Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1705 del 24/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1705 Anno 2018
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 2549-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
2017

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –

1769

contro

VANNI RICCARDO;
– intimato –

avverso

la

sentenza

n.

126/2011

della

Data pubblicazione: 24/01/2018

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

LIVORNO,

depositata

il

29/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
la cassazione

2

rímessione al 1 0 Giudice;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che si
associa alla richiesta del P.M.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

N. R.G.28298/2013
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società di persone
Falegnameria Vanni Feliciano dei F.11i Vanni snc un avviso di
accertamento di maggior reddito per l’anno di imposta 2004. L’avviso a
carico della società veniva impugnato dalla società e dai soci.
Conseguentemente, a carico di Vanni Riccardo, socio al 50%, veniva

partecipazione accertato. Il socio Vanni Riccardo proponeva ricorso alla
Commissione tributaria provinciale di Livorno che lo accoglieva con
sentenza n.61 del 2008, sul rilievo che la stessa Commissione aveva
accolto il ricorso proposto dalla società.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria
regionale che lo rigettava con sentenza n.126 del 19.11.2011,
richiamandosi alla sentenza che aveva accolto il ricorso della snc e
concludendo che ” non essendo stato provato il maggior reddito a carico
della società, non può ritenersi provato il maggior reddito a carico del
socio”.
E’ stata acquisita agli atti l’ordinanza n.10573 del 2014 con la quale
la Corte di cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla Agenzia delle
Entrate contro la sentenza n.155 del 2010 della Commissione tributaria
regionale della Toscana, che aveva confermato la decisione di
annullamento dell’avviso di accertamento ai fini Iva Irpef ed Iva,
impugnato dalla società Vanni Feliciano dei F.11i Vanni snc unitamente ai
soci Vanni Alessandro e Vanni Riccardo; con conseguente cassazione
della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale
della Toscana.
Contro la sentenza della Commissione tributaria regionale n.126 del
2011, l’Agenzia delle Entrate propone tre motivi di ricorso per cassazione.
Il contribuente non si è costituito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1.Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art.2909 cod.civ.
in relazione all’art.360 comma 1 n.3 cod.proc.civ. “, nella parte in cui la
Commissione tributaria regionale si è limitata a richiamare la sentenza

notificato l’avviso di accertamento per il maggior reddito di

n.155 del 2010 della Commissione tributaria regionale

che aveva

confermato l’annullamento dell’avviso notificato alla società, senza
considerare che tale sentenza non era passata in giudicato essendo
pendente ricorso per cassazione.
2.Secondo motivo: “In subordine:omessa applicazione dell’art.295
cod.proc.civ. in relazione all’art.360 comma 1 n.4 cod.proc.civ. “, nella
parte in cui la Commissione tributaria regionale non ha disposto la

attesa della definizione del giudizio pregiudiziale relativo all’avviso di
accertamento emesso a carico della società.
Il primo e secondo motivo, da esaminare congiuntamente, sono
fondati. Poiché nel giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento a
carico della società hanno partecipato sia la società che entrambi i soci
Vanni Feliciano e Riccardo, si deve ritenere che non vi è stata violazione
del litisconsorzio necessario, ma falsa applicazione dell’art.2909 cod.civ.,
avendo il giudice di appello attribuito efficacia vincolante alla sentenza,
non ancora passata in giudicato, pronunciata a carico della società ,
nonché violazione dell’obbligo dii sospensione necessaria, a norma
dell’art.295 cod.proc.civ. della causa dipendente proposta dal socio in
relazione al reddito da partecipazione. In senso conforme questa Corte ha
stabilito che, in tema di contenzioso tributario, va cassata con rinvio la
sentenza che decida la causa pregiudicata in base alla decisione, non
ancora passata in giudicato, della causa pregiudiziale, dovendosi, in tale
ipotesi, disporre la sospensione del processo pregiudicato ex art. 295
c.p.c. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22673 del 05/11/2015 ).
3.Terzo motivo: “In subordine omessa motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio(art.360 comma 1 n.5 cod.proc.civ.)”
con riferimento alla motivazione adottata sulla medesima questione
oggetto dei precedenti motivi di ricorso.
Il terzo motivo è assorbito.
In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere
cassata con rinvio alta Commissione tributaria regionale della Toscana in
diversa composizione, affinché proceda alla riunione del presente giudizio
con il giudizio conseguente alla citata ordinanza della Corte di cassazione
di annullamento con rinvio della sentenza relativa alla causa promossa

2

sospensione del giudizio relativo al reddito da partecipazione del socio in

dalla società, ovvero applichi la sospensione necessaria in caso di
impossibilità di riunione al giudizio pendente a carico della società, ovvero
si conformi alla sentenza, eventualmente passata in giudicato,
pronunciata nei confronti della società. Alla medesima Commissione
tributaria regionale è demandata la liquidazione delle spese del giudizio
di legittimità.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in
diversa composizione.
Così deciso il 7.12.2017.

P.Q.M.

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