Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17051 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 13/08/2020), n.17051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22751/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE, rappresentata e

difesa dall’avv. Giovanni Costantino del Foro di Roma elettivamente

domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Monte Pramaggiore

n. 16 (pec: giovannicostantinoordineavvocatiroma.org);

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 28/36/13, pronunciata il 21.1.2013 e depositata il

25.2.2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28 febbraio 2020 dal Consigliere Giuseppe Saieva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria provinciale di Milano annullava gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex 36 bis, alla Provincia Religiosa San Marziano di Don Orione omessi e carenti versamenti di ritenute di lavoratori dipendenti per gli anni di imposta 2006 e 2007, ritenendo che le somme richieste dall’Ufficio non erano dovute, in quanto frutto di errori commessi in sede di compilazione dei modelli 770/07 e 770/08.

2. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 28/36/13, pronunciata il 21.1.2013 e depositata il 25.2.2013, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e confermava la decisione della C.T.P. nella considerazione che nonostante i numerosi rinvii chiesti, l’Ufficio non aveva provveduto a verificare la documentazione prodotta dalla contribuente, nè a rideterminare gli importi dovuti.

3. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui la contribuente resiste con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo l’agenzia ricorrente deduce “nullità della sentenza per mancanza del requisito motivazionale previsto dal combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61 e art. 36, comma 2, n. 4 e violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

2. Il motivo appare meritevole di accoglimento.

3. Invero, la motivazione adottata dai giudici d’appello assume una declinazione meramente figurativa, limitandosi a ritenere “fondati e condivisibili le ragioni poste a fondamento delta sentenza appellata; in particolare… ingiustificate e/o comunque non adeguatamente motivate le contrarie ragioni dell’Ufficio di mancato riscontro alla documentazione prodotta da parte contribuente”; a dire dei giudici, in quanto “l’Agenzia delle Entrate… nonostante i numerosi rinvii chiesti per la verifica della documentazione prodotta, non ha provveduto ad alcuna verifica, lamentando addirittura la carente documentazione”; motivazione completata dalla considerazione che non vi era “alcun importo da rideterminare” avendo la Commissione di primo grado annullato in toto la cartella.

4. Invero, dall’apparente ricostruzione degli elementi addotti in giudizio e dall’epigrafico ed impalpabile itinerario argomentativo della sentenza impugnata, emerge che i giudici del merito non hanno tenuto in conto alcuno le inferenze logiche che dovevano essere ricavate dalle circostanze allegate dalle parti; gli stessi si sono viceversa limitati a ritenere apoditticamente insussistente la prova e, a completamento delle affermazioni tautologiche concernenti l’insufficienza della documentazione allegata, “a fornire piena prova di quanto eccepito nel ricorso”; l’impossibilità di procedere ad alcuna “indagine o verifica contabile della società, ma solo ed esclusivamente al riscontro effettivo tra quanto dichiarato e quanto versato”.

5. Non risulta che nella specie la C.T.R. abbia effettuato una sia pur minima disamina della realtà fattuale, esaminando, in particolare, la consistenza degli errori di compilazione dei modelli 770 in cui sarebbe incorso l’ente contribuente, fornendo comunque adeguate spiegazioni delle ragioni del superamento o dell’emendamento degli errori stessi da parte dell’Ufficio, sicchè appare impossibile qualsiasi controllo sulla logicità dei ragionamento sviluppato per giungere alla rassegnata decisione.

6. In conclusione, ricorre una tipica ipotesi di “motivazione apparente”; ossia di motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (ex plurimis, Cass. SU, n. 22232/16; SU, n. 16599/16; SU n. 8053 e n. 19881 del 2014; nonchè n. 4488 del 2014; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).

7. Ciò posto, attesa l’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi, deve riconoscersi la nullità della sentenza che va quindi cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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