Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17048 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 11/08/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 11/08/2016), n.17048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 977-2011 proposto da:

P.M. DI P.M. S.N.C., (c.f. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso l’avvocato EDOARDO TORALDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO LASAGNI, giusta

procura speciale per Notaio dott. FRANCESCO BESANA di MANTOVA –

Rep.n. 197482 del 13.6.2016;

– ricorrente –

contro

TECNOGAS S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei

Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BARNABA ORIANI 85, presso l’avvocato VALERIO DI GRAVIO,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

COMMISSARI STRAORDINARI ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA TECNOGAS S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 17/11/2010;

R.G. 4985/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato EDOARDO TORALDO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato FILIPPO DE LUCA, con

delega, che ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità e la

condanna aggravata alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La PM di P.M. & c. s.n.c. ricorre per cassazione avverso il decreto del tribunale di Ancona che ha respinto la sua opposizione allo stato passivo di Tecnogas s.p.a. in amministrazione straordinaria.

L’opposizione era stata finalizzata a far valere il privilegio artigiano, in base al rilievo che la società era stata costituita e aveva operato come società artigiana a tutti gli effetti, essendo derivata da un’originaria impresa familiare, con prevalenza del fattore lavoro sul capitale.

Il tribunale ha confermato il mancato riconoscimento del privilegio artigiano ritenendo che la società non avesse in concreto i requisiti afferenti.

Ha accertato che essa aveva svolto essenzialmente attività di lavorazione in conto terzi, con conseguente possibile presunzione che solo una parte del suo fatturato fosse derivata dalla vendita di beni di produzione propria.

Ha osservato che, in base ai bilanci, l’opponente aveva conseguito ricavi considerevoli negli anni 2006, 2007 e 2008 (rispettivamente per Euro 1.225.806,32, 953.005,00 e 899.542,62) a fronte di immobilizzazioni materiali egualmente consistenti (di ammontare prossimo, ogni anno, a Euro 500.000,00), costi per materie prime, merci e simili (variabili di anno in anno tra 134.000,00 e 258.000,00 Euro circa), costi per servizi (variabili tra 107.000.00 e 231.000,00 Euro circa), godimento di beni di terzi (variabili tra 117.000,00 e 124.000,00 Euro circa) e impiego di lavoratori dipendenti (variabili tra 203.000,00 e 258.000,00 Euro circa).

Ha aggiunto che la società aveva altresì il possesso di un immobile di consistente valore (Euro 620.000,00 circa) e ha concluso che il numero dei lavoratori impiegati era superiore a quello dei soci lavoratori, venendo così a mancare la prevalenza del lavoro personale dei soci rispetto a quello dei dipendenti e all’apporto di capitali.

La società ha proposto un unico motivo di ricorso, illustrato da memoria, al quale l’amministrazione straordinaria ha replicato con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Denunziando in unico contesto l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento e la violazione ed errata applicazione dell’art. 2751-bis c.c., n. 5, e della L. n. 443 del 1985, artt. 3, 4, 5 la ricorrente censura la decisione per non aver riconosciuto il privilegio artigiano, atteso che la natura artigiana dell’impresa avrebbe dovuto essere desunta dai dati contabili esposti.

Il ricorso è inammissibile.

In materia di accertamento del passivo fallimentare, l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti normativi che legittimano il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis c.c., n. 5, grava sul creditore (v. Sez. 6–1 n. 24651-11, Sez. l- n. 13758-05).

Il tribunale, con l’accertamento di fatto istituzionalmente devolutogli, ha escluso che i dati di causa potessero costituire prova del fondamento del privilegio.

La prospettata censura, riferendo i dati di causa al valore dei ricavi, anche determinati da fattori flessibili come la manodopera, rispetto all’impiego dell’attività lavorativa dei soci nel processo produttivo, si risolve di un sindacato di fatto rispetto a quanto dal giudice di merito è stato accertato a proposito degli elementi inferenziali della prevalenza del fattore capitale sul lavoro.

Spese alla soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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