Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17047 del 10/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 17047 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 18598-2008 proposto da:
MARESCA CHIARA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
S. NICOLA DA CESARINI 3, presso lo studio
dell’avvocato MONACO SABINA, rappresentata e difesa
dall’avvocato TRANI GIUSEPPE giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ISCHIA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 173/2007 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 18/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 10/07/2013

udienza del 15/05/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

R.G. 18598/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 173/49/07, depositata il
18.5.2007, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n.
473/20/2004 dichiarava la legittimità della cartella di pagamento relativa all’imposta di registro,
per l’anno di imposta 1999 con riferimento alla vendita da parte di Chiara Maresca e del fratello
Francesco Maresca della quota di 240/1000 di un fabbricato rurale di m.q 135 sito in Ischia

a) violazione e falsa applicazione art. 4 d.p.r. 460/ 1986, 6 e 20 d.p.r. 643/ 1972, d 48,49 e 50 d.p.r.
634/ 1972, . 3,53 e 97 Cost., 1 e 3 D.lgs 218/1997, 1316, error in iudicando, errata carente o
omessa motivazione rilevando come l’atto di adesione relativo un avviso di rettifica e liquidazione
della maggiore imposta per INVIM e registro e il conseguente valore concordato devono riferirsi al
valore complessivamente accertato dall’Ufficio anche ai fini dell’imposta di registro;
b) violazione e falsa applicazione art. 4 d.p.r. 460/ 1986, 6 e 20 d.p.r. 643/ 1972, d 48,49 e 50 d.p.r.
634/ 1972, . 3,53 e 97 Cost., 1 e 3 D.lgs 218/1997, 1316, error in iudicando, errata carente o
omessa motivazione rilevando come per il medesimo atto di trasferimento di un bene immobile
assoggettabile ad Invim e a imposta di registro il valore del bene trasferito debba essere unico per
entrambe le imposte;
c) violazione falsa applicazione di legge carente ed omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia, violazione degli articoli 132 c.p.c., 48 d.p.r. 634/ 1972, 3,53 e 97 Cost., ritenendo
illegittimo attribuire da parte dell’Ufficio all’immobile trasferito un valore maggiore rispetto a beni
aventi le medesime caratteristiche;
d) violazione e falsa applicazione di legge, omessa motivazione, violazione degli articoli 342,346
c.p.c. 56 D.lgs 546/1992 rilevando come la mancata proposizione in sede di appello da parte
dell’Agenzia della specifica richiesta di condanna di parte appellata al pagamento dell’imposta
abbia quale effetto la loro rinuncia;
e) violazione e falsa applicazione di legge, omessa motivazione, violazione degli articoli 170,330
c.p.c. rilevando l’omessa motivazione da parte dei giudici di in ordine alla inesistenza della notifica
delle impugnazione eseguita personalmente alla parte nonostante la domiciliazione presso
l’avvocato;
f) violazione dell’art. 42 D.p.r. 1317 1986, errata e carente di motivazione avendo erroneamente
l’Agenzia, in presenza di un atto di adesione sottoscritto dalla parte venditrice agito per il recupero
dell’imposta nei confronti dei venditori senza prima agire nei confronti degli acquirenti;

1

/

Proponeva ricorso per cassazione la contribuente deducendo i seguenti motivi:

g) violazione dell’art. 20 d.p.r. 643 / 1972 e dell’art. 5 DLT 218/ 1997 rilevando come la CTR non
abbia rilevato la illegittimità dell’atto impugnato senza previa notifica dell’invito a comparire o
dell’atto di accertamento al contribuente
L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 15.5.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione

Deve ritenersi principio generale secondo cui, ai fini dell’INVIM, il valore del bene immobile
trasferito è lo stesso di quello definito ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 27049 del 18/12/2006) e viceversa in mancanza di valide ragioni, addotte dall’Agenzia
per discostarsene.
L’imponibile definito ai fini dell’imposta di registro costituisce, in virtù della previsione sancita
dall’art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, il valore di riferimento in tema di INVIM, in quanto
esso misura, confrontandosi con il valore iniziale, l’incremento su cui tale imposizione si applica,
restando il potere di accertamento ai fini INVIM privo di autonomia e strettamente ancorato al
potere di accertamento ai fini dell’altra imposta. (Cass. sez. 5, Sentenza n. 11707 del 27/05/2011)
Pur non essendo espressamente previsto dalle leggi d’imposta un vincolo giuridico a un valore
divenuto definitivo ai fini dell’applicazione di un altro tributo, lo stesso deriva direttamente dai
principi costituzionali, che impongono all’Amministrazione finanziaria, in osservanza ai principi di
imparzialità, una medesima valutazione riferita al medesimo bene colpito da diversi tributi, nello
stesso contesto temporale e in relazione a uno stesso fatto economico per il quale le singole leggi
d’imposta non ne impongono diversi criteri di determinazione.
L’istanza di accertamento con adesione richiedeva la definizione di tutte le maggiori imposte
dovute senza alcuna limitazione all’INVIM e in mancanza di ragioni giustificative di un maggior
imponibile ai fini dell’imposta di registro va operata, comunque, la medesima valutazione ai fini
dell’imposta di registro.
Anche i motivi di natura processuale rimangono assorbiti, dovendo essere esaminati solo in
presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della infondatezza dei primi
tre motivi del ricorso anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del
processo e del giusto processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto
delle parti ad ottenere risposta nel merito.
Vanno, quindi, accolti, per quanto di ragione, i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassata
l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ai sensi dell’art. 384,
2

/

Sono fondati per quanto di ragione i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri.

133PNTE flÀ REGISTR AVON#
Al sEr-u,71 D17,1

N. 131 TA7..
-.
MAMP..1, TR13 juTA:..1″

comma secondo, c.p.c., determina l’imposta di registro nella stessa misura di quella a fini Invim
con compensazione delle spese dell’intero giudizio stante la particolarità della questione.
PQM
Accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo
nel merito, ex art. 384 c.p.c. determina l’imposta di registro nella stessa misura di quella a fini
Invim.
Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio

Così deciso in Roma, il 15.5.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA