Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17048 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTERIO Carla – Presidente –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 575-2020 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO AMILCARE

PONCHIELLI 6, presso lo studio dell’avvocato FASCIANO GIANLIVIO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ATM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 133, presso lo

studio dell’avvocato LOMBARDI EDOARDO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati DEL RE NICOLA, SABATO ANTONIO MARIA;

– controricorrente –

contro

SATI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DE CRISTOFARO 40,

presso lo studio dell’avvocato DI VINCENZO ANTONIO, rappresentata e

difesa dagli avvocati BARANELLO GIOVANNI, GAETANO CATERINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2019 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CINQUE

GUGLIELMO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza n. 67 del 2019 la Corte di appello di Campobasso ha confermato le pronunce rese dal Tribunale della stessa sede con le quali – in relazione alle domande proposte da C.G. (n. il 22.3.1961), dipendente della Azienda Trasporti Molisana cessionaria di azienda della Società Autocooperative Trasporti Italiani scarl (SATI) con mansioni di autista che, lamentando di avere svolto la sua attività per corse superiori a 50 Km e di non avere usufruito dei dovuti riposi in base ai turni previsti nei diversi anni, aveva chiesto le rispettive indennità e il maggior TFR maturato in suo favore per effetto della maggiore retribuzione spettante- erano state rigettate le pretese fino al 28.6.2009 per intervenuta prescrizione e, nel merito, le altre successive.

2. A fondamento della decisione, per quello che interessa in questa sede, i giudici di seconde cure hanno rilevato che, con riferimento al petitum specificamente addotto, non era invocabile l’art. 14 CCNL 1976 che riguardava una ipotesi differente (mancato godimento nell’anno solare di un numero di riposi inferiore ai 52 previsti), perchè il credito azionato aveva natura retributiva e non risarcitoria, con conseguente prescrizione ex art. 2948 c.c. delle pretese; quanto, poi, alla applicabilità del Reg. CE n. 561/2006, hanno precisato che le relative disposizioni non regolavano l’ipotesi della “cumulabilità” delle singole tratte o linee eseguite dallo stesso conducente, considerando soltanto quella riguardante il singolo percorso superiore a Km. 50.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione C.G. affidato a due motivi, cui hanno resistito con controricorso l’ATM -Azienda Trasporti Molise e la S.A.T.I. spa.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

5. La S.A.T.I. spa ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 112 c.p.c. e ss. in tema di poteri del giudice ed interpretazione della domanda giudiziale. Deduce che, nel caso in esame, a differenza di quanto ritenuto dai giudici del merito, la vicenda di cui è causa aveva ad oggetto una richiesta risarcitoria che trovava il proprio fondamento nell’attività prestata dal lavoratore che, in quanto svolta in modo continuativo, andava qualificata come “usurante”, esponendo il datore di lavoro al diretto risarcimento del danno in virtù della sola copertura costituzionale operata dall’art. 36 Cost..

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 della normativa nazionale e comunitaria in tema di riposi richiamata in primo e secondo grado (L. n. 138 del 1958; L. n. 303 del 1975; Reg. CEE 3820 e succ. mod. di cui al Reg. CEE n. 561/06) in combinato con l’art. 36 Cost. e art. 2109 c.c., per avere errato la Corte territoriale nell’avere attribuito al concetto di linea o tratta unicamente il singolo percorso superiore a Km. 50 e non anche quello svolto tra due località, situate a meno di Km. 50, ma in modo continuativo e intervallato sia pure da brevi fermate.

4. Preliminarmente va rilevato che il controricorso della ATM spa non risulta rite et recte notificato, di talchè la società deve essere considerata intimata.

5. Il primo motivo è inammissibile.

6. Nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari a fini della pronuncia richiesta; nel secondo caso, invece, poichè l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto, riservato, come tale al giudice di merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. n. 7932 del 2012; Cass. n. 5876 del 2011; Cass. n. 30684 del 2017).

7. Nella fattispecie in esame, dalla stessa formulazione del motivo si evince chiaramente che non si tratta di omessa pronuncia, bensì di erronea interpretazione della causa petendi (e del correlato petitum) posta a fondamento della pretesa che la Corte di merito, con motivazione adeguata, logica e rapportata alla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto essere di natura retributiva e non risarcitoria, così escludendo anche la invocabilità dell’art. 14 CCNL 1976 che disciplina la differente ipotesi del mancato godimento nell’anno solare di un numero di riposi inferiori ai 52 previsti e non a quella dedotta del minor riposo settimanale goduto con richiesta di quantificazione delle relative differenze.

8. Ne consegue che la impugnata pronuncia non è incorsa nel vizio denunciato.

9. La trattazione del secondo motivo resta, poi, assorbita perchè la tesi del ricorrente, circa la applicabilità del Reg. CEE n. 561/2006 al caso in esame presuppone, come si legge espressamente nella stessa articolazione della censura (cfr. nella parte in cui si chiede la riforma del capo impugnato), il “previo riconoscimento della natura risarcitoria del danno da usura psico-fisica subito dal lavoratore per avere goduto di un numero di riposi settimanali inferiore a quello dovuto”.

10. Tale natura risarcitoria, però, è stata esclusa per quanto sopra detto di talchè, acclarata la natura retributiva del credito azionato, non si pone il problema della applicabilità dell’invocato Regolamento.

11. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

12. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore della S.A.T.I. spa, con attribuzione; nulla va disposto, invece, nei confronti della ATM spa da considerarsi, per quanto sopra detto, intimata.

13. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione in favore dei Procuratori della S.A.T.I. spa, antistatari; nulla per ATM spa. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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