Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17045 del 11/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 11/08/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 11/08/2016), n.17045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25603-2010 proposto da:

FALLIMENTO G.A. S.P.A., in persona del Curatore dott.

N.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 55, presso l’avvocato FRANCESCO CEFALY, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MAURO BUSSAMI, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA ESATRI S.P.A., (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO MORDINI 14, presso l’avvocato ANTONINO SPINOSO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO DALL’ASTA,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCO, depositato il 30/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ANTONINO SPINOSO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

(Cass. n. 4464/2016); con condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento della G.A. s.p.a. ha impugnato con ricorso per cassazione il decreto 30.0.2010 del Tribunale di Lecco che, accogliendo l’opposizione L. Fall., ex art. 98 proposta da Equitalia Esatri s.p.a., ha escluso la revocabilità delle ipoteche che questa aveva iscritto sugli immobili della società debitrice, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento ed ha pertanto riconosciuto il diritto dell’opponente a soddisfare il proprio credito con prelazione ipotecaria sui beni sui quali gravavano le predette iscrizioni.

Equitalia Esatri ha resistito con controricorso.

Il collegio ha deciso, in camera di consiglio, che la sentenza venga redatta con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il Fallimento lamenta che il Tribunale abbia escluso la revocabilità, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 4, delle ipoteche esattoriali iscritte nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Il motivo è infondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 7868/014, 3397/013, 3232/012), cui il collegio intende dare continuità, l’ ipoteca iscritta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta, pur non essendo qualificabile come ipoteca legale (dal momento che l’iscrizione non ha luogo automaticamente su specifici beni oggetto di negoziazione al fine di garantire l’adempimento di obbligazioni derivanti da un’operazione di trasferimento della proprietà, ma richiede un’iniziativa del creditore e non presuppone un preesistente atto negoziale), neppure è riconducibile all’ipoteca volontaria, posto che la sua iscrizione prescinde dal consenso del proprietario del bene gravato, od a quella giudiziale, cui la accomuna la subordinazione dell’iscrizione ad un’iniziativa del creditore fondata su un titolo esecutivo precostituito e la finalità di garantire l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria, ma dalla quale si differenzia per la natura del titolo che ne costituisce il fondamento, non rappresentato da un provvedimento giurisdizionale, ma da un atto amministrativo. Si tratta, in definitiva, di figura autonoma, non agevolmente inquadrabile in alcuna delle categorie previste dal codice civile, e perciò non rientrante nel disposto della L. Fall., art. 67 a norma del quale sono assoggettabili a revocatoria le sole ipoteche volontarie o giudiziali.

Poichè il ricorso è stato proposto prima che questa Corte si pronunciasse sulla questione dibattuta, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA