Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17046 del 16/06/2021
Cassazione civile sez. VI, 16/06/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 16/06/2021), n.17046
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27954-2019 proposto da:
B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 112,
presso lo studio dell’avvocato COMERCI SEBASTIANO, rappresentato e
difeso dall’avvocato NISI LORIS MARIA;
– ricorrente-
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,
presso lo studio dell’avvocato ROMEO LUCIANA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato OTTOLINI TERESA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 604/2019 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA, depositata il 24/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO
CARLA.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. la Corte d’appello di Reggio Calabria ha respinto l’appello di B.A., confermando la decisione di primo grado, di rigetto della domanda volta al riconoscimento di postumi invalidanti conseguenti all’infortunio occorso il 13.7.2011;
2. la Corte territoriale ha dato atto che il Branca era titolare di impresa edile, nell’esercizio della quale si era infortunato, e che non risultava versata dalla stesso alcuna contribuzione; ha richiamato le disposizioni (L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 19) che escludono per lavoratori autonomi l’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni;
3. avverso tale sentenza B.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’Inail ha resistito con controricorso;
4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;
Considerato che:
5. col primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè violazione dell’art. 2909 c.c. e artt. 324 e 329 c.p.c. per violazione del giudicato interno;
6. si sostiene che la sentenza cli primo grado si era pronunciata, negandola, sulla compensazione, dedotta dal ricorrente, tra le prestazioni richieste all’Inail e il proprio debito contributivo; che in tal modo il Tribunale aveva implicitamente riconosciuto il diritto alle prestazioni previdenziali; che, in mancanza di impugnativa sul punto, si era formato il giudicato interno implicito idoneo a precludere la successiva pronuncia adottata dalla Corte d’appello;
7. il motivo è inammissibile in quanto non è trascritta, se non in minima parte, e non è neanche depositata unitamente al ricorso, la sentenza di primo grado;
8. l’assunto di parte ricorrente sulla esistenza di un giudicato implicito interno, che appare contraddetto dagli stralci della medesima sentenza riportati nel controricorso, non può prescindere dall’esame complessivo della pronuncia di primo grado che era specifico onere dell’attuale ricorrente trascrivere e depositare, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4;
9. col secondo motivo di ricorso è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, concernente la compensazione impropria;
10. il motivo è assorbito in ragione del rigetto del primo motivo e quindi della assenza di qualsiasi statuizione sull’esistenza del diritto alle prestazioni richieste all’Inail;
11. deve quindi adottarsi una statuizione di inammissibilità del ricorso;
12. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
13. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021