Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17046 del 11/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017, (ud. 04/11/2016, dep.11/07/2017),  n. 17046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T.S., T.R., T.E., T.V.,

elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE G. MAZZINI 113, presso lo

studio dell’avvocato LOZZI FLAVIA, rappresentanti e difesi

dall’avvocato PASSARETTI MASSIMILIANO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.M., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ALBERTO GIORDANO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4573/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO PASSARETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

Con sentenza depositata il 24.10.2012 la sezione agraria del Tribunale di S. Maria Capua Vetere dichiarò risolto per morosità il contratto di mezzadria stipulato nel giugno del 1965 tra il dante causa di C.M. e T.V., condannando gli eredi di quest’ultima (deceduta nelle more del giudizio) al rilascio del fondo entro il termine dell’annata agraria 2012, oltre al pagamento di somme a titolo di mancata percezione di frutti e di indennità per occupazione illegittima per il periodo successivo al 1989, ordinando loro, nel contempo, l’abbattimento di alcuni manufatti abusivamente realizzati sul fondo agricolo.

Nel rigettare le ulteriori domande della concedente – di risarcimento per ritardato rilascio del fondo e per il costo di ricostruzione della casa colonica demolita dai mezzadri -, il giudice di primo grado accolse la riconvenzionale di questi ultimi, condannando l’attrice al pagamento, in loro favore, della somma di oltre 200 mila Euro a titolo di miglioramenti apportati in corso di rapporto contrattuale.

La corte di appello di Napoli, investita dell’impugnazione proposta dalla C., la accolse limitatamente alla censura relativa al riconoscimento dell’indennizzo per miglioramenti, confermando nel resto l’impugnata sentenza. Avverso la sentenza della Corte partenopea gli eredi T. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di 3 motivi di censura. C.M. resiste con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, art. 17, comma 2 e degli artt. 1346 e 1418 c.c..

Il motivo è fondato, ma il suo accoglimento non può condurre, come auspicato dai ricorrenti, all’accoglimento della richiesta di corresponsione dell’indennizzo per miglioramenti, esclusa dal giudice di appello con statuizione conforme a diritto.

Non erra, difatti, parte ricorrente nell’invocare la nullità della clausola di rinuncia all’indennizzo per indeterminatezza dell’oggetto.

Erra, per converso, nel non considerare, in sede di illustrazione del motivo in esame, che la Corte territoriale ha fondato la propria decisione su altra e diversa motivazione.

Si legge, difatti, al folio 6 della sentenza impugnata che “prescindendo comunque dalla validità della clausola, non v’è dubbio che l’opera sia stata realizzata abusivamente e illegittimamente, senza nè accordo delle parti, nè il preventivo consenso da parte del proprietario o della sua erede C.”. Tale convincimento – motivato delle pagine successive della sentenza impugnata con argomentazioni scevre da vizi logico-giuridici, e perciò solo incensurabili in questa sede – costituisce la effettiva ratio decidendi adottata, sul punto, dalla Corte di merito, e non risulta impugnato se non, del tutto inammissibilmennte, con il motivo che segue ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per errata applicazione dell’art. 116 c.p.c..

Il motivo è inammissibile.

E’ principio di diritto del tutto consolidato quello per cui l’art. 360, n. 5, codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

Non senza rammentare come, all’esito delle modificazioni apportate all’art. 360, n. 5, codice di rito dalla L. n. 134 del 2012, il vizio motivazionale denunciabile non sia più quello (illegittimamente lamentato dal ricorrente) di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” bensì quello di omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti – onde l’inammissibilità, in parte qua, della censura mossa alla sentenza impugnata.

Del pari inammissibile risulta la censura di violazione del disposto dell’art. 116 c.p.c.. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali (segnatamente quelle testimoniali) così come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per errata applicazione della L. n. 11 del 1971, art. 16.

Il motivo – con il quale si contesta ancora, in punto di fatto, la ricostruzione della vicenda processuale relativa ai miglioramenti operata dalla Corte territoriale – appare destinato alla medesima scure dell’inammissibilità per le medesime ragioni esposte nel corso dell’esame della censura che precede. Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio possono essere nuovamente compensate in questa sede, per le medesime ragioni addotte dal giudice di appello e non espressamente censurate dinanzi a questa Corte.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA