Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17047 del 05/08/2011

Cassazione civile sez. II, 05/08/2011, (ud. 22/03/2011, dep. 05/08/2011), n.17047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M., quel legale rappresentante della PARODI s.p.a.,

rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso,

dall’Avvocato Lavelli Ernesto, per legge domiciliato presso la

Cancelleria civile della Corte di cassazione, Piazza Cavour;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova depositata il 9 febbraio

2009;

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22

marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per la

dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.M., quale legale rappresentante della PARODI s.p.a. ha chiesto al Tribunale di Genova la liquidazione dei compensi per l’attività di custodia di merce sequestrata nell’ambito di un procedimento penale.

Il Tribunale di Genova, con provvedimento depositato in data 18 aprile 2008, ha liquidato la somma di Euro 290,24.

Avverso detto provvedimento S.M., nella qualità, ha proposto ricorso, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Il Tribunale di Genova, con ordinanza depositata il 9 febbraio 2009 e comunicata il 20 febbraio 2009, ha rigettato il ricorso.

Per la cassazione di detta ordinanza S.M., quale legale rappresentante della PARODI s.p.a., ha proposto ricorso, con atto non notificato ad alcuno e depositato nella cancelleria del giudice a quo il 7 marzo 2009.

Il ricorso è affidato a due motivi – privi del conclusivo quesito di diritto ex art. 366-bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile) – con il quale si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione.

La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 10 giugno 2010, all’esito della quale questa Corte, con ordinanza n. 15809 del 2010, rilevato che il ricorso, conformemente all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, era stato proposto nelle forme del rito penale e che, invece, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 19161 del 2009, lo stesso doveva essere proposto nelle forme del rito civile, ha assegnato alla parte ricorrente il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della medesima ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile, e il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

La trattazione del ricorso è stata quindi fissata per la pubblica udienza del 22 marzo 2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva preliminarmente il Collegio che dalla certificazione della Cancelleria in data 19 gennaio 2011, emerge che nei termini indicati nell’ordinanza interlocutoria n. 15809 del 2010 non risulta essere stato presentato alcun ricorso con le forme del rito civile.

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile perchè proposto nelle forme del rito penale e non notificato ad alcuno.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, in difetto della instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011

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