Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17047 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 11/08/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 11/08/2016), n.17047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 894-2011 proposto da:

EQUITALIA MARCHE S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), già EQUITALIA MARCHE UNO

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BATONE 23 (ACILIA), presso

l’avvocato ANNALISA PAPA, rappresentata e difesa dall’avvocato

ORLANDO RUGGIERI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO A.L.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FERMO, depositato il 22/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Equitalia Marche s.p.a. ricorre per cassazione, in unico motivo, avverso il decreto col quale il tribunale di Fermo ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo del fallimento di A.L., proposta in relazione al mancato riconoscimento dell’estensione del privilegio ai sensi dell’art. 2749 c.c..

La declaratoria di inammissibilità è stata motivata in quanto l’opponente non aveva dedotto di aver presentato osservazioni al progetto di stato passivo.

L’intimata curatela non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denunzia la violazione della L. Fall., artt. 95, 96, 97, 98 e 99, atteso che la presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo costituisce, per il creditore, una facoltà e non un obbligo.

Il motivo è fondato.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento il creditore, il cui credito sia stato escluso o ridotto nel progetto del curatore, può proporre le proprie difese e depositare i documenti ritenuti rilevanti ancorchè non abbia presentato alcuna preventiva osservazione L. Fall., ex art. 95, comma 2, dovendosi escludere che il mancato esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni.

Questo perchè il giudizio di opposizione allo stato passivo non è equiparabile a quello d’appello, con conseguente inapplicabilità dell’art. 345 c.p.c. (v. Sez. 1^ n. 11026-13).

A tale riferimento può aggiungersi che la mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non integra neppure gli estremi dell’acquiescenza (art. 329 c.p.c.), intesa come manifestazione espressa o tacita della volontà della parte soccombente di non volersi avvalere dell’impugnazione.

L’acquiescenza postula un provvedimento giudiziario, e dunque non rileva rispetto ad atti del curatore, quale il progetto di stato passivo. Nè rileva rispetto a provvedimenti del giudice delegato non ancora emessi (v. Sez. 1^ n. 5659-12).

Pertanto il decreto va cassato con rinvio al medesimo tribunale di Fermo che, in diversa composizione, provvederà a esaminare il merito dell’opposizione.

Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Fermo.

Deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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