Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17046 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. II, 20/07/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 20/07/2010), n.17046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

EDIL CASTELLO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. MERCATI 51, presso lo

studio dell’avvocato CARNEVALI GIORGIO, rappresentata e difesa dagli

avvocati GIORDANO GIOVANNI, COCCO LEONARDO, come da procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Seconda Sezione civile della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DE FRANCISCIS

CARMELA, come da procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 200/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/01/2006;

– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

– udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo che si riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – La societa’ EDIL CASTELLO srl impugna la sentenza n. 200 del 2006 della Corte d’appello di Napoli del 26 ottobre 2005, depositata il 24 gennaio 2006 e non notificata, che rigettava il suo appello, cosi’ confermando la sentenza del Tribunale Santa Maria Capua Vetere n. 1874 del 2003, che aveva accolto la domanda avanzata dall’odierno intimato, C.A.. Quest’ultimo aveva richiesto la risoluzione del contratto, intercorso con la EDIL CASTELLO srl, di vendita di materiale edile, per 220 metri quadri, risultato inidoneo al normale uso con condanna al risarcimento del danno quantificato in L. 35.647.710.

2. – La EDIL CASTELLO srl, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda e nella comparsa conclusionale eccepiva la decadenza di ogni garanzia per non essere stati i vizi tempestivamente denunciati.

3. – Il tribunale adito accoglieva la domanda e condannava l’odierna parte ricorrente al pagamento di Euro 7.500,00 come da CTU esperita.

4. – La EDIL CASTELLO srl impugnava tale decisione, ritenuta erronea per aver affermato che fosse intervenuto un implicito riconoscimento dei difetti lamentati con il conseguente rigetto dell’eccezione relativa alla mancata tempestivita’ della denuncia dei vizi.

5. – La Corte territoriale riteneva tempestiva l’eccezione di decadenza, ma la rigettava, non solo sulla base dell’assenza di ogni contestazione sull’esistenza dei vizi non effettuata durante il giudizio (se non in comparsa conclusionale), ma anche perche’ la loro verifica era intervenuta all’esito dell’accertamento tecnico preventivo cui non partecipo’, pur essendone debitamente notificata, l’odierna ricorrente. Tale accertamento sulla inidoneita’ del materiale fu poi confermato nel corso del giudizio. Inoltre, osserva la Corte territoriale, le forniture erano avvenute in data 16, 18 e 26 ottobre mentre l’invio della raccomandata di contestazione dei vizi risaliva all’11 novembre 1989, facendosi riferimento nel testo della stessa lettera ad un precedente sopralluogo, effettuato in presenza di tecnici di fiducia delle parti con conseguente retrodatazione della denuncia dei vizi. Pur riconoscendo che non vi era prova della presenza di un tecnico di fiducia della fornitrice in tale sopralluogo, la Corte territoriale osservava che in ogni caso il termine per il denunciante poteva decorrere solo dall’acquisita certezza dell’esistenza e consistenza dei vizi (Cass. 2000 n. 11452 e Cass. 2002 n. 8183).

La Corte territoriale cosi’ conclude “Orbene, nel caso concreto tale certezza non puo’ che essere stata raggiunta, attesa anche la natura dei materiali acquisiti, al momento della posa in opera, perche’, come e stato anche rilevato dal consulente d’ufficio, solo con l’aggiunta d’acqua i mattoni scoppiavano”.

6. – Parte ricorrente articola tre motivi di ricorso. Col primo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di motivazione in merito all’onere probatorio gravante sull’odierno intimato; col secondo violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 c.c., comma 2, e vizio di motivazione; col terzo vizio di motivazione in ordine alla tempestivita’ della denuncia dei vizi e alla fondatezza della tempestiva eccezione di decadenza.

7. – Resiste con controricorso la parte intimata.

8. – Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale concludeva per l’inammissibilita’ del ricorso, per aver omesso il ricorso “di indicare le circostante di fatto necessarie per comprendere pienamente la portata dei motivi di impugnazione”.

9. – Il ricorso e’ infondato e va respinto.

Il primo motivo e’ inammissibile, essendo rivolto a censurare la decisione di primo grado e non quella di appello, oggetto della odierna impugnazione.

Il secondo motivo e’ infondato. Il ricorrente intende censurare le valutazioni, spettanti esclusivamente al giudice del merito, in ordine alla sussistenza dei vizi, senza denunciare specifici vizi motivazionali al riguardo. In ogni caso la natura del vizio denunciato dei materiali forniti (mattoni) non poteva che determinarne l’accertabilita’ soltanto una volta avvenuta la posa in opera dei mattoni.

Anche la valutazione in ordine alla sussistenza della tempestivita’ della denunzia dei vizi (terzo motivo) e’ giudizio riservato al giudice del merito, residuando in questa sede soltanto la valutazione di eventuali vizi motivazionali, ma nel caso non presenti, risultando la motivazione della Corte territoriale ampia, idonea ed adeguata a sostenere la decisione e priva comunque di qualsiasi incongruita’ logica.

Le censure proposte, in definitiva, intendono prospettare censure di merito, inammissibile in questa sede.

10. – Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 1.300,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

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