Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17045 del 11/07/2017

Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017, (ud. 04/11/2016, dep.11/07/2017),  n. 17045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27540-2014 proposto da:

AIR SERVICE BOLOGNA SRL in persona del legale rappresentante

presidente del consiglio di amministrazione B.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO, 14, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO LOMBARDI, rappresentata e difesa dagli

avvocati FAUSTO BRUZZESE, IVAN SORBO giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LSG SKY CHEFS SPA in persona del suo Amministratore Delegato Ing.

C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN, 4,

presso lo studio dell’avvocato BENEDETTA BALLATORE, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 654/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 01/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato CHIARA PESCE per delega;

udito l’Avvocato BENEDETTA BALLATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

La Air Service s.r.l., premessa la qualificazione del rapporto contrattuale instaurato e corrente con la LGS SKY CHEFS s.p.a. in termini di affitto di azienda, chiese che l’adito Tribunale di Bologna, ritenuta preliminarmente inapplicabile la disciplina del recesso per gravi motivi L. n. 392 del 1978, ex art. 27 e comunque inesistente e invalido l’atto di recesso comunicatole dalla convenuta, dichiarasse la risoluzione del contratto per inadempimento di quest’ultima, e la sua condanna al risarcimento del danno.

Il giudice di primo grado accolse integralmente la domanda.

La corte di appello di Bologna, investita dell’impugnazione proposta dalla LGS, la accolse, dichiarando legittimo il recesso contrattuale così come in concreto esercitato, e rigettò, conseguentemente, le domande dell’appellata, che condannò alla restituzione di quanto ottenuto in esecuzione della pronuncia di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte felsinea la Air Service ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 2 motivi di censura.

La LGS resiste con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge – erronea applicazione, in relazione:

a) alla L. n. 392 del 1978, art. 27, comma 8 per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto idonea allo scopo la lettera di recesso della LGS, pur non essendo sufficientemente circostanziata quanto agli elementi illustrativi di una crisi aziendale tale da giustificare il recesso stesso; b) agli artt. 416 e 437 c.p.c., per avere la Corte territoriale consentito l’allegazione, in sede di giudizio di appello, di nuovi elementi di fatto.

Il motivo è del tutto privo di pregio in entrambe le sue articolazioni.

Pur prescindendo dai non marginali profili di inammissibilità che lo caratterizzano, alla luce di un altrettanto non marginale difetto di autosufficienza, osserva il collegio:

quanto alla censura sub a), che essa si risolve, nella sua più intima sostanza, non già nella (legittima) denuncia di erronea ricostruzione, da parte del giudice territoriale, della fattispecie astratta disciplinata dalla norma di legge evocata, bensì nella (improponibile) doglianza relativa alla (pretesa) erroneità della ricostruzione della fattispecie concreta – in tal modo invocandosi null’altro che una rivalutazione del merito della vicenda processuale in parte qua, non più consentita in sede di giudizio di legittimità. La Corte territoriale, in attuazione del generale principio di diritto processuale che impone, nella motivazione, il rispetto di criteri logici di giustificazione razionale del raggiunto convincimento e dell’adottata decisione, offre chiara e puntuale valutazione, condivisibilmente argomentata, della valenza e dell’efficacia probatoria attribuita agli elementi di prova acquisiti al processo, ritenendo la ricostruzione del fatto storico contestato (i.e. l’idoneità della comunicazione di recesso), dotata di un più elevato grado di conferma logica e di credibilità razionale rispetto ad altre, possibili e pur prospettate ipotesi fattuali alternative, in ossequio alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, a più riprese predicativa del principio di diritto secondo cui, ai fini del valido esercizio del diritto potestativo di recesso, è sufficiente che il conduttore manifesti al locatore il grave motivo posto a fondamento della propria decisione, senza essere altresì onerato dall’ulteriore incombente di fornire spiegazioni circa le ragioni di fatto, di diritto ovvero economiche, su cui essa si fonda, ne tampoco di offrirne la prova, volta che di tali attività è onerato, in caso di contestazioni, il locatore (Cass. 549/2012).

– quanto alla censura sub b) che la Corte territoriale, da un canto, ha, con motivazione scevra da vizi logico-giuridici, ritenuto “non nuove deduzioni, bensì puntualizzazioni con funzione meramente narrative, aventi la funzione di inquadrare storicamente le difficoltà della LGS nello specifico settore del catering aereo” i fatti denunciati dall’odierna ricorrente come viziati dal carattere della novità; dall’altro, che il giudice felsineo non ha punto fondato la propria decisione sulle nuove allegazioni, meramente descrittive di una situazione (peraltro legittimamente predicabile in guisa di notorio) di crisi economica globale e di crisi dello specifico settore del catering aereo, ma su altre, concordanti, gravi e ritualmente allegate circostanze indiziarie, puntualmente elencate e correttamente esaminate per ben 7 pagine della motivazione (ff. 14-20 della sentenza impugnata).

I due sub-motivi di censura sono, pertanto, irrimediabilmente destinati ad infrangersi sul corretto e condivisibile impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello, dacchè essi, nel loro complesso, pur formalmente abbigliati in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e, sia pur per via implicita, di un (asseritamente) decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 – error in procedendo.

Il motivo – con il quale si lamenta l’erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui i giudici di appello, riformando la sentenza di primo grado, hanno ritenuto insussistente l’atto di cessione di ramo d’azienda dalla LGS alla Servair – è inammissibile.

La violazione della norma evocata con il motivo in esame può essere oggetto di censura, in sede di legittimità, nel solo caso di totale mancanza, ovvero di mera apparenza, della motivazione – vizio del tutto impredicabile, nella specie, avendo la Corte territoriale riservato alla disamina della questione oltre tre pagine della sentenza.

Il motivo, si risolve, pertanto, in una denuncia mascherata di un mero (quanto insussistente) vizio di motivazione, deducibile ex art. 360 c.p.c., n. 5 nella sola forma consentita dalla norma così come novellata dal legislatore con legge 134/2012, onde il vizio motivazionale denunciabile non risulta più quello (illegittimamente, sia pur implicitamente lamentato dal ricorrente) di “insufficiente o contraddittoria motivazione” bensì quello di omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 13.300, di cui 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA