Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17051 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017, (ud. 17/02/2017, dep.11/07/2017),  n. 17051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1805-2015 proposto da:

V.B., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO ROSSI DENZA giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI subentrata a PROVINCIA NAPOLI, in

persona del Sindaco Metropolitano pro-tempore dott.

D.M.L., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALDO DI FALCO unitamente all’avvocato MONICA CICALA

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

SNAM RETE GAS SPA, INFRASTRUTTURE E GESTIONI SPA, CPL CONCORDIA

SCARL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 12111/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 04/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il sig. V.B. citò l’Amministrazione Provinciale di Napoli dinanzi il Giudice di Pace di Napoli, chiedendo che fosse accertata la responsabilità della stessa nella produzione del sinistro stradale del 29/12/2004 quando, alla guida della sua autovettura, non si avvide di una grossa buca presente sul manto stradale, al centro della corsia di marcia, finendovi dentro con tutte le ruote.

La convenuta negò la responsabilità affermando che la strada era interessata da lavori di realizzazione di un metanodotto denominato “potenziamento derivazione per Bagnoli Il tratto” eseguiti dalla SNAM S.p.A. che venne evocata in giudizio. Quest’ultima chiamò a sua volta Infrastrutture e Gestione S.p.A., subentrata a CPL Concordia a r.l., che chiamava in causa CPL Concordia a s.c.r.l..

Questa si costituì in giudizio, eccepì la nullità della chiamata, resistendo alle pretese.

Il Giudice di Pace, ritenuto che la fattispecie dovesse essere ricondotta all’art. 2043 c.c., che la buca fosse visibile e prevedibile (lo stesso attore aveva dichiarato di averla già vista in altre occasioni), e che l’incidente fosse avvenuto in condizioni di piena visibilità (ore 13), rigettò la domanda con sentenza del 10/07/2008.

Il V. ha proposto appello, eccependo che il caso concreto non dovesse essere sussunto sotto la disciplina dell’art. 2043 c.c. ma sotto quella dell’art. 2051 c.c. e che, in ogni caso, le testimonianze e i documenti prodotti avevano dimostrato i caratteri della non visibilità e imprevedibilità dell’insidia.

Si sono costituiti in giudizio la CPL Concordia s.c. a r.l., la Provincia di Napoli, Infrastrutture e Gestioni S.p.A. e la SNAM S.p.A.

Il Tribunale di Napoli ha ritenuto inammissibileAl motivo con cui era stata censurata la qualificazione della domanda ai sensi dell’art. 2043 c.c. e non dell’art. 2051c.c.; quanto alla visibilità e prevedibilità ha escluso la prova dell’incidente sulla base di contrastanti dichiarazioni circa l’ora e la collocazione della buca; conclusivamente ha rigettato l’appello principale, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore di Infrastrutture e Gestioni S.p.A., Rete Snam S.p.a., Amministrazione Provinciale di Napoli ed ha compensato le spese del grado tra l’appellante e CPL Concordia.

Avverso la suddetta sentenza il V. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste la Città Metropolitana di Napoli, subentrata alla Provincia di Napoli, con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente valutare l’eccezione di tardività del ricorso sollevata da parte resistente perchè proposto oltre il termine di sei mesi in relazione ad una sentenza depositata in data 4/11/2013 e ad un ricorso notificato in data 10/12/2014. L’eccezione è infondata in quanto il giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato il 9/1/2006, sicchè ad esso si applica l’art. 327 c.p.c., comma 1 nella versione antecedente la modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17 con applicazione, pertanto, del termine lungo di un anno (e 46 giorni di sospensione feriale).

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100-106-164-167-18-269-311-320 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Eccepisce la nullità della chiamata in causa di Snam Rete Gas mentre era stata autorizzata la chiamata di un diverso soggetto, Snam S.p.A: la mancata chiamata in causa del terzo, da parte della convenuta Provincia di Napoli, avrebbe dovuto indurre il giudice d’appello a dichiarare la stessa decaduta in quanto ormai preclusa.

Il motivo è inammissibile in quanto la questione non è stata dedotta in appello ma proposta per la prima volta in cassazione ed è dunque nuova. Peraltro il motivo difetta anche di interesse in quanto esso non conduce ad una censura della ratto decidendi dell’impugnata sentenza ma ad un generico gravame privo di rilevanza.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 5) nella parte in cui il Giudice d’appello non avrebbe rilevato le contraddizioni tra i documenti versati in atti e nella parte in cui ha affermato che non vi fosse certezza in ordine alla verificazione dell’incidente stradale.

Il secondo motivo è inammissibile sia per difetto di specificità sia perchè richiede alla Cassazione una rivalutazione del merito non accessibile in questa sede. Il difetto di specificità consiste nel non censurare la ratio decidendi che aveva sussunto la fattispecie sotto l’art. 2043 c.c.: il ricorrente non può limitarsi a chiedere l’applicazione dell’art. 2051 c.c. senza allegare di aver fornito, in sede di merito, prova degli elementi costitutivi della fattispecie.

Il Giudice d’appello ha correttamente ritenuto che, sussunta la fattispecie sotto l’art. 2043 c.c., l’incertezza circa il momento in cui l’evento si sarebbe verificato (ore 13 oppure ore 5.15) era idonea ad escludere la stessa prova dell’incidente. Quanto alle ulteriori censure relative all’apprezzamento delle prove testimoniali il motivo è inammissibile perchè richiede un riesame del merito.

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell’ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso principale ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese del giudizio liquidate in Euro 1.400 (di cui 200 per esborsi), oltre accessori e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso principale ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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