Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17045 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 20/07/2010), n.17045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

SWEET TRAVEL SRL in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati TRANI SALVATORE, TRANI SILVIO,

giusta mandato a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

MP CONSULTING & PARTNERS SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 120/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI – Sezione

Distaccata di ISCHIA, depositata il 06/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. VINCENZO

MARINELLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. La s.r.l. Sweet Travel s.r.l. e C.C. hanno proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza del 6 aprile 2009, con la quale il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, provvedendo sulla domanda proposta dalla Sweet Travel contro la MP Consulting & Partners s.r.l., intesa ad ottenere l’accertamento dell’inefficacia o inopponibilità di un contratto di consulenza stipulato senza autorizzazione del suo legale rappresentante per suo conto da un falsus procurator, D.M. C.C., nonchè la restituzione di una somma pagata in esecuzione del contratto, all’esito dello svolgimento processuale, che aveva visto costituirsi – a seguito di chiamata in causa da parte della convenuta, intesa ad ottenere il risarcimento del danno – la D.M.C. e la stessa parte attrice spiegare atto di intervento riferendo la sua domanda ad un contratto antecedente, cui aveva fatto riferimento la terza chiamata, ha dichiarato la nullità dell’intervento dell’attrice e, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza della convenuta, la propria incompetenza e la competenza territoriale, sulla base di una clausola contenuta in entrambi i contratti, del Tribunale di Novara, L’intimata non ha resistito.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(….) 3. – Il ricorso in realtà prospetta due istanze distinte, la prima riferibile alla competenza sulla domanda principale proposta dalla Sweet Travel e la seconda riferibile alla domanda proposta dalla MP Consulting & Partners contro la C.D.M..

Preliminarmente sembra necessario esaminare una questione di rito, data dalla circostanza che le due parti istanti, in ragione dell’atteggiarsi della loro posizione nel giudizio di merito, ai fini della decisione su quest’ultimo sembrano trovarsi in posizione di contrasto potenziale. Infatti, postulando l’accertamento delle domande formulate dalla Sweet Travel che la C.D.M. avrebbe agito come falsus procurator ed essendo quest’ultima, quale chiamata in risarcimento del danno da parte della MP Consulting &

Partners, parte di tale accertamento, in ragione della situazione di litisconsorzio necessario processuale derivante dal nesso di dipendenza fra le due domande, sembrerebbe configurarsi una posizione di contrasto potenziale fra le due parti qui istanti, sotto il profilo che l’accoglimento della domanda principale comporterebbe il riconoscimento della detta qualità di falsus procurator in capo alla C.D.M., con effetti pregiudizievoli ai fini della domanda contro di lei rivolta dalla chiamante (ed eventualmente anche di effetti pregiudizievoli in un futuro giudizio che la stessa attrice volesse intraprendere nei suoi confronti).

Tale posizione parrebbe evidenziare che nel giudizio di merito le parti qui istanti non potevano essere rappresentate dallo stesso difensore, come lo sono state, con la conseguenza che, essendo avvenuta l’assunzione del ministero da parte del medesimo difensore a favore della C.D.M. successivamente a quello della Sweet Travel s.r.l., la costituzione della prima si sarebbe dovuta ritenere invalida per difetto di procura, della quale avrebbe dovuto rilevarsi la nullità.

In questa sede, tuttavia, il conflitto di interessi fra l’attrice originaria e la chiamata non viene in evidenza, perchè la prima si duole della decisione sulla competenza quanto alla sua domanda principale e postula che essa debba rimanere presso il foro ischitano, e la seconda si duole della decisione sulla competenza quanto alla domanda nei suoi confronti svolta dalla società convenuta postulando che almeno essa dovrebbe comunque rimanere presso quel foro. Non v’è, dunque, contraddizione fra le due postulazione, perchè, se fosse accolta l’istanza quanto alla domanda principale sarebbe comunque soddisfatto l’interesse della terza a che anche la domanda nei suoi confronti resti ad Ischia, mentre se detta istanza fosse rigettata, ai fini dell’esame della questione di competenza sulla domanda contro la terza chiamata non si evidenzierebbe alcun contrasto della posizione della società attrice.

