Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1705 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. I, 24/01/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 24/01/2020), n.1705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8032/2017 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Anapo 20,

presso lo studio dell’avvocato Rizzo Carla, rappresentato e difeso

dall’avvocato Biagiotti Paolo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Sindaco Comune Gallicano, quale Ufficiale di Governo delegato allo

stato civile, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi

12, Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende,

ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

08/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/12/2019 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con decreto n. 172/2017 pubblicato l’8-2-2017 la Corte d’appello di Firenze ha respinto il reclamo proposto da B.R. avverso il decreto emesso dal Tribunale di Lucca in data 3-56-2016 con il quale era stato rigettato il ricorso proposto dal B. ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, artt. 95 e 96. Il B. aveva impugnato avanti al Tribunale il provvedimento dell’Ufficiale dello Stato civile di rifiuto al ricevimento del giuramento L. n. 91 del 1992, ex art. 10, avendo egli richiesto di prestare detto giuramento a seguito di notifica del D.P.R., di riconoscimento della cittadinanza, emesso L. n. 91 del 1992, ex art. 9, in data 21-5-2015 e notificato all’istante in carcere, ove era detenuto in espiazione di pena definitiva, in data 22-9-2015. La Corte territoriale ha rilevato che, alla data della richiesta del B. di prestare giuramento, egli aveva perso il requisito della legale residenza nel territorio dello Stato, a seguito di provvedimento di revoca della carta di soggiorno emesso in data 19-1-2015 e notificatogli il 3/8/2015, passato in cosa giudicata per mancata opposizione dell’interessato. La Corte d’appello ha affermato che il presupposto giuridico della contestazione svolta dal reclamante è fondato sulla immediata efficacia esecutiva del provvedimento presidenziale di concessione, e, dunque, sulla natura di condizione risolutiva del giuramento richiesto all’Ufficiale di Stato civile e dal medesimo rifiutato. La Corte territoriale ha ritenuto, invece, che, in base al chiaro tenore letterale della L. n. 91 del 1992, art. 1, comma 1, dovesse escludersi l’efficacia al decreto fino al momento in cui non venga prestato il giuramento. Atteso l’esplicito tenore del D.P.R. n. 572 del 1993, art. 4, comma 7, ovvero del regolamento di esecuzione della L. n. 91 del 1992, l’Ufficiale dello Stato Civile era tenuto a verificare la persistenza del requisito della legale residenza nel territorio dello Stato e, ove esso fosse risultato non più sussistente, come nella specie, era tenuto a rifiutare il giuramento, quale implicita ma necessaria conseguenza della verifica negativa del presupposto.

2. Avverso questo provvedimento B.R. propone ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost., affidato a due motivi, nei confronti del Sindaco del Comune di Gallicano (LU), quale ufficiale di Stato Civile, costituito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

3. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione di norma di legge (L. n. 91 del 1992, art. 10 e del D.P.R. 10 dicembre 1993, n. 572, art. 7, in relazione agli artt. 111, Cost., n. 7 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Ad avviso del ricorrente il decreto di conferimento della cittadinanza italiana, una volta emesso, non può essere revocato poichè da esso deriva la concessione in favore dell’interessato dello status di cittadino. Il giuramento previsto dalla L. n. 91 del 1992, art. 10, si configura come un adempimento che integra l’efficacia del decreto di concessione, senza che l’Ufficiale dello Stato Civile partecipi al perfezionamento della fattispecie costitutiva dello status, essendo invece egli obbligato alla raccolta del giuramento.

Richiama, a sostegno della propria prospettazione, giurisprudenza di merito e giurisprudenza amministrativa (decreto del Tribunale di Crotone del 26-3-2010 e Cons. Stato 310-2007 n. 5103 e 20-10-2004 n. 9374) e censura il decreto impugnato per la violazione degli articoli indicati in rubrica, precisando di aver, peraltro, ottenuto in data 15-3-2017 il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari.

4. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione di norma di legge: della L. n. 91 del 1992, artt. 9 e 10, D.P.R. 10 dicembre 1993, n. 572, art. 4, comma 7, e art. 7, D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 54 e D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, in relazione all’art. 111 Cost., n. 7 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Deduce che l’Ufficiale dello Stato civile ha opposto il diniego alla ricezione del giuramento per essere venuto meno, a seguito di pregressa revoca del permesso di soggiorno, il requisito della permanenza legale in Italia, richiesto fino alla data del giuramento dal D.P.R. n. 572 del 1993, art. 4, comma 7. Rileva che, secondo la circolare del Ministero dell’Interno dell’11-2-1992, qualora si sia verificata la perdita di una delle condizioni previste dalla L. n. 91 del 1992, artt. 5 e 9, gli organi partecipanti all’istruttoria devono segnalarlo al Ministero restituendo il decreto di conferimento, ove ne siano già in possesso. Tuttavia dopo l’adozione del decreto di conferimento della cittadinanza e la notifica del provvedimento all’interessato, l’iter istruttorio è da considerarsi definitivamente concluso. Alla data in cui il B. aveva ricevuto la notifica della revoca del permesso di soggiorno (3/8/2015), era già stato adottato il decreto di conferimento della cittadinanza (21 maggio 2015), pur se notificatogli in data 22/9/2015, e non era più possibile alcun sindacato di merito o nuova istruttoria, nè in ogni caso detto sindacato era consentito all’Ufficiale dello Stato civile, privo di ogni potere istruttorio e decisorio al riguardo.

5. Trattandosi di questioni meritevoli di approfondimento e di rilievo nomofilattico, il procedimento, già fissato in Camera di consiglio, va rimesso alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, onde consentire la fissazione della pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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