Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17049 del 10/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17049 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 19985-2008 proposto da:
D’EMILIO ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell’avvocato
PLACIDI GIAMPIERO, che lo rappresenta e difende
giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DE MAIO IMMACOLATA, AGENZIA
DELLE ENTRATE UFFICIO DI PALESTRINA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 146/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 07/06/2007;

Data pubblicazione: 10/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/05/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PLACIDI che ha
chiesto l’accoglimento;

Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

R.G. 19985/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 146/05/07, depositata il
7.6.2007, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n.
144/24/2005 che, previa riunione di due ricorsi, aveva dichiarata cessata la materia del contendere
con riferimento a quello più vecchio e in relazione all’avviso di rettifica e liquidazione nei confronti
del venditore D’Emilio Enrico, accoglieva parzialmente il ricorso relativo all’avviso di rettifica e

dichiarando non dovute le sanzioni.
Proponeva ricorso per cassazione il contribuente deducendo i seguenti motivi:
a) violazione falsa applicazione dell’art. 28 d.p.r. 643/ 1972, artt. 18 e 19 D.lgs 546/ 1992, in
relazione all’art. 360, n. cinque, c.p.c. e omessa o insufficiente motivazione su di un fatto
controverso decisivo della controversia consistente nella intervenuta impugnazione da parte
della società acquirente del terreno anche dell’avviso di rettifica nella parte relativa
all’Invim ;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 1136 CC, dell’art. 6 d.p.r. 643/ 1972 e dell’art. 16 1.
289/ 2002, rilevando il diritto all’estensione in suo favore del giudicato interno favorevole
ottenuto dall’acquirente in primo grado ai fini dell’imposta di registro, formatosi in virtù
della declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 16 1. 289/
2002, riproponendo, in via subordinata, le medesime questioni già formulate in primo
grado.
L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 15.5.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo difetta di autosufficienza in quanto infatti non viene riprodotta testualmente la
motivazione del ricorso avverso l’avviso di accertamento impugnato dall’acquirente al fine di
verificare se l’impugnazione concernesse la sola imposta di registro ovvero anche l’Invim,
documento al quale questa Corte non può accedere direttamente e la cui conoscenza è necessaria
per valutare la fondatezza della censura proposta in questa sede.
Inoltre è inammissibile il quesito di diritto formulato, non pertinente relativamente alle censure
dedotte nella parte motiva, sopra indicate.

1

liquidazione relativa all’atto di compravendita di un terreno in Roma, via Augusto Casciari n. 53,

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Al SENSI DEL
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In relazione al secondo motivo va osservato che in tema di imposta di registro il condono fiscale
ottenuto dall’acquirente non estende automaticamente i propri effetti al venditore, nei cui confronti
l’Amministrazione finanziaria conserva il potere di procedere ad accertamento. quest’ultimo,
quindi, deve pertanto presentare autonoma istanza per potersi avvalere del beneficio.
Fermi restando tutti i diritti dell’Erario (ivi compresi quelli relativi a sanzioni, interessi, etc.) nei
confronti della parte che non abbia richiesto il condono, l’importo preso a base dall’Ufficio per
l’ammissione del compratore al beneficio può essere assunto, non in forza di un rapporto di
quale riferimento per determinare in modo congruo il valore del terreno anche nei confronti del
venditore, in considerazione della unicità del valore dello stesso immobile, ancorché riferito a
imposte differenti (cfr Corte Cost. n. 473/1995).
Tale valore è stato ritenuto congruo dai primi giudici, con valutazione di merito incensurabile in
sede di legittimità, con riferimento alla stima redatta dall’agenzia del territorio.
Le ulteriori questioni rimangono assorbite, difettando, peraltro, di autosufficienza non avendo
allegato l’avvenuta deduzione della questioni asseritamente proposte in grado di appello innanzi al
giudice di merito,né di averle precedentemente formulate in sede di ricorso introduttivo, né la loro
decisività ai fini del giudizio, senza neanche indicare in quale specifico atto dei giudizi precedenti lo
abbia fatto, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità
dell’asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass. 11 gennaio 2007, n. 324).
Sussiste, infatti, il difetto di autosufficienza, se vengono sottopongono all’esame del Giudice di
legittimità questione nuove non esaminate dai giudici di merito se non risulta dalla sentenza
impugnata che la parte abbia formulato le relative questioni con il ricorso introduttivo, né -ove
l’avesse proposte- che abbia “riproposto” tali questioni davanti al giudice di appello.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimata.
PQM
Rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, il 15.5.2013

solidarietà con l’acquirente, ma con valutazione comparativa discrezionale, dal giudice tributario

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