Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17051 del 10/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 17051 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 12091-2008 proposto da:
SERMEZ

SERVIZIO

PROMOZIONE

PROGETTAZIONE

SVIL

MEZZOGIORNO SRL, AMATULLI DOMENICO CARMELO in persona
dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DEL
VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato RANUZZI
LIVIA, rappresentati e difesi dagli avvocati QUERCIA
LUIGI, DAMASCELLI ANTONIO giusta delega in calce;
– ricorrenti contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in

Data pubblicazione: 10/07/2013

persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE
ENTRATE UFFICIO DI BARI l in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controri correnti –

di BARI, depositata il 23/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/05/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 28/2007 della COMM.TRIB.REG.

R.G. 12091/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 28/03/07, depositata il
23.3.2007, accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia avverso la sentenza della Commissione
tributaria provinciale di Bari n. 281/20/2004 che aveva annullava gli avvisi di accertamento
Registro e Invim,con cui l’ufficio del registro aveva elevato il valore di alcuni beni oggetto di
compravendita.

fondo in Palagiano, rideterminando il valore dell’immobile sito nel comune di Ortanova in piena
proprietà in £ 3.087.800.000 invece che £ 4.247.400.000)
Proponevano ricorso per cassazione i contribuenti deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 53 D.Igs 546/ 1992, in relazione all’art. 360, n. tre,
c.p.c.,ritenendo inammissibile l’appello cumulativo proposto dall’Agenzia delle entrate avverso due
distinte sentenze emesse dalla commissione tributaria provinciale avendo deliberato su differente
controversie relative a Invim e imposta di registro nell’ambito di rapporti processuali tra parti
diverse;
b) nullità della sentenza per insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. cinque, c.p.c.,
rilevando come la motivazione dei giudici d’appello non fosse idonea a giustificare la decisione di
rigetto dell’eccezione di illegittimità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione,
avendo fatto riferimento alla sola stima UTE, senza allegare atti di riferimento;
c) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. tre, c.p.c., non
avendo assolto l’Amministrazione l’onere della prova allegando al proprio fascicolo processuale
gli atti comparativi da quali aveva attinto il c.d. valore di mercato;
d) insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. cinque, c.p.c. con riferimento al processo
logico deduttivo in base al quale il giudice di appello ha stimato per l’intero il valore dell’immobile
in mancanza del criterio comparativo;
e) violazione falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sensi dell’art. 360, n. quattro, c.p.c. avendo
omesso il giudice di appello la quantificazione il valore della quota della nuda proprietà del suolo
compravenduto
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 16.5.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione

1

I giudici di appello annullavano gli avvisi di accertamento relativi al garage in Conversano e al

SENTE nAREGISIXAZIONE
Al SENSI DF.1., D.P.R. 26,14,1 19*
N. 131

– N. 5

INItUU41A.

Il ricorso è infondato.
In relazione al primo motivo va osservato che l’ufficio, difformemente da quanto dedotto dalla
società contribuente, non ha impugnato con un unico atto due diverse sentenze, ma ha proposto
due diversi atti d’impugnazione avverso le due sentenze della CTP, incardinando due diversi
procedimenti (R.G n. 22/06 e R.G. 23/06) poi riuniti dalla commissione regionale, per ragioni di
connessione oggettiva e soggettiva (cfr pag. 4 sentenza)
I motivi da due a cinque, esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono

inammissibili e, comunque, infondati.
La società ripropone sostanzialmente le medesime questioni già formulate col ricorso introduttivo
senza tener conto della motivazione della sentenza che con valutazione di merito, adeguatamente
motivata, ha valutato la perizia di stima U.T.E., operando un ulteriore riduzione del presumibile
valore di mercato della porzione dell’immobile con destinazione edificatoria con un abbattimento
del valore del 50% rispetto a quello del 30% operato dall’UTE.
Le ulteriori censure propongono doglianze prive di specifica attinenza al “decisum” della sentenza
impugnata con conseguente inammissibilità dei relativi motivi che non possono rientrare nel
paradigma normativo di cui all’art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.. (cfe Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 4036 del 18/02/2011)
Peraltro la 1. 241/ 1990, applicabile ratione temporis, imponeva all’Ufficio l’obbligo di indicare
negli accertamenti gli atti assunti quale fosse il parametro di riferimento del valore accertato, fermo
restando il diritto di accesso dei contribuenti di prendere visione degli stessi. Solamente con la legge
212/ 2000 viene fatto obbligo agli uffici di allegare all’accertamento quale parametro di

riferimento.anche l’allegazione degli stessi.
In relazione all’ultimo un motivo va osservato che anche se la CTR ha quantificato il valore
dell’immobile con riferimento alla piena proprietà, la percentuale riferita alla nuda proprietà risulta
conosciuta dai ricorrenti avendola applicata nell’atto di vendita dal quale si rileva che il suolo è
stato trasferito per la sola nuda proprietà di un terzo.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che
DEPOSITATO N CA
liquida in €.3.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito
uv.
ì
Così deciso in Roma, il 16.5.2013

ttttt “MIMI/

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA