Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17047 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017, (ud. 07/12/2016, dep.11/07/2017),  n. 17047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24549-2015 proposto da:

C.V.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MACHIAVELLI, 25, presso lo studio dell’avvocato PIO CENTRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato EGIDIO INCORPORA giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI SPA in persona del suo procuratore speciale Dr.

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A,

presso lo studio dell’avvocato MARCO ANNECCHINO, rappresentata e

difesa dall’avvocato SANTO SPAGNOLO giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2077/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

7/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato EGIDIO INCORPORA;

udito l’Avvocato MARCO ANNECCHINO per delega orale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato in data 21 settembre 2006 Vito Antonio C.S. chiese al Tribunale di Firenze la condanna in solido di S.S.A. e della Fondiaria SAI S.p.a. al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in (OMISSIS), in data (OMISSIS), allorchè, mentre percorreva la (OMISSIS) alla guida del motociclo Vespa Piaggio tg. MI 702272 di proprietà di N.F., era stato tamponato dall’autovettura FIAT Tipo tg. (OMISSIS), di proprietà e condotta dal S..

Si costituì soltanto la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Con sentenza depositata il 6 dicembre 2013 il Tribunale adito rigettò la domanda, ritenendo satisfattiva la somma di Euro 330.000,00 corrisposta in data 30 gennaio 2006 dalla Fondiaria SAI S.p.a..

Avverso tale sentenza il C. propose gravame cui resistette la UnipolSAI S.p.a. (già Fondiaria SAI S.p.a) mentre il S. non si costituì neppure nel secondo grado del giudizio.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata in data 10 marzo 2015, in parziale accoglimento dell’appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarò l’esclusiva responsabilità del S. nella causazione del sinistro e lo condannò, in solido con la società appellata, al pagamento, in favore del C., a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e per spese mediche, della complessiva somma di Euro 516.731,63, in valori monetari correnti alla data della sentenza gravata, oltre interessi compensativi dell’1,5%, detratta la somma già percepita di Euro 383.301,26 (in valori monetari correnti alla data della sentenza impugnata), oltre interessi dell’1,5% sulla somma di Euro 330.000,00 annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT a far tempo dal gennaio 2006, e regolò tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito.

Avverso la sentenza della Corte territoriale C.V.A.S. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi.

La UnipolSAI S.p.a. ha resistito con controricorso.

L’intimato S.S.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

2. Va preliminarmente esaminata l’eccezione – proposta dalla controricorrente – di inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, in quanto notificato quando ormai era già scaduto il temine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2 (per evidente lapsus calami indicato in controricorso come art. 352), con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

2.1. L’eccezione è fondata.

La sentenza impugnata in questa sede risulta notificata all’attuale ricorrente in data 5 giugno 2015 (v. relata di notifica di detta sentenza prodotta dalla controricorrente) mentre il ricorso risulta consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario in data 8 ottobre 2015 e notificato in data 8 e 9 ottobre 2015, quando era ormai già scaduto (precisamente in data 4 ottobre 2015) il termine breve di cui al secondo comma dell’art. 325 cod. proc. civ., tenuto conto della sospensione feriale dal 1 agosto al 31 agosto, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 come modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1 convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, a decorrere dall’anno 2015.

Si osserva, peraltro, che non può condividersi la tesi sostenuta dalla difesa del ricorrente in sede di discussione, secondo cui, essendo stata la sentenza impugnata notificata in unica copia benchè fossero due i difensori del C., dovrebbe applicarsi il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ..

Ed invero una siffatta notifica è perfettamente valida nè determina gli effetti auspicati dal ricorrente, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la notificazione della sentenza ad uno soltanto dei plurimi difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all’art. 325 cod. proc. civ., a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche domiciliatario della parte (Cass. 31/05/2006, n. 12963, Cass., ord., 27/05/2011, n. 11744).

3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per tardività.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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