Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17050 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 13/08/2020), n.17050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19912/2013 proposto da:

EDIL PMP S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Visco del

foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del

medesimo in Roma, Via Panaro, n. 25;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– resistente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 57/14/13, pronunciata il 18.12.2012 e depositata il 30.1.2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28 febbraio 2020 dal Consigliere Giuseppe Saieva.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso con cui la Edil PMP S.r.l. impugnava l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate, per IRES, IRAP e IVA, relative agli anni d’imposta 2004 e 2005.

2. L’appello proposto dalla contribuente veniva dichiarato inammissibile con sentenza n. 57/14/13, pronunciata il 18.12.2012 e depositata il 30.1.2013, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio riteneva privo di effetti l’invio a mezzo posta di copia dell’appello alla Segreteria della Commissione Tributaria che aveva pronunciato la sentenza impugnata, atteso che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, prevedeva unicamente il deposito dell’atto a mezzo Ufficiale Giudiziario.

3. Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui l’Agenzia delle Entrate non ha contrapposto alcuna difesa, riservandosi di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.

4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo la ricorrente deduce la “nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e dell’art. 156 c.p.c.” nella considerazione che con la spedizione a mezzo del servizio postale di copia dell’appello alla segreteria della C.T.P. di Roma che aveva pronunciato la sentenza impugnata doveva ritenersi assolto l’obbligo previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

2. Il ricorso va accolto.

3. Va premesso che, in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 36, nel modificare il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, ha eliminato l’obbligo di deposito, a pena di inammissibilità, di copia dell’appello non notificato a mezzo ufficiale giudiziario presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. Le notificazioni perfezionate prima dell’entrata in vigore della novella, com’è il caso di specie, in assenza di disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario, risultano pertanto disciplinate dalla normativa sotto la cui vigenza sono state effettuate (Cass., 30.1,2017, n. 2276).

3.2. Come chiarito da questa Corte, tuttavia, il deposito di copia dell’appello nella segreteria della commissione tributaria di primo grado, previsto, a pena d’inammissibilità, qualora il ricorso non sia notificato a mezzo ufficiale giudiziario dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, secondo periodo, (abrogato dal D.Lgs. n. 175 del 2014), può avvenire anche a mezzo posta entro trenta giorni dalla data di ricezione (e non di spedizione) dell’atto, non derivando da tale irritualità alcuna sanzione di nullità in mancanza di una esplicita disposizione in tal senso (Cass. n. 24669/15; Cass. n. 13797/16; Cass. n. 25157/16; Cass., n. 11166/16; Cass. n. 8004/16; Cass. n. 8003/16).

3.3. Invero, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, nel testo previgente, non impediva di procedere al “deposito” di copia dell’atto presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria di primo grado mediante spedizione a mezzo posta, anzichè con consegna “diretta e personale”, essendo la ratio della norma quella di portare a conoscenza della Commissione provinciale l’avvenuta proposizione dell’appello, in modo da evitare il rilascio dell’attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della decisione (Cass., 4 ottobre 2018, n. 24289). In caso di notifica dell’appello a mezzo servizio postale è quindi l’appellante che deve dare la comunicazione della proposizione dell’appello alla segreteria della commissione provinciale o con il deposito del gravame oppure con la spedizione a mezzo posta, dovendosi, tuttavia, tenere conto della data di ricevimento e non di quella di spedizione.

3.4. Del resto, nel processo tributario è la stessa legge (D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis comma 6, nella parte in cui ha modificato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22) ad avere previsto che il ricorso introduttivo del processo può avvenire con trasmissione a mezzo posta. Lo scopo essenziale del deposito di un atto giudiziario è, infatti, la concreta presa di contatto fra la parte e l’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la trattazione del processo. Il raggiungimento di tale scopo e non il rispetto di formalità, peraltro non espressamente previste dalla legge, costituisce il presupposto per l’accettazione del deposito dell’atto inviato (cfr. Cass. 14/2/2019, n. 4423).

3.5. Nel caso di specie, la ricorrente ha provveduto a notificare l’atto di appello a mezzo raccomandata con avviso di ricezione ed ha assolto l’obbligo di deposito di copia dell’atto di appello presso la segreteria della C.T.P. di Roma mediante spedizione di plico postale con raccomandata a.r. n. (OMISSIS) regolarmente ricevuta dall’ufficio destinatario in data 5 luglio 2012 (come da copia dell’avviso inserito nel ricorso).

3.6. Pertanto, poichè dalla stessa sentenza impugnata risulta che l’appello è stato notificato in data 4 luglio 2012 e che lo stesso è stato spedito alla segreteria della Commissione provinciale con ricezione in data 5 luglio 2012, è indubbio che rispetto a tale ricezione non era decorso il termine di trenta giorni dalla proposizione dell’atto di appello.

4. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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