Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1705 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.23/01/2017),  n. 1705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14758-2015 proposto da:

S.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE POLA 29, presso lo studio dell’avvocato PIETRO MARTINO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.T.I.S. – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “(OMISSIS)” C.F.

(OMISSIS) e MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA

RICERCA C.F. (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI,

12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2162/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/07/2014 R.G.N. 722/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. BLASUTTO DANIELA;

udito l’Avvocato MARTINO PIETRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,

in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2162 del 2014, respingendo le opposte impugnazioni, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento irrogato dal M.I.U.R. all’insegnante S.M. per superamento del periodo di comporto. Il Tribunale, nel dichiarare il diritto dello S. alla reintegrazione nel posto di lavoro, aveva tuttavia confermato, alla stregua della c.t.u. medico – legale disposta in corso di causa, il giudizio di inidoneità all’insegnamento espresso dal Collegio medico della ASL Rm/E.

2. La Corte territoriale, nel confermare integralmente tali statuizioni, per quanto ancora rileva nella presente sede, ha rigettato l’appello dello S., il quale aveva contestato la valutazione di inidoneità a svolgere le mansioni di docente e la statuizione con cui il Giudice di primo grado lo aveva condannato alle spese di c.t.u., pur a fronte della ammissione al gratuito patrocinio e considerata altresì l’assenza di soccombenza.

3. Avverso tale sentenza ricorre lo S. con due motivi. Il MIUR e l’Istituto Tecnico Industriale statale “(OMISSIS)” resistono con controricorso.

4. In prossimità dell’udienza il difensore del ricorrente ha depositato istanza per la sospensione del processo, rappresentando che è pendente il giudizio di revocazione della sentenza impugnata, proposto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, rileva la Corte che non può trovare accoglimento l’istanza di parte ricorrente volta ad ottenere la sospensione del processo.

1.1. Come già osservato da Cass. n. 20725 del 2016, la previsione dell’art. 398 c.p.c., u.c., non può fondare in capo all’attore in revocazione un diritto al rinvio del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione in attesa che il giudice adito per la revocazione si compiaccia di provvedere sulla domanda di sospensione ivi prevista, spettando all’attore di proporla in tempi tali da consentire un tale esame prima della decisione da parte della Corte suprema ed al giudice della revocazione di adottare ogni opportuno accorgimento per intervenire prima che la Corte di legittimità concluda, nei tempi rispettosi dei principi della ragionevole durata del processo, il procedimento davanti a sè, dominato dall’impulso ufficioso e – se non altro di norma – insuscettibile di rinvii o differimenti ad istanza delle parti, il cui ruolo si esaurisce nel momento ed all’atto dell’avvio del giudizio di legittimità.

2. Con il primo motivo si censura la sentenza per mancata o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, costituito dalla idoneità all’insegnamento. Si sostiene che non sarebbe stato adeguatamente accertato se la “evoluzione paranoide”, ostativa al ricollocamento lavorativo, potesse essere ricollegabile alle vicende giudiziarie, successive alla perdita del posto di lavoro, anzichè a fatti preesistenti. Anche alla luce dell’assenza di un quadro psico – patologico in atto o pregresso e alla stregua delle stesse modalità della condotta delittuosa per la quale era intervenuta sentenza penale di condanna, le sole note caratteriali, in assenza di altri riscontri medico – legali, non avrebbero potuto condurre al giudizio diagnostico di disturbo della personalità.

3. Il motivo è inammissibile.

4. La rubrica del motivo fa riferimento a vizi di illogicità e/o contraddittoria motivazione. La sentenza gravata è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012. Trova dunque applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. L’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto. Con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053 le Sezioni Unite hanno chiarito che la riformulazione anzidetta deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Pertanto, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta).

5. Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, atteso che la sentenza ha dato conto delle ragioni poste a base del decisum. La motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale appaiono manifestamente illogici o contraddittori. La doglianza di insufficiente motivazione di cui al primo motivo si pone, dunque, al di fuori dell’area di rilevanza del vizio denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

6. Con il secondo motivo si denuncia violazione del artt. 91 e segg. c.p.c. e del D.P.R. n. 115 del 2002, per avere la Corte di appello confermato la statuizione di primo grado con cui il Tribunale aveva onerato il ricorrente delle spese di c.t.u., pur condannando integralmente parte convenuta al pagamento delle spese processuali. Inoltre, si sostiene che lo S. era stato ammesso al gratuito patrocinio, situazione anch’essa ostativa a tale regolazione delle spese di c.t.u..

7. Il motivo è infondato.

8. Innanzitutto, la Corte di appello ha correttamente evidenziato che lo S., seppure vittorioso in ordine alla impugnativa del licenziamento, non lo era in ordine all’accertamento della idoneità all’insegnamento, che aveva costituito oggetto di un apposito capo di domanda, in ordine al quale il ricorrente era rimasto soccombente sin dal primo grado di giudizio. Pertanto, della condanna integrale al pagamento delle spese di lite, emessa dal giudice di primo grado a carico solidale delle parti convenute (M.I.U.R. e I.T.I.S. (OMISSIS)), avrebbero potuto dolersi costoro, ma dalla mancata impugnazione di tale statuizione non avrebbe potuto argomentarsi – come invece preteso dall’odierno ricorrente – la totale vittoria dello S..

9. Anche il secondo rilievo è infondato. Come affermato in altre occasioni di questa Corte (Cass n. 14888/2012), per effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, gli onorari dovuti al consulente tecnico d’ufficio possono essere prenotati a debito a domanda dello stesso consulente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, comma 3, ma ciò non impedisce al giudice di porre le suddette spese, con la sentenza, a carico della parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente.

10. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

12 Non sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013): il ricorrente è stato ammesso a patrocinio e non ha versato alcun importo per C.U. (Cass. 18523/15).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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