Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17046 del 10/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17046 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 17739-2008 proposto da:
ALBENZIO PIETRO, ALBENZIO JACOPO,

elettivamente

domiciliati in ROMA VIA GIOVANNI PAISIELLO 15, presso
lo studio dell’avvocato BELLOMO GIOVANNI,
rappresentati e difesi dall’avvocato DAMASCELLI
ANTONIO giusta delega in calce;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 10/07/2013

- controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI 1;

intimato

avverso la sentenza n. 45/2007 della COMM.TRIB.REG.
di BARI, depositata il 07/05/2007;

udienza del 15/05/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
raccoglimento per quanto di ragione del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. 17739/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 45/9/2007, depositata il
7.5.2007 accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione
tributaria provinciale di Bari n. 238/23/2002 confermando l’avviso di accertamento Registro +
Invim, per l’anno di imposta 1990 col quale veniva rettificato il valore dei beni oggetto di una

confronti di Albenzio Jacopo, unico erede di Albenzio Nicola, essendo stato l’atto di appello
notificato alle due figlie del predetto.
Proponevano ricorso per cassazione i contribuenti deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione degli articoli 53 D.lgs 546/92 e 328, comma 2, c.p.c. in combinato
disposto tra loro, ai sensi dell’art. 360, n. tre, c.p.c. non essendo stata effettuata la notifica a tutti gli
eredi personalmente, né agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del
defunto, ritenendo nulla la notifica disposta dalla CTR nel corso del giudizio nei confronti del figlio
Jacopo Albenzio unico erede testamentario;
b) vizio di motivazione in relazione al valore accertato ritenuto congruo con riferimento al valore di
uno dei locali oggetto della permuta, venduto nello stesso giorno, senza tener conto dei rilievi
evidenziati nell’atto di appello, con specifico riferimento alla diversa posizione meno pregiata del
locale in questione
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso; i contribuenti presentavano memorie.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 15.5.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
È fondato illrimo motivo di ricorso, assorbente della seconda censura.
Il decesso di Nicola Albenzio è avvenuto in data 27/6/2002, successivamente al deposito in
segreteria della sentenza impugnata in grado di appello (21.5.2002)
Se la morte della parte si verifica tra una fase processuale e l’altra diviene inefficace l’elezione di
domicilio ai sensi dell’art 17 D.lgs 546/92 e l’impugnazione può essere notificata sia personalmente
agli eredi oppure, nel termine annuale, agli eredi collettivamente impersonalmente nell’ultimo
domicilio del defunto (cfr Cass. 6.10.2011, n. 20491)
L’Agenzia delle entrate, venuta a conoscenza del decesso del contribuente, ha notificato l’atto di
appello alle due figlie, risultanti dallo stato di famiglia, quali eredi legittimi, omettendo di
notificarlo all’altro figlio Jacopo, risultante essere l’unico erede testamentario.
1

/

permuta avvenuta tra i fratelli Nicola e Pietro Albenzio, previa integrazione del contraddittorio nei

Va, al riguardo, rilevato che le uniche destinatarie dell’impugnazione sono state le sorelle Enrica
Albenzio e Giovanna Albenzio che non rivestivano la qualità di eredi.
La CTR, verificato tale “errore” ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti
dell’erede testamentario Iacopo Albenzio.
Occorre accertare se sia possibile l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un erede nei cui
confronti non sia stata effettuata personalmente la notifica dell’impugnazione, nei termini per
proporla, da parte della commissione tributaria.

legittimi, ma solo alle due sorelle Albenzio che rivestivano la mera qualifica di chiamate all’eredità
omettendo la notifica all’altro figlio Jacopo, nominato unico erede testamentario.
L’impugnazione va proposta nei confronti dei soggetti reali del rapporto e nel caso in cui, come
nella specie, venga effettuata nei confronti di soggetti non eredi, la sentenza, ove sia decorso il
termine per impugnare senza notifica agli effettivi eredi, né personalmente, né impersonalmente ,
in forza del criterio alternativo di cui all’art. 328, comma secondo, c.p.c., passa in giudicato, senza
che possa essere integrato, successivamente, il contraddittorio nei confronti dell’effettivo erede
testamentario.
Solamente gli eredi effettivi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso,
vengono a trovarsi per tutta la durata del processo in una situazione di litisconsorzio necessario per
ragioni processuali, con conseguente configurazione, in fase di gravame, di un’ipotesi di causa
inscindibile ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., (cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1202 del 19/01/2007;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6469 del 25/03/2005)
In tal caso l’ordine del giudice di integrazione del contraddittorio tende ad assicurare la rituale
riattivazione del processo e non configura indebito esercizio di poteri decisori.
Nel caso in cui, invece, la notifica dell’impugnazione sia stata effettuata nei confronti di soggetti
che non rivestono la qualità di eredi, l’integrazione del contraddittorio disposta dal giudice di
appello non ha efficacia sanante della nullità della notifica effettuata nei confronti di soggetti non
legittimati non rivestendo la qualità di eredi.
Pertanto erroneamente la CTR ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Jacopo
Albenzio.
Va, conseguentemente accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo il ricorso, cassata
senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art.
384 c.p.c., accolto l’originario ricorso introduttivo.
La particolarità della questione costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese
dell’intero giudizio
2

Nel caso di specie l’Amministrazione non ha notificato l’appello originario ad alcuno degli eredi

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AI SE1:\SI
N. 13

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso

introduttivo.
Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio

Così deciso in Roma, il 15.5.2013

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