciuto in favore del retrattante.

L’accoglimento dei primi due mezzi del ricorso principale dei C.- S. comporta l’assorbimento del terzo.

In ordine al ricorso incidentale di Lu. ed Ma.An. si osserva quanto segue: il primo motivo censura la sentenza della Corte territoriale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere ritenuto irrilevante e comunque omesso di esaminare fatto decisivo, consistente nell’insistenza, sul fondo oggetto di retratto, del P., che lo conduceva da oltre venti anni e della circostanza che nessuno degli acquirenti, ossia C.A. e G. e S.S. rivestissero qualità di coltivatori diretti.

Il motivo è fondato.

La L. n. 817 del 1971, art. 7 prevede:

“Il termine di quattro anni previsto dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, comma 1 per l’esercizio del diritto di prelazione è ridotto a due anni. detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:

1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l’entrata in vigore della L. 15 settembre 1964, n. 756;

2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purchè sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.

Nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell’intero complesso di fondi”.

La Corte di appello ha male interpretato la previsione di cui al n. 2), laddove ha ritenuto irrilevante la posizione del P.D. che era al momento della stipula del preliminare, insediato sul fondo da oltre venti anni, come risulta pacificamente dall’istruttoria testimoniale e ha affermato che doveva aversi riguardo alla circostanza che gli acquirenti in sede di stipula del definitivo non avevano la qualità di coltivatori diretti.

L’interpretazione inesatta del disposto normativo è duplice, in quanto da un lato la Corte territoriale non tiene conto della circostanza ostativa all’esercizio della prelazione agraria, in favore del M., consistente nella coltivazione del fondo da parte di P.D. e dall’altra richiede che gli acquirenti del fondo in sede di contratto definitivo avessero una qualità soggettiva, di coltivatore diretto, non prevista quale presupposto indefettibile ai fini del valido acquisto a titolo proprietario.

L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale comporta l’assorbimento dei restanti mezzi dello stesso ricorso.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione ai motivi accolti, sia del ricorso principale che di quello incidentale, e la causa rinviata, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, che, nel deciderla, si atterrà ai profili sopra evidenziati.

Alla Corte di rinvio è demandato di provvedere anche sulla regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali ed incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i restanti;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione sezione terza civile, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019

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