Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17047 del 20/07/2010
Cassazione civile sez. II, 20/07/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 20/07/2010), n.17047
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 90,
presso lo studio dell’avvocato VACCARO GIUSEPPE, rappresentata e
difesa dall’avvocato LO CASTRO ANDREA, come da procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
L.R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FASANA 16,
presso lo studio dell’avvocato RAO ROSARIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato TRIMBOLI SANTI, come da procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 68/2007 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositata il 06/02/2007;
– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
– udito l’Avvocato Trimboli per la resistente che insiste nel
controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LECCISI Giampaolo che nulla osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Parte ricorrente, M.M., impugna la sentenza n. 68/2007 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 06/02/2007, che aveva rigettato il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti, che, a sua volta, aveva accolto la domanda (divisione ereditaria) nei suoi confronti proposta dall’odierna intimata, L.R. M..
2. – La ricorrente articola due motivi di ricorso.
3. – Resiste con controricorso l’intimata, la quale eccepisce in via preliminare l’inammissibilita’ dell’impugnazione, osservando che la sentenza impugnata fu pubblicata il 6 febbraio 2007 e notificata al difensore domiciliatario dell’odierna ricorrente in data 12 aprile 2007. Il termine per l’impugnazione decorreva, quindi, da tale data mentre il ricorso per cassazione fu notificato 19 marzo 2008. La controricorrente produce la sentenza notificata in forma esecutiva il 12 aprile 2007.
4. – Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
5. – Parte ricorrente ha depositato in data 11 febbraio 2010 una memoria datata 8 febbraio 2010 con la quale sostiene che la copia della sentenza notificatale non poteva essere rilasciata se non dopo la registrazione. La notifica era stata effettuata ai soli fini esecutivi. Con memoria datata 12 febbraio 2010, spedita a mezzo posta con data di spedizione 13 febbraio e data di arrivo 15 febbraio 2010, la parte ricorrente trasmette copia dell’atto di citazione per revocazione della sentenza del 2007 n. 68 della Corte di appello di Messina, in base alla quale chiede in via cautelare la sospensione del ricorso.
6. – Il ricorso e’ inammissibile, perche’ proposto oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla data della notifica della sentenza in forma esecutiva al procuratore della parte. Contrariamente a quanto sostenuto con la memoria, la notifica della sentenza in questione, in quanto effettuata al difensore domiciliatario, e’ idonea a far decorrere i termini della impugnazione. Non puo’ essere poi accolta la richiesta di sospensione del ricorso in relazione all’avanzata domanda di revocazione della medesima sentenza impugnata, difettando il relativo potere in capo a questa Corte (art. 398 c.p.c.).
7. – Le spese seguono la soccombenza.
P.T.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 2.000,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010