D’altro canto, avendo le due istanti conferito procura espressamente nel ricorso per regolamento di competenza (tra l’altro oltre al comune difensore nel giudizio di merito anche ad altro), e non essendosi valse della procura conferita ai fini del merito, viene meno ogni rilievo in questa sede dei problemi che presentava la loro difesa nel giudizio di merito.

4. – Ciò premesso, l’istanza appare manifestamente infondata sia quanto alla domanda principale sia quanto a quella contro la C.D.M..

Quanto alla prima domanda la prospettazione è che alla clausola convenzionale di competenza non si debba dare rilievo, in ragione della inefficacia e inopponibilità del contratto in cui è contenuta, la cui declaratoria è stata chiesta con detta domanda, con la conseguenza che dovrebbe darsi rilievo ai normali criteri di competenza sulle domande relative a diritti di obbligazione, con particolare riguardo alle domande di ripetizione di indebito di prestazioni eseguite sulla base di un contratto privo di effetti.

L’assunto non può essere condiviso, in quanto suppone che la valutazione dell’efficacia della clausola derogatoria della competenza venga fatta sulla base della fondatezza nel merito della domanda proposta, cioè come se fosse già accertato che il contratto in cui la clausola inserita non è riferibile alla società attrice.

Viceversa, poichè la competenza si determina dalla domanda e la domanda è intesa ad ottenere la declaratoria della inopponibilità del contratto all’attrice, la previsione della clausola sulla competenza in quanto contenuta nel contratto è idonea a regolare, fintante che non risulti accertata nel merito l’inopponibilità, il comportamento delle parti di esso o comunque di quelle che appaiono come tali, e ciò anche ai fini della competenza sull’esercizio di tutte le azioni che riguardano il contratto stesso. Tale competenza, dunque, non può non soggiacere al disposto del contratto stesso sulla deroga alla competenza.

Ciò, è stato ritenuto in una non recente decisione, la quale ebbe ad affermare che ®in sede di regolamento di competenza, allorquando risulti accertata l’avvenuta stipulazione, su modulo a stampa predisposto da una di esse, di un contratto contenente una clausola derogativa della competenza per territorio specificamente approvata per iscritto dall’altra, nessun rilievo può avere, ai fini della efficacia di tale deroga, il fatto che sia in discussione la validità del contratto, trattandosi di questione che appartiene al merito della controversia” (Cass. n. 2338 del 1987).

Quanto all’istanza per la parte relativa alla posizione della C.D.M., essa – in disparte la prospettazione del dover rimanere la domanda nei suoi riguardi proposta davanti ad Ischia, in quanto vi debba rimanere la principale – sostiene che la domanda risarcitoria, in quanto basata sulla posizione di falsus procurator della medesima, sarebbe soggetta, quale domanda risarcitoria fondata su una responsabilità extracontrattuale, alla regola del foro generale della convenuta ai sensi dell’art. 18 c.p.c..

Ora, la chiamata in causa non deduce di avere, una volta costituitasi e preso atto dell’eccezione di incompetenza sollevata quanto alla domanda principale dalla parte convenuta che l’aveva chiamata in causa, sostenuto che, per il caso di fondatezza di detta eccezione, la domanda nei suoi confronti non avrebbe dovuto seguire la competenza sulla principale, quale causa comune. In particolare, avendo la domanda di risarcimento danni nei suoi confronti il valore di una chiamata in garanzia formulata dalla convenuta per il caso di soccombenza nei confronti della società attrice, la terza chiamata avrebbe dovuto contestare che la competenza ordinaria sulla domanda nei suoi confronti rivolta non avrebbe potuto seguire il foro della principale ai sensi dell’art. 32 c.p.c.. Ne consegue che ogni questione sotto tale profilo è preclusa e la sua prospettazione in questa sede è inammissibile.

Conclusivamente, sembra doversi dichiarare la competenza su tutta la controversia del Tribunale di Novara”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

E’, dunque, dichiarata la competenza la competenza sulla controversia del Tribunale di Novara, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto entro mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente.

Al giudice di merito è rimesso di provvedere sulle spese del giudizio di regolamento di competenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Novara. Fissa per la riassunzione dinanzi al detto giudice, cui rimette la decisione sulle spese del giudizio di regolamento, termine di mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

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