Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1705 del 20/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 20/01/2022), n.1705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31944/2018 R.G. proposto da:

Industries Company s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Ettore De

Rosa, con domicilio eletto in Salerno, via S. Calenda 6H, presso lo

studio, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SO.GE.T. S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Sergio Della Rocca,

con domicilio eletto in Roma, via Emilio de’ Cavalieri n. 11, presso

lo studio, giusta procura speciale calce al controricorso;

– controricorrente –

nonché

Comune di Angri;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2913/2018 della Commissione tributaria

regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno, depositata

il 28/3/2018.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Oronzo De Masi nella

Camera di consiglio del 18 novembre 2018, tenuta mediante

collegamento da remoto.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con sentenza n. 2913/2018, depositata il 28/3/2018, non notificata, la CTR della Campania – sezione staccata di Salerno – ha accolto l’appello proposto da SO.GE.T. s.p.A. nei confronti di Industries Company s.r.l. e Comune di Angri per la riforma della sentenza della CTP di Salerno, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento relativo a TARSU per gli anni dal 2008 al 2012.

La CTR afferma, tra l’altro, la legittimità dell’atto impositivo impugnato in quanto la SO.GE.T. s.p.a. è incaricata della riscossione e accertamento delle entrate dell’ente locale e la stessa “ha proceduto ad un accertamento sulla base delle informazioni ricavate dall’Agenzia del Territorio, oltre che sulla verifica, sia pure esterna dei luoghi”. Evidenzia, altresì, la “scrupolosa ed articolata indicazione della superficie accertata” nell’avviso opposto dalla contribuente, per cui “risulta corretta l’indicazione contenuta nel provvedimento, che indica (in) mq 1500,00 la superficie omessa” nonché il favorevole trattamento sanzionatorio applicato, in base al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 76, per l’omessa presentazione della denuncia.

Avverso detta pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste la società SO.GE.T. con controricorso, mentre il Comune di Angri, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, travisamento e/o mancata applicazione di norme, mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, mancata valutazione della sentenza impugnata e, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, motivazione apparente e insufficiente. Si duole la contribuente della mancata valutazione, da parte del giudice d’appello, della perizia tecnica asseverata e della allegata documentazione fotografica, riguardo alla esatta misura delle superfici tassabili, essendo i risultati dell’attività accertativa fallaci, così come le affermazioni contenute, sul punto, nella sentenza impugnata.

Con il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione, nonché nullità della sentenza, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione di norme. Si duole la contribuente della assenza di motivazione circa la rilevanza della documentazione tecnica sullo stato dei luoghi, prodotta in giudizio e non contestata, attestante l’obiettiva condizione di non utilizzabilità immediata delle superfici, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, e quindi della nullità della sentenza d’appello “mancando l’esame di un dato imprescindibile” che, se esaminato, avrebbe condotto ad una diversa decisione.

La società ricorrente, in prossimità dell’udienza, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, ed ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

Sussistono i presupposti per l’accoglimento della richiesta formulata dalla contribuente.

La rinuncia al ricorso comporta la declaratoria di estinzione del giudizio.

Le spese possono essere compensate.

Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass. n. 23175/2015, n. 19071/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022

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