Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17047 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTERIO Carla – Presidente –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 410-2020 proposto da:

D.L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DE MARCO FRANCESCA;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SICILIANO PAOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 950/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CINQUE

GUGLIELMO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza n. 950 del 2019 Ila Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia n. 2141 del 2014, resa dal Tribunale di Cosenza, con la quale era stata respinta la domanda proposta da D.L.M., dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza inquadrato nella categoria D con qualifica di infermiere professionale, diretta ad ottenere: a) le differenze retributive, pari ad Euro 12.943,57, maturate per avere svolto funzioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza; b) il riconoscimento, anche ai fini del risarcimento del danno, dell’indebito e illegittimo arricchimento da parte dell’amministrazione sanitaria che non gli aveva corrisposto il correlato trattamento economico con riferimento alle mansioni superiori da lui svolte dal giugno del 2002 all’ottobre del 2009; c) la condanna dell’azienda sanitaria a predisporre le apposite procedure selettive idonee a garantire lo sviluppo del personale in categoria D incaricato di funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto ex art. 19 CCNL Comparto Sanità stipulato in data 19 aprile 2004; d) il passaggio al profilo economico DS.

2. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure evidenziavano che, a fronte dell’accertamento del Tribunale che aveva escluso che l’attività di infermiere coordinatore fosse estranea alla sua qualifica di appartenenza, l’appellante non aveva spiegato gli errori del primo giudicante nell’avere ritenuto che i due ambiti professionali di cui si controverteva rappresentassero solo due diverse posizioni economiche all’interno della stessa qualifica nè aveva motivatamente contestato la lettura delle clausole della contrattazione collettiva in forza delle quali era stato ritenuto che il passaggio alla posizione economica superiore potesse avvenire solo mediante selezioni interne; inoltre, i giudici di appello davano atto che tra le parti vi era stata una precedente pronuncia dello stesso Tribunale (n. 1464 del 2012), divenuta definitiva, che aveva affermato che le funzioni di coordinamento svolte dal lavoratore erano considerate dalla disciplina collettiva non come mansioni superiori ma come il presupposto per il riconoscimento, unitamente ad altre condizioni, di un trattamento economico (indennità di coordinamento) sicchè il giudicato formatosi su tale statuizione precludeva la riproposizione della questione che si incentrava sul medesimo fatto costitutivo.

3. Avverso tale sentenza D.L.M. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

5. Il ricorrente ha depositato memoria,

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e dell’art. 2103 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5; l’omesso esame del CCNL applicato comparto sanità; l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Deduce che la Corte territoriale, in palese violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e art. 2103 c.c. e senza correttamente valutare le risultanze probatorie, non aveva ammesso la articolata prova testimoniale e non aveva considerato tutti gli elementi che avrebbero portato al riconoscimento delle richieste differenze retributive.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 2103 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5; l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla sentenza n. 1464 del 2012 del Tribunale di Cosenza, per avere la Corte di merito preso in considerazione una pronuncia che verteva su una fattispecie diversa da quella in esame e concernente il riconoscimento della indennità di coordinamento e non le mansioni superiori per il periodo giugno 2002 ottobre 2009.

4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè, nonostante egli avesse articolato una prova orale finalizzata a dimostrare come la datrice di lavoro lo avesse impiegato per un periodo superiore a quello previsto dalla normativa in materia oltre che dalla contrattazione collettiva, in mansioni superiori a quelle previste per il suo inquadramento, come già risultava dalle prove documentali, i giudici del merito non gli avevano consentito di dimostrare tale circostanza di cui, comunque, era onerata, vertendosi in tema di prova sull’inadempimento, su controparte.

5. Il ricorso è inammissibile.

6. La gravata sentenza risulta ancorata, come riportato nello storico, a due distinte rationes decidendi, autonome l’una dall’altra, e ciascuna da sola, sufficiente a sorreggerne il dictum: in base alla prima, la Corte territoriale ha rilevato la assenza di idonee censure in relazione all’assunto del primo giudice secondo cui i due ambiti professionali in esame (infermiere coordinatore e infermiere professionale) rappresentassero solo due diverse posizioni economiche all’interno della stessa qualifica; per altro verso, la Corte di merito ha dato atto della sussistenza di un giudicato esterno, in ordine alla questione controversa, intervenuto tra le stesse parti, che ne precludeva un nuovo esame.

7. Per il principio della ragione più liquida, che consente di tralasciare lo scrutinio del motivo non solo di questioni pregiudiziali (in deroga all’art. 276 c.p.c.) ma anche delle questioni di merito assorbite da quelle che comunque porterebbero al rigetto della domanda (Cass. 9.1.2019 n. 363; Cass. 8.5.2014 n. 9936), va esaminato preliminarmente il secondo motivo.

8. Esso presenta profili di inammissibilità, per difetto di autosufficienza, non essendo stato riportato il testo integrale della sentenza che si assume non costituire il giudicato esterno rilevato, invece, dalla Corte territoriale (Cass. n. 17310 del 2020).

9. E’, inoltre, manifestamente infondato perchè, atteso che l’efficacia del giudicato si estende alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale (Cass. n. 3669 del 2019), nel caso in esame -come si rileva dalle stesse prospettazioni delle parti- è stato affermato che le mansioni (o funzioni) di coordinamento non erano considerate, dalla disciplina collettiva esaminata, come mansioni superiori, ma rilevavano solo ai fini dell’attribuzione di un trattamento differenziato, in presenza di specifiche condizioni a tal fine richieste. Tale statuizione assume, pertanto, tra le parti effettivamente efficacia di giudicato esterno.

10. Il rigetto di tale motivo rende conseguentemente inammissibili il primo ed il terzo relativi all’altra ratio decidendi, perchè giammai il loro accoglimento potrebbe determinare la cassazione dell’impugnata sentenza (Cass. n. 22753 del 2011; Cass. n. 3386 del 2011): ciò a prescindere dagli ulteriori profili di inammissibilità delle censure riguardanti il difetto di specificità, per non essere stati trascritti o riportati i documenti richiamati, e perchè si verte in una ipotesi di cd. “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c. che rende non proponibili le doglianze, su questioni di fatto, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

11. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

12. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

13. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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